Cassazione Civile, Ordinanza n. 01845/2026 del 27/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato nel 2008 per lavori poi interrotti prima del completamento. L'appaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il residuo prezzo; la committente aveva proposto opposizione, deducendo vizi dell'opera, in particolare la non corretta esecuzione del massetto per il parquet. Il tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione, ma la corte d'appello ha poi revocato il decreto ingiuntivo, ha escluso il diritto dell'appaltatrice al saldo residuo e ha condannato quest'ultima al risarcimento dei danni per il rifacimento del massetto. Con il ricorso per cassazione l'appaltatrice ha articolato quattro motivi: 1) omesso esame della clausola contrattuale sul massetto e violazione delle regole di interpretazione del contratto e di valutazione della prova, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto necessaria la rete elettrosaldata e la predisposizione per il riscaldamento a pavimento; 2) omesso esame della mancata contestazione del massetto e indebita applicazione della disciplina dei vizi dell'appalto, affermando che la lavorazione non era stata mai contestata e comunque non rientrasse in una tempestiva denuncia ex art. 1667 c.c.; 3) nullità per ultrapetizione e genericità della domanda risarcitoria, assumendo che la committente non avesse adeguatamente allegato il danno relativo al massetto; 4) violazione delle norme sulla compensazione, lamentando che la corte non avesse compensato il residuo credito dell'appaltatrice con il credito risarcitorio riconosciuto alla committente. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibile il quarto, rilevando, tra l'altro, che la corte territoriale aveva valorizzato non il testo originario del preventivo, ma l'accordo successivamente intervenuto tra le parti sulla modifica del lavoro; che il contenuto della clausola richiamata non era un fatto storico omesso, ma un elemento istruttorio rivalutato dal giudice di merito; che la doglianza sulla violazione dell'art. 116 c.p.c. non era configurabile come violazione di legge nei termini prospettati; che la disciplina dell'art. 1667 c.c. non era comunque dirimente, essendo l'opera rimasta incompiuta; che la domanda risarcitoria non era generica, essendo stata specificamente formulata e documentata; e che la censura sulla compensazione non coglieva la ratio decidendi, poiché il giudice di merito aveva escluso il saldo preteso dall'appaltatrice e riconosciuto autonomamente il risarcimento alla committente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese, a una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la memoria integrativa depositata dalla ricorrente dopo la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; ha ritenuto rituale il controricorso e tempestiva la memoria della resistente; nel merito ha respinto i primi due motivi perché diretti in sostanza a ottenere una diversa lettura del contratto e delle prove, operazione non consentita in cassazione, e perché la pretesa mancata denuncia del vizio non escludeva la valutazione risarcitoria, anche in ragione dell'incompletezza dell'opera. Ha respinto il terzo motivo escludendo ogni ultrapetizione e rilevando che la domanda risarcitoria era stata sin dall'origine specificamente proposta e documentata. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non coglieva la reale ratio della sentenza d'appello, che non aveva omesso una compensazione, ma aveva negato il credito residuo dell'appaltatrice e riconosciuto il danno alla committente. La società ricorrente è stata condannata alle spese, oltre a una somma ex art. 96 c.p.c. in favore della resistente e a una somma in favore della Cassa delle Ammende, nonché agli effetti del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
comma 3, ultima parte; comma 1-bis richiamato nel testo
La decisione è stata resa secondo la proposta del Consigliere Delegato; la memoria integrativa successiva alla memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. è stata ritenuta inammissibile perché priva di base normativa.
art. 116 c.p.c.
La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo se si allega che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello legale o si sia discostato dal criterio del prudente apprezzamento; non è sufficiente contestare il cattivo esercizio della valutazione probatoria.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, non di questioni, argomentazioni o elementi istruttori; la parte deve indicare specificamente il fatto e la sua decisività.
artt. 1372 c.c. e 1362 c.c.
La censura per violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; altrimenti si risolve in una richiesta di nuova interpretazione del contratto.
art. 1667 c.c.
La disciplina della garanzia per vizi non è stata ritenuta decisiva nel caso concreto anche perché l'appalto era stato interrotto prima del completamento delle opere.
art. 112 c.p.c.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice decide sulla domanda effettivamente proposta, risultando nel caso specifico la domanda risarcitoria già chiaramente allegata e documentata sin dall'opposizione.
art. 163, n. 3, c.p.c.
La dedotta nullità per genericità dell'atto introduttivo è stata esclusa perché la domanda risarcitoria era sufficientemente specificata nei fatti e nella documentazione richiamata.
art. 1455 c.c.
È stato invocato dalla ricorrente nel quadro delle doglianze sull'inadempimento, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo alla luce delle risultanze istruttorie e della concreta vicenda appaltizia.
art. 1241 c.c.
La compensazione non è stata omessa: la corte d'appello ha piuttosto escluso il residuo credito dell'appaltatrice e ha riconosciuto autonomamente il credito risarcitorio della committente.
art. 1460 c.c.
La Corte di merito aveva escluso la debenza del residuo importo in accoglimento dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla committente.
art. 96 c.p.c.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., sono state applicate le sanzioni per lite temeraria con condanna a una somma ulteriore in favore della controparte e a una somma in favore della Cassa delle Ammende.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione, la dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando si censuri l'attribuzione alla prova di un valore diverso da quello legalmente previsto o la dichiarazione di valutare una prova legale secondo prudente apprezzamento; non basta lamentare una mera cattiva valutazione del materiale probatorio.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, specifico, controverso e decisivo, e non consente di riproporre questioni interpretative, argomentazioni difensive o una diversa lettura degli elementi istruttori.
- La censura per violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo puntuale quale canone ermeneutico sia stato violato e in che modo; in difetto, la doglianza si risolve in una richiesta di rivalutazione del contenuto negoziale, preclusa in sede di legittimità.
- Nel contratto di appalto, quando l'opera non sia stata completata e le parti abbiano modificato in corso d'opera l'originaria pattuizione, il giudice di merito può valorizzare gli accordi successivi e le risultanze istruttorie rispetto al testo iniziale del preventivo, purché il percorso argomentativo sia logicamente coerente.
- La domanda risarcitoria non è generica se, sin dall'atto introduttivo, siano individuati i vizi dell'opera, il nesso con il pregiudizio lamentato e la documentazione del danno.
- La compensazione tra crediti non può essere utilmente invocata in cassazione se la sentenza impugnata ha in realtà escluso il credito azionato da una parte e, separatamente, ha riconosciuto il diritto al risarcimento dell'altra, senza sovrapporre i due piani decisori.
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