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Sentenza

Sentenza n. 309/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202409090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti contro l'esclusione dalla prova preselettiva e gli atti della procedura concorsuale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata aveva impugnato l'esclusione dal concorso, disposta dopo la prova preselettiva per il mancato raggiungimento del punteggio minimo, nonché gli atti presupposti e, con motivi aggiunti, l'approvazione delle graduatorie finali nella parte in cui non comprendevano il suo nominativo. Ammessa con riserva alle prove concorsuali in esecuzione di un provvedimento cautelare, aveva superato le prove e si era collocata al posto n. 25 della graduatoria, anch'essa con riserva. In appello ha dedotto un unico motivo, sostenendo che il TAR avrebbe dovuto dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione in applicazione del cosiddetto principio dell'assorbimento: il superamento delle prove e il conseguente inserimento in posizione utile avrebbero assorbito l'originaria esclusione, rendendo inutile la decisione sul merito. Ha denunciato error in iudicando e in procedendo, violazione dell'art. 97 Cost., dei principi in materia di dirigenza pubblica e del principio dell'assorbimento, richiamando precedenti del Consiglio di Stato relativi a esami scolastici e procedure idoneative.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto non applicabile il principio dell'assorbimento alla fattispecie. Tale principio, elaborato per gli esami scolastici e successivamente esteso agli esami idoneativi, presuppone un giudizio positivo autonomo e sopravvenuto dell'amministrazione, non imposto da un provvedimento giurisdizionale, tale da sostituire l'originaria valutazione negativa. Nei concorsi pubblici, invece, l'ammissione con riserva disposta dal giudice ha natura cautelare, strumentale e provvisoria: consente la partecipazione alle prove durante il giudizio, ma non elimina l'interesse alla decisione di merito né consolida definitivamente gli effetti della partecipazione e del risultato conseguito. Nel caso concreto, sia l'ammissione alle prove sia l'inserimento nella graduatoria dei vincitori erano avvenuti con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari, senza che l'amministrazione avesse adottato spontaneamente un autonomo atto di ammissione o avesse recepito senza riserva l'esito positivo della procedura. Il superamento delle prove, pertanto, non ha determinato né la cessazione della materia del contendere né la sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del grado d'appello sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dall'appellante tra i parametri asseritamente violati in materia di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 4, comma 2-bis, d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla l. 17 agosto 2005, n. 168

    conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela

    La disposizione estende il principio dell'assorbimento agli esami idoneativi o di abilitazione professionale, ma non ai concorsi pubblici, nei quali esistono controinteressati e il bene della vita non è attribuibile indiscriminatamente a ogni aspirante.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È richiamato per distinguere la cessazione della materia del contendere, configurabile quando un nuovo provvedimento amministrativo sia pienamente satisfattivo della pretesa, dall'ipotesi in cui l'amministrazione si limiti a dare esecuzione a una misura cautelare.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla precedente misura cautelare che aveva disposto la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, insieme alla disciplina europea in materia di dati personali, il fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nei concorsi pubblici, il superamento delle prove da parte del candidato ammesso con riserva in esecuzione di un provvedimento cautelare, anche se seguito dalla collocazione in posizione utile nella graduatoria, non determina di per sé la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito sul provvedimento originario di esclusione.
  • L'ammissione con riserva a una procedura concorsuale conserva natura cautelare, strumentale e provvisoria: consente temporaneamente la partecipazione alle prove, ma non rimuove l'atto di esclusione né consolida definitivamente il risultato concorsuale, che resta subordinato all'esito del giudizio di merito.
  • Il principio dell'assorbimento, elaborato per gli esami scolastici e applicabile agli esami idoneativi nei limiti previsti dalla legge, non si estende automaticamente ai concorsi pubblici, perché la sua applicazione potrebbe pregiudicare il diritto di difesa dei controinteressati.
  • In una procedura concorsuale, il principio dell'assorbimento può operare solo quando l'amministrazione abbia adottato un autonomo e spontaneo atto di ammissione o abbia recepito senza riserva l'esito positivo delle prove, non quando la partecipazione e l'inserimento in graduatoria siano meri effetti dell'esecuzione di provvedimenti cautelari.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereVizi formali non invalidanti

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