Regolamento (UE) 2019/2204
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2204 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Κρασοτύρι Κω (Krasotiri Ko)/Τυρί της Πόσιας (Tiri tis Possias) (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento registra ufficialmente nel registro UE delle DOP e delle IGP la denominazione greca "Κρασοτύρι Κω" (Krasotiri Ko)/"Τυρί της Πόσιας" (Tiri tis Possias) come indicazione geografica protetta. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Grecia e l’assenza di dichiarazioni di opposizione entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il testo è essenziale e contiene solo l’atto di registrazione, la qualificazione del prodotto come formaggio e la disciplina dell’entrata in vigore. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Iscrizione nel registro UE di una indicazione geografica protetta per il formaggio greco "Κρασοτύρι Κω" (Krasotiri Ko)/"Τυρί της Πόσιας" (Tiri tis Possias).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione "Κρασοτύρι Κω" (Krasotiri Ko)/"Τυρί της Πόσιας" (Tiri tis Possias), riconosciuta come indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda il prodotto agricolo/alimentare classificato nella classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. L’effetto è territoriale nell’Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri; non prevede esclusioni specifiche nel testo fornito.
Iscrizione dell’IGP "Κρασοτύρι Κω" (Krasotiri Ko)/"Τυρί της Πόσιας" (Tiri tis Possias)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2204 della Commissione dispone la registrazione di una denominazione geografica greca nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e conclude la procedura di registrazione senza opposizioni.
Presupposti procedurali
Dai considerando risulta che la domanda di registrazione della denominazione "Κρασοτύρι Κω" (Krasotiri Ko)/"Τυρί της Πόσιας" (Tiri tis Possias), presentata dalla Grecia, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione procede alla registrazione della denominazione come IGP.
Contenuto dell’atto di registrazione
L’articolo 1 stabilisce che la denominazione è registrata come indicazione geografica protetta. Il testo precisa inoltre che essa identifica un prodotto appartenente alla classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, richiamando quindi la classificazione armonizzata utilizzata per i prodotti registrati.
Ambito di efficacia e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Registrazione dell’IGP
L’articolo 1 dispone che la denominazione "Κρασοτύρι Κω" (Krasotiri Ko)/"Τυρί της Πόσιας" (Tiri tis Possias) è registrata come indicazione geografica protetta (IGP).
Classificazione del prodotto
La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione.
Presupposti procedurali della registrazione
Nei considerando si dà atto che la domanda di registrazione presentata dalla Grecia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non sono state notificate dichiarazioni di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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