Cassazione Penale, Ordinanza n. 28131/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tre, come indicato nel testo trasmesso. Non emerge dal brano alcuna modifica nel merito della misura di prevenzione, che resta ferma nei termini confermati dalla Corte di appello.
Esito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
La persona interessata ha impugnato per cassazione il decreto della Corte di appello che aveva confermato i provvedimenti applicativi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per quattro anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e con l’ulteriore prescrizione di presentarsi alla polizia giudiziaria dal lunedì al venerdì alle ore 13.00. Con il primo motivo ha dedotto omessa e illogica motivazione in ordine ai presupposti necessari per l’aggravamento della misura; con il secondo ha lamentato la mancanza di motivazione sulla reiezione dell’istanza di autorizzazione allo svolgimento di lavoro notturno. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi aspecifici, perché privi di adeguate argomentazioni a sostegno delle censure, a fronte di provvedimenti già logicamente e adeguatamente motivati.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di prevenzione, le censure devono essere specifiche e sorrette da una reale argomentazione critica; la mera formulazione di doglianze generiche o assertive rende il motivo inammissibile.
- È aspecifico il motivo che si limiti a denunciare vizi di motivazione senza confrontarsi in modo puntuale con la struttura argomentativa del provvedimento impugnato e senza indicare concreti profili di illogicità o omissione.
- La conferma di una misura di prevenzione e delle relative prescrizioni può essere censurata solo mediante doglianze capaci di contrastare specificamente la motivazione del giudice di merito; in difetto, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
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