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Sentenza

Sentenza del 14/12/2017 n. 1550 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appello riguardava la legittimità dell'invito al pagamento del contributo unificato relativo a un ricorso amministrativo in materia di assegnazione di ore di sostegno scolastico. I contribuenti sostenevano che il giudizio fosse esente ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto procedimento comunque riguardante la prole. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha invece sostenuto che tale esenzione riguardasse esclusivamente rapporti familiari e genitoriali, tutelabili davanti al giudice ordinario, e non le controversie amministrative relative al diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. È stata inoltre esclusa l'applicazione retroattiva della successiva norma che ha introdotto espressamente l'esenzione per i ricorsi in materia di sostegno scolastico.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto integralmente l'appello, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando legittimo l'invito al pagamento del contributo unificato. Ha stabilito che, al momento del deposito del ricorso amministrativo, non esisteva una specifica esenzione applicabile alle controversie sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. La successiva modifica legislativa introdotta dall'art. 17, comma 8-bis, del d.l. n. 104/2013 non è stata ritenuta retroattiva. Il fatto che i genitori avessero vinto il giudizio amministrativo non escludeva l'obbligo iniziale di versamento, eventualmente recuperabile nei confronti della parte soccombente nell'ambito della condanna alle spese. Le spese del giudizio tributario sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non è soggetto a contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa

    L'esenzione è stata interpretata restrittivamente, perché avente natura derogatoria ed eccezionale. Essa riguarda i rapporti familiari e genitoriali relativi alla prole, non le controversie amministrative sul diritto all'istruzione o all'integrazione scolastica.

  • Art. 17, comma 8-bis, d.l. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128

    il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

    La norma ha introdotto espressamente una nuova ipotesi di esenzione dal contributo unificato, ma non ha natura interpretativa né efficacia retroattiva; pertanto si applica ai procedimenti successivi alla sua entrata in vigore.

  • Art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina il contributo unificato, qualificato come obbligazione ex lege di importo predeterminato, dovuta dalla parte che deposita per prima il ricorso, salva la possibilità di recuperarla dalla parte soccombente in caso di condanna alle spese.

  • Art. 12, legge 5 febbraio 1992, n. 104

    La controversia è stata ricondotta alla materia del diritto all'istruzione e dell'integrazione scolastica delle persone con disabilità, distinta dai rapporti familiari che beneficiano dell'esenzione prevista per i procedimenti riguardanti la prole.

  • Legge 2 aprile 1958, n. 319 e art. 442 c.p.c.

    L'esenzione fiscale prevista per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria non è applicabile ai giudizi aventi ad oggetto il diritto all'istruzione e il sostegno scolastico.

  • Art. 2946 c.c.

    In assenza di una disciplina speciale nel Testo Unico delle spese di giustizia, il diritto alla riscossione del contributo unificato è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

  • Artt. 2943 e 1219 c.c.

    La notifica dell'invito al pagamento costituisce atto di costituzione in mora e interrompe la prescrizione del credito relativo al contributo unificato.

Massime di principio

  • Le esenzioni dal contributo unificato, in quanto eccezionali, devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese per analogia a controversie solo indirettamente collegate alla prole.
  • Un ricorso amministrativo relativo alle ore di sostegno o all'integrazione scolastica di un alunno con disabilità deve essere distinto dai procedimenti familiari riguardanti mantenimento, potestà genitoriale o altri rapporti personali tra genitori e figli.
  • Per stabilire se l'esenzione si applica, occorre fare riferimento alla normativa vigente alla data di deposito del ricorso; una legge successiva che introduce espressamente l'esenzione non si applica automaticamente ai procedimenti precedenti.
  • La vittoria nel giudizio amministrativo non elimina necessariamente l'obbligo iniziale di versare il contributo unificato: il pagamento grava normalmente sulla parte che deposita il ricorso, salvo successivo recupero nei confronti della parte soccombente secondo quanto stabilito nella condanna alle spese.
  • In caso di contestazione di un invito al pagamento, è necessario verificare sia la data di deposito del ricorso sia la disciplina allora vigente, oltre alla prescrizione decennale e agli eventuali atti interruttivi notificati dall'amministrazione.

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