Cassazione Civile, Ordinanza n. 21984/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La lite nasce da un appalto per la realizzazione di una diga sul fiume Tirso. Un lodo arbitrale del 1991 aveva riconosciuto alla società appaltatrice somme a titolo di sorte capitale, rivalutazione e interessi nei confronti del consorzio committente. Il lodo era stato poi dichiarato nullo limitatamente alla statuizione sugli interessi, decisione confermata in cassazione. Successivamente la società ha agito nuovamente davanti al Tribunale di Roma per ottenere il residuo credito ancora dovuto, al netto di acconti percepiti, e il risarcimento del maggior danno da ritardato pagamento ex art. 1224 c.c., chiamando in causa anche il ministero, indicato come soggetto tenuto a rispondere degli oneri connessi alle riserve. In appello la società ha contestato: 1) l’interpretazione data dalla Corte al documento con cui avrebbe rinunciato a ulteriori pretese verso il ministero; 2) l’affermazione che la domanda di maggior danno fosse coperta dal giudicato formatosi sul lodo; 3) la declaratoria di difetto di interesse ad agire per il rideterminato residuo credito. Il consorzio ha proposto ricorso incidentale, sostenendo la violazione dell’art. 1301 c.c. quanto agli effetti della remissione nei confronti del consorzio, e chiedendo la restituzione della somma di euro 1.800.000 versata in esecuzione di un accordo transattivo poi rimasto senza seguito, oltre a dedurre che il ministero dovesse essere l’unico soggetto tenuto a rispondere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società, perché i motivi non rispettavano i requisiti di specificità dell’art. 366 c.p.c.: il primo motivo non riproduceva adeguatamente il contenuto dell’intesa interpretata; il secondo non riportava in modo sufficiente la domanda e il lodo arbitrale su cui si fondava la censura relativa al giudicato; il terzo era privo di interesse ed era comunque carente di specificità. Conseguentemente, il ricorso incidentale, proposto oltre il termine di impugnazione, è stato dichiarato inefficace ex art. 334 c.p.c. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente principale alla rifusione delle spese in favore di entrambi i controricorrenti e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1224 c.c.
La domanda di maggior danno da ritardato pagamento era stata prospettata dalla società, ma in sede di legittimità la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per mancata adeguata riproduzione del giudicato/lodo su cui la pretesa si innestava.
art. 1301 c.c.
La Corte d'appello aveva ritenuto che la rinuncia/remissione in favore del ministero non producesse effetti liberatori anche verso il consorzio; la Cassazione non ha esaminato nel merito la questione per inammissibilità del ricorso principale e inefficacia di quello incidentale.
art. 100 c.p.c.
Il difetto di interesse ad agire è stato richiamato dalla Corte d'appello e la censura proposta in cassazione è stata dichiarata inammissibile perché priva di adeguata specificità e perché comunque assorbita da altra ratio non validamente impugnata.
art. 112 c.p.c.
Dedotto dal consorzio nel ricorso incidentale per lamentare omessa pronuncia sulla domanda di esclusione del credito residuo; la questione non è stata esaminata nel merito perché il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace.
artt. 1362 segg. c.c.
I canoni di interpretazione contrattuale possono essere censurati in cassazione solo indicando specificamente le regole violate e spiegando in quale modo il giudice di merito se ne sia discostato; non basta contrapporre una lettura alternativa del testo negoziale.
art. 1362 c.c.
La violazione dei canoni ermeneutici richiede la riproduzione dei passaggi essenziali del testo da interpretare e una critica concreta all'iter motivazionale, non una mera diversa lettura della clausola.
art. 1218 c.c.
Richiamato unitamente alle norme sulle obbligazioni pecuniarie per sostenere il diritto al residuo e al maggior danno, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 1282 c.c.
Invocato dalla ricorrente per le obbligazioni pecuniarie; la Corte non ne affronta il merito per la declaratoria di inammissibilità.
art. 2909 c.c.
Il giudicato del lodo è stato ritenuto dalla Corte d'appello ostativo alla richiesta di maggior danno; in cassazione la doglianza è stata ritenuta inammissibile per mancata adeguata esposizione del contenuto del lodo e del giudicato.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione specifica e autosufficiente dei fatti e degli atti rilevanti; la mancanza di riproduzione dei passaggi essenziali dell'intesa, della domanda e del lodo rende inammissibili i motivi.
art. 334 c.p.c.
Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
art. 327 c.p.c.
Richiamato per individuare la scadenza del termine lungo di impugnazione, superata la quale il ricorso incidentale notificato tardivamente è inefficace.
art. 375 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente principale.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È il parametro del contributo unificato richiamato per quantificare l’ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che investe l’interpretazione di un atto negoziale, la parte deve riportare in modo puntuale i passaggi rilevanti del testo e indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati; la mera contrapposizione di una diversa lettura è inammissibile.
- La censura di violazione delle norme sull’interpretazione contrattuale non può risolversi in una critica apodittica alla ricostruzione del giudice di merito: occorre dimostrare l’illogicità, l’insufficienza o la deviazione dai canoni legali dell’iter interpretativo seguito.
- Quando una pretesa viene fatta valere sulla base di un giudicato, il ricorso deve esporre in modo autosufficiente il contenuto essenziale della decisione coperta da giudicato, così da consentire alla Corte di verificare l’effettiva portata preclusiva senza accedere direttamente agli atti.
- Il giudicato e la preclusione processuale possono rendere inammissibile la domanda o il motivo che pretenda di rimettere in discussione questioni già coperte dalla precedente decisione, purché il contenuto del titolo e della pretesa sia stato adeguatamente allegato.
- Il motivo di ricorso privo di concreta utilità processuale, oppure rivolto contro una ratio decidendi già autonomamente sufficiente e non validamente censurata, è inammissibile per difetto di interesse.
- Il ricorso incidentale proposto oltre il termine utile perde efficacia se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile.
- In tema di spese e contributo unificato, la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale può comportare l’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore importo previsto dalla normativa sul patrocinio e sul contributo unificato.
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