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Sentenza

Sentenza n. 789/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento della determina n. 2619 datata 11.11.2025 a firma del Dirigente del Settore VIII - Area Governo del Territorio - del Comune di Ginosa avente ad oggetto “ripristino dello stato dei luoghi relativamente alle concessioni demaniali marittime scadute in data 15/09/2025 nel Comune di Ginosa e consegna delle aree” con la quale la citata Amministrazione Comunale ha invitato la ricorrente a ripristinare lo stato dei luoghi nonché a consegnare al Comune di Ginosa l'area oggetto della concessione demaniale marittima asseritamente scaduta, nonché di ogni altro atto alla predetta determina presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina comunale che ordinava il ripristino dello stato dei luoghi e la riconsegna dell’area demaniale marittima entro quindici giorni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionario uscente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determina comunale n. 2619 dell’11 novembre 2025, deducendo anzitutto la violazione e l’omessa applicazione dell’art. 4, comma 7, della legge n. 118/2022, nonché l’erroneità dei presupposti e l’omessa motivazione. Secondo la ricorrente, la disposizione rende legittima l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente fino alla stipulazione dell’atto regolatorio del rapporto concessorio con il nuovo aggiudicatario, sicché il Comune non avrebbe potuto ordinare l’immediato rilascio dell’area prima di tale stipulazione. È stato inoltre dedotto, con riferimento ai profili esecutivi dell’ordine, la violazione dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, o in subordine dell’art. 35 del medesimo decreto, per avere assegnato un termine di soli quindici giorni invece del termine di novanta giorni previsto per la demolizione, nonché l’irragionevolezza del termine, ritenuto insufficiente rispetto alle operazioni necessarie al ripristino. Il Comune ha sostenuto che l’art. 4, comma 7, non attribuirebbe alcun diritto alla permanenza nell’area e impedirebbe soltanto l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1161 cod. nav. e la richiesta di indennità di occupazione; ha inoltre contestato la qualificazione della ricorrente come concessionaria uscente e l’applicabilità della norma ratione temporis, deducendo che la concessione era già scaduta. Quanto al termine, il Comune ha escluso l’applicabilità dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, trattandosi di opere non abusive e non difficilmente amovibili.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo e ha annullato, nei limiti dell’interesse della ricorrente, la determina impugnata. Ha interpretato l’art. 4, comma 7, della legge n. 118/2022, come modificato dal d.l. n. 131/2024, convertito dalla legge n. 166/2024, nel senso che l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente resta legittima fino alla stipulazione dell’atto che regola il rapporto concessorio del nuovo soggetto individuato mediante gara. Si tratta di una previsione automatica, non subordinata alla partecipazione del concessionario uscente alla gara, che impedisce all’amministrazione di pretendere l’immediato rilascio dell’area prima della stipulazione dell’atto regolatorio. Il riferimento all’art. 1161 cod. nav., introdotto dalla congiunzione “anche”, non limita la norma alla sola esclusione delle sanzioni, ma ha funzione esemplificativa. La ricorrente è stata qualificata come concessionaria uscente perché l’area originariamente concessa era stata direttamente interessata dalla procedura di gara, pur nell’ambito di un ridisegno complessivo dei lotti e senza perfetta coincidenza con i nuovi lotti. Inoltre, la concessione era ancora in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche normative, essendo stata prorogata tecnicamente sino al 31 dicembre 2024. Il TAR ha precisato che la disposizione non proroga il rapporto concessorio né attribuisce un diritto a continuare a utilizzare l’area secondo le modalità della concessione scaduta: tutela soltanto la legittimità dell’occupazione fino alla stipulazione dell’atto relativo al nuovo concessionario, lasciando al Comune la possibilità di individuare, nelle more, le modalità di utilizzo più conformi all’interesse pubblico. Le ulteriori censure sul termine di quindici giorni e sui profili esecutivi sono state assorbite, poiché l’accoglimento del primo motivo ha escluso in radice il potere di disporre l’immediato sgombero. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 7, l. 118/2022

    Fino alla data di stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327

    La disposizione tutela automaticamente la legittimità dell’occupazione dell’area da parte del concessionario uscente fino alla stipulazione dell’atto che regola il rapporto concessorio del nuovo aggiudicatario e impedisce all’amministrazione di pretenderne l’immediato rilascio. Non comporta, tuttavia, la proroga del rapporto concessorio.

  • art. 1161 cod. nav.

    Il richiamo contenuto nell’art. 4, comma 7, l. 118/2022 è esemplificativo e serve a chiarire che, nel periodo tutelato dalla norma, non trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste per l’occupazione abusiva.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    La censura relativa al termine di novanta giorni per la demolizione delle opere è stata assorbita e non decisa nel merito.

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    La disposizione è stata richiamata in via subordinata dalla ricorrente, ma la relativa censura è stata assorbita.

  • d.l. 131/2024, convertito dalla l. 166/2024

    Le modifiche che hanno introdotto la disciplina dell’art. 4, comma 7, l. 118/2022 erano applicabili alla fattispecie, poiché la concessione della ricorrente era stata prorogata sino al 31 dicembre 2024.

Massime di principio

  • L’art. 4, comma 7, della legge n. 118/2022 rende automaticamente legittima l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente fino alla stipulazione dell’atto che regola il rapporto concessorio del nuovo soggetto individuato mediante procedura a evidenza pubblica; prima di tale momento l’amministrazione non può imporre l’immediato rilascio dell’area.
  • La tutela prevista per il concessionario uscente opera anche quando il nuovo procedimento di gara abbia comportato un ridisegno dei lotti, purché l’area oggetto della concessione originaria sia stata direttamente interessata dalla procedura di gara.
  • La qualifica di concessionario uscente e la tutela dell’occupazione possono sussistere anche se la concessione originaria era prossima alla scadenza o formalmente scaduta, qualora alla data di entrata in vigore della disciplina applicabile fosse ancora efficace in forza di una proroga tecnica.
  • La legittimità temporanea dell’occupazione garantita dall’art. 4, comma 7, della legge n. 118/2022 non determina la proroga del rapporto concessorio e non attribuisce il diritto a proseguire l’utilizzo dell’area secondo le modalità della concessione scaduta; l’amministrazione conserva il potere di stabilire le modalità di utilizzo dell’area nelle more dell’ingresso del nuovo concessionario, nel rispetto dell’interesse pubblico.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeDecisione e riti speciali
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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