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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11544/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Resta ferma la decisione di merito della Corte di appello, che aveva già riformato la pena detentiva sostituendola con una multa di 250 euro, ma senza riconoscere le attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva accolto solo in parte l'appello, sostituendo la pena detentiva con una pena pecuniaria di 250 euro di multa. Il motivo dedotto in appello e poi riproposto in cassazione riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che il motivo di appello era stato formulato in modo del tutto generico, limitandosi a invocare una diversa valutazione della gravità e del disvalore dei fatti, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza di primo grado. Per tale ragione il motivo viene ritenuto inammissibile e, conseguentemente, il ricorso per cassazione è dichiarato manifestamente infondato nella parte in cui denuncia un vizio di motivazione inesistente.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, l'imputato ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in ragione delle questioni dedotte.

Massime di principio

  • Il motivo di appello o di ricorso che si limita a richiedere una diversa valutazione della gravità del fatto e del disvalore della condotta, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per genericità.
  • La deduzione di un vizio di motivazione è manifestamente infondata quando la censura non si confronta con le rationes decidendi della sentenza di merito e non evidenzia un reale deficit argomentativo.
  • La mancata contestazione specifica delle argomentazioni del giudice di merito impedisce di censurare utilmente il diniego delle attenuanti generiche in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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