Ordinanza n. 10483/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento 1. del provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza del 28 ottobre 2024 prot.n.-OMISSIS- avente ad oggetto: “istanza di rimborso presentata dal Maresciallo Capo, in congedo, -OMISSIS-” ed allegato parere dell’Avvocatura di Stato prot.n.-OMISSIS- del 9 ottobre 2024, trasmesso con nota del 31 ottobre 2024, prot. n. -OMISSIS-; - di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza che ha definito un'istanza di rimborso, corredato dal parere dell'Avvocatura dello Stato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza del 28 ottobre 2024, relativo alla propria istanza di rimborso, nonché gli atti connessi, presupposti e consequenziali. Nel corso del giudizio il TAR aveva già disposto incombenti istruttori con precedente ordinanza del 13 marzo 2026. Il Collegio ha rilevato che tale ordinanza non era stata comunicata all'Amministrazione intimata, allora non costituita, e ha ritenuto necessario rinnovare l'istruttoria, acquisendo altresì il punto di vista dell'Avvocatura dello Stato in ordine al parere di congruità reso ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 67/2017, convertito dalla l. n. 135/1997.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento. Ha disposto la rinnovazione degli incombenti istruttori già ordinati con la precedente ordinanza e l'acquisizione del punto di vista dell'Avvocatura dello Stato sul parere di congruità relativo all'istanza di rimborso. Le parti intimate dovranno adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla pubblicazione dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 15 luglio 2026. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza all'Avvocatura dello Stato di Roma e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Norme richiamate
art. 18 d.l. n. 67/2017, conv. in l. n. 135/1997
La disposizione è richiamata quale base normativa del parere di congruità concernente il rimborso richiesto dal militare; l'ordinanza non ne esplicita ulteriormente l'interpretazione.
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