Ordinanza n. 2635/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Catania, prot. n. 12285 del 27 giugno u.s., nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - dell’elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l’odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 14 dell’esame di Biologia del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - dell’esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n. 14 dell’esame di Biologia del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova di Biologia del primo appello in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n.14 palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua, con particolare riferimento al quesito n. 14 dell’esame di Biologia del primo appello; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 14 della prova di Biologia del primo appello di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie nazionali per l'ammissione a Medicina e Chirurgia, atti della procedura selettiva, decreti ministeriali disciplinanti il semestre filtro e la formazione della graduatoria, nonché attribuzione del punteggio relativo alle prove
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate nel gennaio 2026, i decreti ministeriali regolanti le nuove modalità di accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, gli atti della procedura selettiva e il proprio punteggio, chiedendo in via cautelare la sospensione degli atti e l'ammissione con riserva, anche in sovrannumero. Ha dedotto, tra l'altro, l'illegittimità dei criteri sopravvenuti di formazione della graduatoria e della valorizzazione dei voti rifiutati, la violazione della par condicio e del principio di anonimato per le modalità di svolgimento e gestione delle prove, l'erroneità o ambiguità del quesito n. 14 di Biologia, il mancato arrotondamento del voto di Chimica pari a 17,9, l'illegittima mancata redistribuzione dei posti rimasti vacanti, la difficoltà e sproporzione delle prove, la disomogeneità della didattica tra gli atenei, l'eccesso di delega e l'illegittimità costituzionale della disciplina che esclude, in prima applicazione, alcune università non statali e i corsi in lingua inglese. La ricorrente aveva conseguito almeno 18/30 in una sola delle tre materie del semestre filtro ed era stata inserita in graduatoria proprio in forza della disciplina sopravvenuta, senza raggiungere una posizione utile per l'immatricolazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris e di periculum in mora, riservando ogni più approfondita valutazione al merito. Ha ritenuto prima facie legittimo il sistema introdotto dal d.m. n. 1115/2025, articolato in sezioni e fasce con bonus differenziati, perché volto a bilanciare la copertura dei posti disponibili con la tutela dell'affidamento dei candidati che avevano rispettato le regole originarie. I candidati con tre sufficienze restano preferiti rispetto a quelli ammessi in forza della disciplina sopravvenuta; è inoltre ragionevole distinguere chi aveva accettato un voto sufficiente al primo appello da chi lo aveva rifiutato e lo recupera successivamente. La ricorrente, non avendo tre sufficienze, ha beneficiato dell'ampliamento dell'accesso alla graduatoria e non può contestare la disciplina sopravvenuta per ottenere al contempo i suoi effetti favorevoli e la sua caducazione: l'eventuale annullamento la escluderebbe dalla graduatoria, sicché difetta anche un interesse concreto e attuale. Il quesito di Biologia non è apparso manifestamente erroneo o ambiguo, essendo prospettata soltanto una soluzione alternativa; nelle prove a risposta multipla il sindacato giudiziale è limitato agli errori manifesti e alle ambiguità intrinseche. È stata ritenuta infondata la censura sull'arrotondamento del voto di Chimica, previsto solo per la registrazione nella carriera e non per il superamento dell'esame o la graduatoria. La mancata immediata redistribuzione dei posti residui non è apparsa irragionevole, considerata la nuova struttura del percorso formativo, l'esigenza di assicurare la continuità didattica del secondo semestre e la possibilità di destinare i posti a trasferimenti, passaggi e iscrizioni agli anni successivi. Le censure sull'anonimato sono state giudicate non assistite da elementi concreti: la mera ipotesi che codici identificativi siano stati memorizzati non dimostra una concreta possibilità di alterazione, anche in ragione della correzione informatizzata e dell'abbinamento successivo alla correzione. Sono stati invece disposti chiarimenti istruttori, da rendere entro 40 giorni, su predeterminazione delle risposte corrette, sinonimi ammessi, procedure di correzione, funzionamento del sistema informatico, criteri valutativi e verbali delle operazioni. Le censure sulla difficoltà delle prove e sulla disomogeneità didattica non hanno evidenziato vizi macroscopici. Non sono stati ravvisati, in sede cautelare, violazioni del d.lgs. n. 71/2025, eccesso di delega o presupposti per sollevare la questione di costituzionalità. Il periculum è stato escluso perché la ricorrente non ha fornito la prova di resistenza, non ha dimostrato che l'eliminazione dei vizi avrebbe prodotto un utile collocamento e l'ammissione in sovrannumero avrebbe inciso sulla graduatoria nazionale, sui candidati utilmente collocati e sull'organizzazione didattica. È stata ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria, con pubblicazione sul sito del MUR entro 20 giorni e deposito della prova entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente per euro 500 oltre accessori in favore delle amministrazioni assistite dall'Avvocatura dello Stato; compensate nei confronti delle due università private indicate nel provvedimento. Sono stati inoltre disposti incombenti istruttori a carico del Ministero, del CINECA e delle università intimate e la notifica dell'ordinanza al CINECA.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata esaminata alla luce del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
Rimette alla disciplina ministeriale la regolazione della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.
d.lgs. n. 71/2025
Individua il quadro normativo della riforma, subordinando l'ammissione al secondo semestre al conseguimento dei crediti formativi previsti e alla collocazione utile nella graduatoria nazionale, demandando alla disciplina ministeriale le modalità di formazione della graduatoria.
art. 6, comma 3, d.m. n. 418/2025
Prevede l'arrotondamento del voto all'unità esclusivamente ai fini della registrazione nella carriera universitaria, senza incidenza sul superamento della prova o sulla formazione della graduatoria.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
È stato scrutinato incidenter tantum in relazione alla differente applicazione della riforma alle università non statali legalmente riconosciute e ai corsi in lingua inglese; il TAR non ha ravvisato i presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale.
art. 76 Cost.
Il TAR ha escluso, allo stato cautelare, l'eccesso di delega, ritenendo che la legge delega n. 26/2025 consentisse un'applicazione graduale della riforma.
art. 3 Cost.
La differenziazione transitoria dei sistemi di accesso è stata ritenuta giustificata da ragioni organizzative e dalle peculiarità dei corsi e degli atenei interessati.
artt. 34 e 97 Cost.
Le dedotte violazioni non sono state ritenute adeguatamente specificate né direttamente rilevanti per la posizione della ricorrente.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami quando l'elevato numero dei controinteressati rende sommamente difficile la notificazione ordinaria, imponendo comunque l'indicazione nominativa dei destinatari.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può ritenere legittimo un sistema di graduatoria articolato in fasce e bonus differenziati quando esso bilanci la copertura dei posti disponibili con la tutela dell'affidamento dei candidati e mantenga preferiti coloro che hanno rispettato le regole originarie della selezione.
- Chi è stato ammesso a una graduatoria proprio grazie alla disciplina sopravvenuta non ha, di regola, un interesse concreto e attuale a ottenerne la caducazione, se l'annullamento determinerebbe l'esclusione dalla graduatoria e non è configurabile un'applicazione selettiva dei soli effetti favorevoli della disciplina.
- Nelle prove selettive a risposta multipla, il sindacato giurisdizionale sulla correttezza dei quesiti si arresta, in assenza di specifiche competenze tecniche sostitutive, alla verifica di errori manifesti o di ambiguità intrinseche; la mera plausibilità di una risposta alternativa non dimostra l'illegittimità del quesito.
- L'arrotondamento del voto previsto ai fini della registrazione nella carriera universitaria non incide sul superamento della prova né sulla formazione della graduatoria, quando la disciplina di gara o concorsuale stabilisca espressamente tale limitazione.
- La violazione del principio di anonimato determina l'illegittimità della procedura solo quando l'irregolarità sia concretamente idonea a incidere sull'imparzialità della valutazione; una sequenza meramente ipotetica di conoscenza dei codici identificativi, priva di dimostrazione della possibilità concreta di alterare il risultato, non è sufficiente.
- La tutela cautelare demolitoria o l'ammissione con riserva richiedono la prova di una concreta utilità individuale e della cosiddetta prova di resistenza; non può essere concessa l'ammissione quando non sia dimostrato che l'eliminazione dei vizi dedotti condurrebbe con ragionevole probabilità a una posizione utile e quando la misura produrrebbe effetti generalizzati sulla graduatoria e sull'organizzazione didattica.
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