Circolare numero 128 del 26-06-2015
Sgravio contributivo, sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, disciplinato dalle leggi n. 92/2012 e n. 247/2007. Prime indicazioni e criteri di ammissione al beneficio riferito a premi corrisposti nel 2014. L’apertura della procedura per l’invio delle domande sarà comunicata con separato messaggio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le prime indicazioni operative per richiedere lo sgravio contributivo relativo agli importi corrisposti nel 2014, in attuazione del DM 8 aprile 2015. Il beneficio è finanziato entro un plafond annuo di 391 milioni di euro, ripartito tra contrattazione aziendale e territoriale, e spetta nei limiti del 1,60% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore. Sono disciplinati requisiti dei contratti, esclusioni, modalità telematiche di domanda all’INPS, criteri di ammissione e conseguenze dell’eventuale superamento delle risorse disponibili.
Sgravio contributivo 2015 per la contrattazione di secondo livello
Sgravio contributivo 2015 per la contrattazione di secondo livello
La circolare fornisce le prime istruzioni operative per l’applicazione dello sgravio contributivo previsto per l’anno 2015 sui premi e sulle erogazioni previste dalla contrattazione collettiva di secondo livello, in attuazione del DM 8 aprile 2015. Il beneficio riguarda gli importi corrisposti nell’anno 2014 ed è riconosciuto entro rigorosi limiti finanziari e procedurali.
Quadro normativo e finalità
Il provvedimento si colloca nel quadro degli interventi succedutisi negli ultimi anni sulla disciplina dello sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello, con l’obiettivo di stabilizzare l’incentivo e di ridefinire progressivamente le risorse disponibili. Per il 2015 rilevano in particolare la legge di stabilità 2015 e il decreto interministeriale 8 aprile 2015, che stabiliscono regole e limiti per la fruizione del beneficio.
Risorse finanziarie e riparto tra contrattazione aziendale e territoriale
Le risorse complessive destinate al finanziamento dello sgravio per il 2015 ammontano a 391 milioni di euro. Tali risorse sono ripartite:
- per il 62,5% alla contrattazione aziendale;
- per il 37,5% alla contrattazione territoriale.
Il decreto prevede che, qualora una delle due quote non sia integralmente utilizzata, la parte residua possa essere attribuita all’altra tipologia contrattuale, ferma restando la disponibilità complessiva annua.
Oggetto del beneficio e misura massima
Lo sgravio si applica alle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, territoriali o comunque di secondo livello, con riferimento alle somme corrisposte nell’anno 2014. Il beneficio è concesso entro il limite del 1,60% della retribuzione contrattuale annua percepita da ciascun lavoratore, premio compreso.
Il decreto contempla inoltre la possibilità di rideterminare tale limite massimo in sede di conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate, sulla base del monitoraggio delle domande e delle risorse impegnate, restando fermo il tetto massimo della retribuzione contrattuale previsto dall’art. 1, comma 67, della legge n. 247/2007.
Retribuzione contrattuale di riferimento
Ai fini della determinazione del limite entro cui opera lo sgravio, assume rilievo la nozione di retribuzione "contrattuale". La circolare richiama sul punto la disciplina già illustrata per gli anni precedenti e il decreto specifica che il riferimento va ricondotto alla retribuzione imponibile disciplinata dall’art. 1, comma 1, della legge n. 389/1989, comprensiva delle erogazioni oggetto di agevolazione.
Misura dello sgravio contributivo
Lo sgravio riguarda sia la quota datoriale sia la quota a carico del lavoratore. In particolare:
- per il datore di lavoro, la riduzione è riconosciuta entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota contributiva a suo carico;
- per il lavoratore, lo sgravio è totale sulla quota a suo carico.
La circolare precisa che il limite di 25 punti opera al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, di eventuali misure compensative spettanti e, in agricoltura, al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati. Sono inoltre richiamate le percentuali della contribuzione a carico del lavoratore per le varie categorie di aziende e lavoratori.
Requisiti dei contratti di secondo livello
Per accedere allo sgravio, i contratti collettivi aziendali o territoriali devono essere:
- sottoscritti dai datori di lavoro;
- depositati presso la Direzione territoriale del lavoro competente, se non già depositati, a cura dei datori di lavoro o delle associazioni cui aderiscono, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Inoltre, i contratti devono prevedere erogazioni correlate a:
- incrementi di produttività;
- qualità;
- redditività;
- innovazione;
- efficienza organizzativa;
- risultati dell’andamento economico o degli utili dell’impresa;
- ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Per i contratti territoriali, qualora non sia possibile rilevare indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione possono essere collegati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
Imprese di somministrazione
Per le imprese di somministrazione di lavoro, ai fini dell’accesso al beneficio, occorre fare riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
Condizioni ulteriori, esclusioni e indebita fruizione
La fruizione dello sgravio resta subordinata al rispetto dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, quindi al possesso del DURC e all’osservanza della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
Sono escluse dal beneficio:
- le pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. n. 165/2001, con riferimento ai dipendenti pubblici contrattualizzati tramite ARAN;
- le aziende che abbiano corrisposto, nell’anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi alla retribuzione minima imponibile di cui al D.L. n. 338/1989.
In caso di indebita fruizione, il datore di lavoro deve restituire i contributi dovuti e pagare le sanzioni civili previste, fermo restando l’eventuale rilievo penale del fatto.
Domanda telematica e contenuto dell’istanza
La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’INPS, anche tramite i soggetti abilitati indicati dalla normativa di riferimento. La procedura è valida anche per i lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, compresi INPGI, gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS.
L’istanza deve contenere:
- i dati identificativi dell’azienda;
- la tipologia di contratto (aziendale, territoriale o di secondo livello) e la relativa data di sottoscrizione;
- la data di deposito presso la Direzione territoriale del lavoro;
- l’indicazione dell’ente previdenziale cui sono versati i contributi pensionistici;
- ogni altra indicazione richiesta dall’Istituto.
La procedura attribuisce a ogni domanda un numero di protocollo informatico. La circolare preannuncia inoltre la messa a disposizione di una procedura telematica sul sito INPS, con possibilità di invio sia della singola domanda sia di flussi contenenti più istanze, utilizzando anche dati già presenti nei flussi UniEmens.
Ammissione allo sgravio e gestione delle risorse insufficienti
L’ammissione al beneficio avviene entro 60 giorni successivi alla data fissata dall’INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze. L’Istituto comunica tempestivamente l’esito dell’istruttoria alle aziende e agli intermediari.
Se le risorse disponibili non consentono di accogliere le richieste nella misura domandata, l’INPS:
- ammette comunque tutte le domande trasmesse nei termini;
- riduce gli importi richiesti in misura percentuale proporzionale al rapporto tra la quota eccedente e il limite complessivo di spesa;
- comunica la eventuale rideterminazione in sede di ammissione.
Resta comunque necessario, per la concreta fruizione dello sgravio, il controllo del possesso dei requisiti di regolarità contributiva secondo la prassi ordinaria.
Soggetti abilitati alla trasmissione
La trasmissione telematica delle domande è consentita ai soggetti già abilitati secondo la disciplina richiamata dalla circolare n. 28/2011 e dai successivi messaggi INPS, cui la circolare rinvia anche per le modalità di accesso al servizio online.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare si inserisce nel riordino delle misure di incentivo alla contrattazione di secondo livello, per l’anno 2015, alla luce della legge di stabilità 2015 e del DM 8 aprile 2015. L’obiettivo è favorire la distribuzione di un beneficio contributivo connesso a contratti aziendali o territoriali collegati a incrementi di produttività e competitività.
Risorse disponibili e riparto
Le risorse complessive per il 2015 sono pari a 391 milioni di euro. Esse sono ripartite nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per quella territoriale; l’eventuale quota non utilizzata da una tipologia contrattuale può essere redistribuita all’altra.
Misura del beneficio
Lo sgravio è riconosciuto entro il limite del 1,60% della retribuzione contrattuale annua percepita da ciascun lavoratore, premio compreso. Il decreto prevede la possibilità di rideterminare tale tetto, in sede di conferenza dei servizi, sulla base del monitoraggio delle domande e delle risorse effettivamente impegnate.
Requisiti dei contratti e condizioni di accesso
Per accedere allo sgravio, i contratti collettivi di secondo livello devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso la competente Direzione territoriale del lavoro entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Devono inoltre prevedere erogazioni correlate a produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa o risultati economici/di competitività. Per i contratti territoriali, se non sono rilevabili indicatori aziendali, valgono gli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
Soggetti esclusi e ulteriori limiti
Restano escluse le pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. 165/2001 e le imprese che abbiano corrisposto trattamenti economici e normativi non conformi alla base imponibile minima prevista dal D.L. 338/1989. La fruizione è comunque subordinata al rispetto dei requisiti di regolarità contributiva e di osservanza della contrattazione collettiva previsti dall’art. 1, comma 1175, della legge 296/2006.
Domanda telematica e istruttoria
Le aziende, anche tramite intermediari abilitati, devono presentare domanda esclusivamente in via telematica all’INPS. La domanda deve riportare i dati identificativi dell’azienda, la tipologia e la data di sottoscrizione del contratto, la data di deposito presso la DTL, l’ente previdenziale competente e ogni altra informazione richiesta. L’INPS attribuisce un numero di protocollo informatico a ciascuna istanza.
Ammissione e gestione dell’eventuale insufficienza di fondi
L’ammissione avviene dopo il termine unico fissato dall’INPS per l’invio delle istanze e comunque entro 60 giorni successivi. Se le risorse non sono sufficienti a coprire integralmente le richieste, l’INPS ammette tutte le domande presentate nei termini ma riduce proporzionalmente gli importi richiesti, comunicando l’esito ai richiedenti. La concreta fruizione resta subordinata alla verifica della regolarità contributiva.
Conseguenze dell’indebita fruizione
In caso di beneficio indebitamente fruito, il datore di lavoro è tenuto a restituire i contributi dovuti e a versare le sanzioni civili previste, salvo l’eventuale responsabilità penale se il fatto costituisce reato.
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