Cassazione Penale, Sentenza n. 14971/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere (rivolta, in particolare, al capo 1) contestato per il reato aggravato ex art. 416-bis c.p.), deducendo principalmente: travisamento della prova e vizio di motivazione nella valutazione delle intercettazioni (sostengono che le captazioni non collegano i ricorrenti al clan Pagnozzi e che il Tribunale ha interpretato erroneamente o congetturalmente alcuni brani); illegittimo richiamo a precedenti condanne e a provvedimenti del 2020 che, secondo la difesa, non dimostrerebbero l'aggravante mafiosa; carenza del quadro di gravità indiziaria rispetto ai vari capi (4,5,6,10,11) e in particolare contestazione della partecipazione allo spaccio di stupefacenti per Massaro Biagio; richiesta di retrodatazione dei termini di custodia (cd. contestazione a catena) sostenendo che, per effetto della retrodatazione, i termini sarebbero già scaduti. I ricorrenti chiedevano annullamento dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e li ha quindi dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione ampia, logica e non contraddittoria, fondata su plurime attività investigative, riscontri documentali, captazioni, esiti di perquisizioni e sequestri e su precedenti pronunce giurisdizionali relative al clan Pagnozzi. La Corte ha ricordato i limiti del giudizio di legittimità sulle misure cautelari (controllo di adeguatezza logica della motivazione e non nuovo apprezzamento dei fatti o della prova) e ha escluso che i motivi prospettati evidenziassero un travisamento decisivo degli atti intercettati. Quanto alla richiesta di retrodatazione dei termini, la Corte ha ritenuto la censura generica e priva dei presupposti (mancata indicazione di fatti o date precise da cui emergerebbe la scadenza complessiva). L'inammissibilità si estende ai motivi aggiunti. (Il provvedimento conclude con la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la conseguente statuizione sulle spese processuali; il testo disponibile si interrompe nella parte finale ma indica la declaratoria di inammissibilità e la condanna correlata prevista dalla prassi).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento all'aggravante e alla nozione di associazione di tipo mafioso; il Tribunale ha ritenuto sussistente la partecipazione e l'aggravante in relazione al capo 1 e ad altri comportamenti contestati
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa rispetto a censure di vizio di motivazione e travisamento della prova; la Corte ne considera la rilevanza nel quadro delle doglianze sulla motivazione delle misure
art. 292 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle censure difensive sul vizio di motivazione; utilizzato per contestare la valutazione degli indizi e delle captazioni
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma che limita la riproduzione integrale dei motivi in Cassazione: la Corte ha motivato nel rispetto dei limiti di sintesi richiesti per la motivazione
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato per il principio della presunzione relativa in tema di esigenze cautelari: in mancanza di prova contraria offerta dalla difesa, sussiste la presunzione circa il permanere delle esigenze cautelari
art. 297, comma 3 cod. proc. pen.
Norma invocata nella materia della retrodatazione dei termini di custodia cautelare (contestazione a catena); la Corte ricorda che la retrodatazione presuppone fatti anteriori alla prima ordinanza e non è applicabile a contestazioni 'aperte' che indicano persistenza del reato
art. 306 cod. proc. pen.
Richiamato nella discussione sulla sede e sulle modalità di deduzione della contestazione a catena e delle istanze di scarcerazione; la Corte ricorda i rimedi procedurali corretti per dedurre la retrodatazione
art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato a proposito del criterio probatorio delle prove indiziarie (devono essere gravi, precisi e concordanti), principio che la Corte ritiene rispettato dalle captazioni e dagli altri elementi valutati dal Tribunale
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità sulle misure cautelari è limitato a verificare la logica e l'adeguatezza della motivazione: non sostituisce il giudizio di merito né riesamina liberamente la valutazione delle prove.
- Per contestare la valutazione delle intercettazioni davanti alla Cassazione è necessario dimostrare un travisamento della prova chiaro, decisivo e incontestabile; una mera proposta alternativa di interpretazione non è sufficiente.
- Le intercettazioni, anche quando l'imputato non è parte della conversazione, possono costituire prova diretta se gravi, precise e concordanti; il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella loro interpretazione entro i limiti della logica.
- La richiesta di retrodatazione dei termini di custodia (contestazione a catena) richiede allegazioni specifiche e puntuali: la retrodatazione è ammessa solo se i fatti oggetto della seconda ordinanza sono anteriori alla prima ordinanza coercitiva e ciò risulta dimostrabile.
- Sulle esigenze cautelari grava un regime di presunzione relativa che impone alla difesa di fornire elementi concreti idonei a escludere il pericolo di reiterazione o ad attenuare la misura; argomentazioni generiche non sono persuasive.
- Le censure basate su una lettura parcellizzata o alternativa degli stessi elementi indiziari già esaminati dal giudice di merito sono in genere inammissibili in Cassazione se non individuano vizi logici o giuridici manifesti nella motivazione.
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