Sentenza del 28/09/2016 n. 19121 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune di Pisa ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione contro una precedente decisione favorevole alla società contribuente, con la quale era stato annullato un avviso di accertamento ICI. Il Comune deduceva, tra l'altro, la violazione delle norme sulla notificazione dell'appello e sulla revocazione per errore di fatto, sostenendo che l'ICI fosse stata calcolata sulla base di una rendita catastale già determinata dall'Agenzia del Territorio. Contestava inoltre la motivazione della CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo solo in astratto, riconoscendo che la mancata notificazione dell'impugnazione alla concessionaria S. s.p.a., già parte del giudizio di primo grado, costituiva un vizio; tuttavia tale vizio è stato considerato sanato dall'intervento volontario della concessionaria nel giudizio di revocazione, senza eccezioni di nullità. Il secondo motivo è stato rigettato: non è stato dimostrato alcun errore di fatto revocatorio, poiché la questione riguardava la qualificazione giuridica e la portata degli elementi acquisiti, non una mera svista percettiva. Inoltre, il Comune aveva implicitamente riconosciuto che la rendita catastale era stata messa in atti dall'Agenzia del Territorio solo nel 2005, mentre la delibera comunale era del 2004. La censura avrebbe dovuto essere proposta con ricorso per cassazione e non con revocazione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi definitivamente rigettato e il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.500 euro oltre spese forfettarie e accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Disciplina l'impugnazione delle sentenze tributarie e, nel caso concreto, è stato richiamato in relazione alla notificazione dell'impugnazione alle parti del precedente giudizio.
Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, ma non per una diversa valutazione o qualificazione giuridica dei fatti già esaminati dal giudice.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 64 e 62, comma 1
Regolano, rispettivamente, la revocazione nel processo tributario e il ricorso per cassazione contro le sentenze delle commissioni tributarie.
L. n. 342 del 2000, art. 74
È stato invocato dal Comune in relazione agli effetti temporali della rendita catastale, ma la Corte non ha accolto la censura proposta mediante revocazione.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4
In materia di ICI consente il calcolo dell'imposta sulla base della rendita catastale presuntiva, in attesa della determinazione della rendita definitiva.
D.M. 19 aprile 1994, n. 701
Disciplina la procedura DOCFA per la proposizione della rendita catastale; il Comune può recuperare la maggiore imposta anche prima dell'accertamento formale della rendita da parte dell'Agenzia del Territorio, quando ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammessa solo per una svista percettiva oggettiva e decisiva, non per contestare l'interpretazione delle prove, la qualificazione giuridica dei fatti o l'applicazione delle norme.
- Quando la contestazione riguarda la correttezza giuridica della decisione o il momento di efficacia di una rendita catastale, il rimedio ordinario è il ricorso per cassazione, non la revocazione.
- La mancata notificazione a una parte necessaria può determinare un vizio processuale, ma il vizio può essere sanato se la parte interviene volontariamente nel giudizio e non eccepisce tempestivamente la nullità.
- In materia ICI, il Comune può procedere al recupero della maggiore imposta sulla base della rendita catastale definitiva anche se essa è stata formalmente messa in atti dall'Agenzia del Territorio in un momento successivo, purché siano rispettate le regole applicabili alla rendita presuntiva e alla procedura catastale.
- Le allegazioni della parte devono essere coerenti: l'ammissione che la rendita sia stata determinata successivamente può indebolire la tesi secondo cui essa era già esistente al momento dell'atto comunale.
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