Sentenza del 20/04/2016 n. 7888 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR Campania che, in relazione alla cartella di pagamento IRAP per l'anno 2001, aveva negato il rimborso ritenendo sussistenti i presupposti dell'imposta. In Cassazione ha dedotto, tra l'altro, l'omessa motivazione sull'esclusione dall'IRAP dei medici di base convenzionati con il SSN, la violazione delle norme sull'IRAP e sulla disciplina dei rapporti convenzionali dei medici, nonché la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva. Ha inoltre chiesto l'applicazione d'ufficio del giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza relativa al rimborso IRAP per periodi, compreso l'acconto 2001, riferibili alla medesima imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato e rilevabile d'ufficio il giudicato esterno, anche perché formatosi dopo la sentenza impugnata ma prodotto tempestivamente dal ricorrente prima dell'udienza. La precedente sentenza, ormai definitiva, aveva riconosciuto il rimborso IRAP per l'acconto relativo al 2001 e risultava direttamente decisiva per la controversia. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2909 c.c.
Il giudicato vincola le parti e i loro aventi causa rispetto all'accertamento contenuto nella sentenza definitiva. Nel caso concreto, il giudicato esterno relativo allo stesso contribuente, alla medesima imposta e all'acconto 2001 ha imposto di conformare la decisione alla precedente pronuncia.
Art. 378 c.p.c.
Consente il deposito tempestivo della documentazione rilevante prima dell'udienza di discussione; la sentenza precedente è stata prodotta entro il termine previsto.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
D.Lgs. n. 446/1997, artt. 2 e 3
Sono le disposizioni che individuano il presupposto dell'IRAP e i soggetti passivi. I relativi motivi non sono stati esaminati nel merito perché assorbiti dall'applicazione del giudicato esterno.
D.Lgs. n. 502/1992, art. 8
Riguarda la disciplina dei rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e i medici convenzionati; il ricorrente la invocava per sostenere la natura sostanzialmente parasubordinata dell'attività e l'assenza dei presupposti IRAP.
Legge n. 833/1978, art. 48
Richiamata in relazione alla disciplina dei rapporti convenzionali dei medici con il SSN; anche questa questione è rimasta assorbita.
Articoli 3 e 53 Cost.
Il ricorrente li richiamava a tutela dei principi di uguaglianza e capacità contributiva, sostenendo l'irragionevolezza dell'assoggettamento all'IRAP; la Corte non ha dovuto esaminare tali censure.
Massime di principio
- Un giudicato esterno relativo allo stesso contribuente, alla stessa imposta e al medesimo periodo o acconto può essere decisivo anche in un diverso giudizio e può essere rilevato d'ufficio dalla Corte di cassazione.
- Il giudicato può formarsi anche dopo la sentenza impugnata, purché la parte costituita depositi tempestivamente la documentazione che lo dimostra entro i termini processuali applicabili.
- La rilevazione d'ufficio del giudicato risponde all'esigenza di evitare decisioni contrastanti e di garantire stabilità, certezza dei rapporti giuridici e rispetto del principio del ne bis in idem.
- Quando il giudicato risolve direttamente la controversia, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere immediatamente nel merito, senza esaminare gli ulteriori motivi di ricorso.
- In controversie IRAP riguardanti attività svolte da medici convenzionati, la natura convenzionata o parasubordinata del rapporto non determina da sola l'esito: occorre valutare il giudicato eventualmente formatosi e, in mancanza, la concreta sussistenza dell'autonoma organizzazione e degli altri presupposti impositivi.
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