Sentenza del 17/01/2019 n. 366 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Accertamento - Indagini finanziarie - Verifiche conti correnti bancari - Regime della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un accertamento fondato sulle risultanze delle verifiche dei conti correnti bancari, compresi eventuali conti cointestati con un familiare. Ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'Amministrazione può utilizzare i dati e gli elementi risultanti dalle movimentazioni bancarie come base dell'accertamento. Il contribuente sostiene, o dovrebbe dimostrare, che tali movimentazioni non sono riferibili a operazioni imponibili.
La decisione
Il principio affermato è che l'Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio producendo i dati dei conti correnti. A quel punto si verifica un'inversione dell'onere della prova: spetta al contribuente dimostrare, con una prova specifica e analitica, la natura non imponibile di ciascun versamento o movimento contestato. Non è sufficiente una giustificazione generica o complessiva. La medesima regola vale anche per i conti cointestati con un familiare, salva la possibilità per il contribuente di provare concretamente che le somme non sono a lui riferibili.
Norme richiamate
Art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti.
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di fondare l'accertamento sui dati delle movimentazioni bancarie. Una volta prodotti tali dati, il contribuente deve fornire una prova analitica della loro irrilevanza fiscale, dimostrando la riferibilità specifica di ogni versamento a operazioni non imponibili.
Massime di principio
- Le movimentazioni bancarie possono costituire una presunzione utilizzabile dall'Amministrazione per accertare ricavi o redditi non dichiarati.
- Dopo la produzione dei dati bancari da parte dell'Amministrazione, l'onere della prova si sposta sul contribuente.
- Il contribuente deve giustificare singolarmente ogni versamento contestato, indicando origine, causale e documentazione di supporto; non basta una spiegazione generica.
- La cointestazione del conto con un familiare non esclude automaticamente l'utilizzabilità dei movimenti ai fini dell'accertamento.
- Per superare la presunzione bancaria occorre dimostrare concretamente che le somme non appartengono al contribuente o non costituiscono componenti imponibili.
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