Cassazione Penale, Sentenza n. 44046/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva confermato la custodia cautelare in carcere: il ricorrente contestava principalmente l'utilizzabilità delle comunicazioni intercettate tramite il sistema di messaggistica "Sky Ecc" acquisite tramite Ordine Europeo di Indagine (O.E.I.), lamentando la mancata messa a disposizione delle modalità tecniche di acquisizione e della catena di custodia (mancanza di doppio codice hash, file Excel modificabile, inesattezze cronologiche, perdita di pacchetti), chiedendo quindi l'inutilizzabilità di tali elementi e la conseguente carenza del quadro indiziario. Altri motivi: presunta duplicazione di capi d'imputazione, mancanza di motivazione circa la responsabilità rispetto a specifici episodi, contestazione della qualificazione come associazione e non come concorso esterno, e istanza di valutazione di nuove questioni emerse con memoria successiva richiamando principi delle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ritenuto ammissibile l'utilizzo delle prove (chat Sky Ecc) ottenute tramite O.E.I. perché costituivano "dati freddi" già acquisiti autonomamente dall'autorità francese e trasferiti nell'ambito della cooperazione UE; ha confermato che l'autorità italiana, in mancanza di specifiche e concrete allegazioni contrarie, non può sindacare la regolarità delle modalità investigative compiute dallo Stato estero; ha escluso che la mancata disponibilità dell'algoritmo di decriptazione o l'assenza di doppio hash rendano automaticamente inutilizzabili i dati, rilevando altresì che la trasposizione su supporti ottici non riscrivibili può garantire la catena di custodia. Inoltre la Corte ha ritenuto inammissibili o inidonei ai fini della cassazione molti dei motivi che impugnavano valutazioni di fatto o la motivazione del giudice del merito. In definitiva l'ordinanza impugnata è stata confermata e la misura cautelare con essa fondata resta legittima.
Norme richiamate
art. 191 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per sostenere l'inutilizzabilità del materiale informatico in assenza della documentazione sulle modalità di acquisizione; la Corte sottolinea che, nel caso di atti provenienti da autorità estere tramite O.E.I., non sussiste automaticamente l'obbligo di deposito dei provvedimenti autorizzativi stranieri né della documentazione tecnica salvo specifiche allegazioni concrete.
art. 234-bis cod. proc. pen.
È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dato informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare
La Corte chiarisce che l'art. 234-bis disciplina acquisizioni dirette di dati conservati all'estero effettuate dall'autorità italiana e non si applica alle acquisizioni effettuate tramite cooperazione giudiziaria (O.E.I.); errore di qualificazione non decisivo se l'O.E.I. è stato legittimamente emesso ed eseguito.
artt. 238 e 270 cod. proc. pen.
Richiamati come quadro normativo sulla circolazione delle prove tra procedimenti e sull'utilizzabilità di intercettazioni e atti compiuti in altro procedimento; sufficiente il deposito delle registrazioni e verbali, mentre il controllo sulla regolarità dell'attività spetta in primo luogo all'autorità che ha compiuto l'indagine.
art. 78 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sul trasferimento di atti compiuti da autorità straniere: la Corte osserva che non richiede il deposito dei provvedimenti autorizzativi stranieri e che vale la presunzione di legittimità dell'attività svolta dall'autorità estera salvo specifiche contestazioni.
d.lgs. n. 108 del 21/06/2017 (attuazione direttiva 2014/41/UE)
Regolamenta l'Ordine Europeo di Indagine in Italia; la Corte afferma che l'O.E.I. si fonda sul principio di riconoscimento reciproco e sulla presunzione di rispetto dei diritti fondamentali degli altri Stati membri, limitando il sindacato italiano sulle modalità di esecuzione estere salvo concrete evidenze contrarie.
direttiva 2014/41/UE (art. 2 e art. 9 richiamati)
Definisce che lo Stato di esecuzione riconosce ed esegue l'O.E.I. secondo le proprie modalità salvo motivi di non riconoscimento; sostiene il principio di fiducia reciproca e l'esecuzione senza ulteriori formalità.
art. 273 cod. proc. pen.
Criterio normativo sulla gravità indiziaria per misure cautelari: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente valutato sussistenza dei gravi indizi richiesti per la misura, valutazione non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità.
art. 619, comma 1 cod. proc. pen.
Ricordato per affermare che l'errore di qualificazione normativa non comporta automaticamente l'annullamento del provvedimento quando l'errore non ha influito sul dispositivo.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 74
Art. 73 (illecita detenzione e commercio di stupefacenti) e art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) costituiscono i reati-fine contestati; la Corte ha ritenuto congrua la ricostruzione del giudice del merito circa il ruolo del ricorrente quale partecipe all'associazione e nel traffico.
art. 110 cod. pen. e legge n. 897/1965 (commi 2 e 7 richiamati)
Richiamati in relazione alla contestazione per detenzione illegale di arma comune da sparo in concorso; la Corte non ha ritenuto censurabili le conclusioni del giudice del merito su questo punto.
legge n. 48 del 18/03/2008 (attuazione Convenzione di Budapest)
Richiamata dalla difesa per standard europei di informatica forense; la Corte ha ritenuto che il mancato rispetto di specifiche procedure tecniche estere non sia automaticamente traslabile in invalidità degli atti in assenza di allegazioni concrete e pertinenti.
Massime di principio
- Le prove digitali già acquisite autonomamente da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro ed ottenute tramite O.E.I. sono in linea di principio utilizzabili nell'ordinamento italiano: l'autorità italiana non sindaca ex novo la legittimità delle modalità investigative estere salvo specifiche e concrete contestazioni.
- L'art. 234-bis (acquisizioni dirette dall'estero) non si applica alle acquisizioni effettuate tramite cooperazione giudiziaria (O.E.I.); la qualificazione dell'istituto rileva ma un errore di qualificazione non è decisivo se l'O.E.I. è legittimo e non violi diritti fondamentali.
- La mera assenza dell'algoritmo di decriptazione o della generazione di un doppio hash non comporta, di per sé, l'inutilizzabilità delle comunicazioni cifrate: occorrono allegazioni concrete e elementi tecnici capaci di dimostrare manipolazioni o alterazioni.
- La conservazione su supporti ottici non riscrivibili (CD/DVD non riscrivibili) può supplire l'assenza di alcune garanzie tecniche legate al contenuto, garantendo la catena di custodia del materiale trasmesso.
- Il giudice di legittimità non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice del merito su questioni di fatto e di interpretazione delle intercettazioni, intervenendo solo in presenza di motivazione manifestamente illogica o travisamento della prova.
- Chi contesta la legittimità di atti stranieri (procedure, autorizzazioni) deve fornire prova del contenuto del diritto straniero o allegare elementi concreti che dimostrino la violazione di diritti fondamentali; la presunzione di legittimità dell'attività straniera prevale in assenza di tali elementi.
- Le censure tecniche sulla evidenza digitale devono essere specifiche e supportate da perizia tecnica convincente per incidere sull'utilizzabilità probatoria; rilievi generici o congetturali sono insufficienti.
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