Regolamento (UE) 2023/65
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/65 della Commissione del 6 gennaio 2023 recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1648 che autorizza l’immissione sul mercato degli xilo-oligosaccaridi quale nuovo alimento, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1686 che autorizza un’estensione dell’uso dell’isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino quale nuovo alimento e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/96 che autorizza l’immissione sul mercato del sale sodico di 3’-sialil-lattosio quale nuovo alimento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica diversi errori presenti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti e in tre regolamenti di esecuzione che avevano autorizzato specifici nuovi alimenti. Le correzioni riguardano soprattutto condizioni d’uso, denominazioni in ეტichetta, specifiche tecniche e tutela dei dati relativi a nuovi alimenti già autorizzati. L’intervento è motivato dall’esigenza di garantire chiarezza, certezza del diritto e corretta applicazione da parte di operatori e autorità nazionali.
Rettifica di errori materiali in quattro atti di esecuzione sui nuovi alimenti, con correzioni dell’elenco dell’Unione e delle relative condizioni d’uso, specifiche, etichettatura e tutele dei dati.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda l’immissione sul mercato e l’uso nell’Unione europea di alcuni nuovi alimenti già autorizzati e iscritti nell’elenco dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. Le rettifiche incidono in particolare sulle voci relative a isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino, sale sodico di 3’-sialil-lattosio, galatto-oligosaccaride e xilo-oligosaccaridi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Rettifica di atti di esecuzione sui nuovi alimenti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/65 interviene per correggere errori materiali presenti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti e in tre regolamenti di autorizzazione già adottati. La Commissione richiama il regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti e chiarisce che le rettifiche sono necessarie per assicurare chiarezza, certezza del diritto e corretta applicazione da parte degli operatori del settore alimentare e delle autorità degli Stati membri.
Ambito e finalità della rettifica
L’intervento non introduce un nuovo regime autorizzativo autonomo, ma corregge voci già esistenti nell’elenco dell’Unione e nelle tabelle di condizioni d’uso e specifiche. Le rettifiche riguardano quattro prodotti/ingredienti: isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino, sale sodico di 3’-sialil-lattosio, galatto-oligosaccaride e xilo-oligosaccaridi.
Isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino
La voce relativa all’isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino è sostituita nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) 2017/2470 e nell’allegato del regolamento (UE) 2019/1686. La rettifica precisa le categorie di alimenti interessate e i relativi livelli massimi, tra cui:
- formule per lattanti;
- formule di proseguimento;
- sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso;
- alimenti a fini medici speciali;
- integratori alimentari.
Sono confermati i requisiti di etichettatura: la denominazione del nuovo alimento in etichetta deve essere "isolato di proteine di siero di latte dolce". Per gli integratori alimentari è prevista una dicitura di avvertenza secondo cui il prodotto non è indicato per lattanti, bambini o adolescenti di età inferiore a 1, 3 o 18 anni, a seconda della fascia di destinazione.
La voce richiama inoltre la tutela dei dati: autorizzazione del 20 novembre 2018, data finale della tutela 20 novembre 2023, con esclusiva di commercializzazione per Armor Protéines S.A.S. durante il periodo protetto, salvo autorizzazione autonoma o consenso del titolare.
Sale sodico di 3’-sialil-lattosio
Il regolamento rettifica anche la voce relativa al sale sodico di 3’-sialil-lattosio (3’-SL) di fonte microbica, correggendo l’errata assegnazione dei livelli massimi tra prodotti lattiero-caseari fermentati non aromatizzati e aromatizzati. La tabella rettificata disciplina diverse categorie di alimenti, tra cui:
- prodotti a base di latte pastorizzati e sterilizzati;
- prodotti fermentati a base di latte;
- bevande e barrette ai cereali;
- formule per lattanti e formule di proseguimento;
- alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia;
- bevande a base di latte destinate ai bambini piccoli;
- sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso;
- alimenti a fini medici speciali;
- integratori alimentari.
Per gli integratori alimentari è prevista un’avvertenza specifica: il prodotto non dovrebbe essere assunto se nello stesso giorno sono consumati alimenti con aggiunta di sale sodico di 3’-sialil-lattosio e non deve essere assunto da lattanti e bambini nella prima infanzia. Anche in questo caso la tutela dei dati è confermata: autorizzazione del 18 febbraio 2021, scadenza 18 febbraio 2026, titolare Glycom A/S.
Galatto-oligosaccaride
Per il galatto-oligosaccaride viene soppressa una fonte microbica inserita per errore nelle specifiche. La rettifica chiarisce che il prodotto è ottenuto dal lattosio del latte mediante un procedimento enzimatico con β-galattosidasi derivante da specifici microrganismi. Vengono inoltre confermati i parametri compositivi essenziali, tra cui il contenuto minimo di GOS e i limiti per lattosio, glucosio, galattosio, ceneri, proteine e nitrito.
Xilo-oligosaccaridi
Le specifiche degli xilo-oligosaccaridi sono corrette nella tabella 2 dell’allegato del regolamento (UE) 2017/2470 e nel regolamento (UE) 2018/1648. La rettifica aggiunge il parametro "materiale secco" per lo sciroppo e conferma la descrizione del nuovo alimento come miscela di XOS ottenuti da pannocchie di mais mediante idrolisi con xilanasi prodotta da Trichoderma reesei, seguita da purificazione.
Sono riportate specifiche dettagliate per tre forme del prodotto, con limiti per:
- umidità e materiale secco;
- proteine, ceneri e pH;
- carboidrati totali e quota di XOS;
- monosaccaridi, disaccaridi e oligosaccaridi;
- maltodestrina;
- rame, piombo e arsenico;
- Salmonella, E. coli, lieviti e muffe.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sulle modalità di consultazione e applicazione dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.
Disposizioni principali
Rettifica dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è rettificato per correggere la tabella 1 sui nuovi alimenti autorizzati e la tabella 2 sulle specifiche. Le correzioni riguardano la voce "isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino", la voce "sale sodico di 3’-sialil-lattosio (3’-SL) (fonte microbica)", la voce "galatto-oligosaccaride" e la voce "xilo-oligosaccaridi".
Isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino
La voce è sostituita per chiarire categorie di alimenti, livelli massimi, requisiti di etichettatura e tutela dei dati. È confermata l’indicazione in etichetta "isolato di proteine di siero di latte dolce". Per gli integratori alimentari è imposta la dicitura di non indicazione per lattanti, bambini o adolescenti sotto 1, 3 o 18 anni, a seconda della fascia di età. Sono precisati i limiti per formule per lattanti, formule di proseguimento, sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, alimenti a fini medici speciali e integratori alimentari, con importi specifici espressi in mg/100 g, mg/100 ml o mg/giorno. La tutela dei dati deriva da autorizzazione del 20 novembre 2018 e termina il 20 novembre 2023; durante tale periodo solo Armor Protéines S.A.S. è autorizzata, salvo autorizzazione autonoma o consenso del titolare.
Sale sodico di 3’-sialil-lattosio
La voce "Sale sodico di 3’-sialil-lattosio (3’-SL) (fonte microbica)" è sostituita per correggere l’assegnazione dei livelli massimi tra le categorie di prodotti lattiero-caseari fermentati non aromatizzati e aromatizzati. Sono precisati i limiti per prodotti pastorizzati e sterilizzati a base di latte, prodotti fermentati, bevande, barrette ai cereali, formule per lattanti e di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia, bevande a base di latte per bambini piccoli, sostituti dell’intera razione giornaliera per il controllo del peso, alimenti a fini medici speciali e integratori alimentari. L’etichetta degli integratori deve avvertire di non assumere il prodotto se nello stesso giorno sono consumati alimenti con aggiunta di tale sostanza e da lattanti e bambini nella prima infanzia. La tutela dei dati decorre dall’autorizzazione del 18 febbraio 2021 e termina il 18 febbraio 2026; il titolare è Glycom A/S.
Galatto-oligosaccaride
Nella tabella 2 è soppressa la fonte microbica erroneamente inserita nelle specifiche del galatto-oligosaccaride. La rettifica chiarisce che il galatto-oligosaccaride è ottenuto dal lattosio del latte mediante procedimento enzimatico con β-galattosidasi derivante da specificati microrganismi, tra cui Aspergillus oryzae, Bifidobacterium bifidum, Pichia pastoris, Sporobolomyces singularis, Kluyveromyces lactis e Papiliotrema terrestris. Sono inoltre confermate le specifiche analitiche principali: GOS minimo 46% di sostanza secca, lattosio massimo 40%, glucosio massimo 22%, galattosio minimo 0,8%, ceneri massimo 4,0%, proteine massimo 4,5% e nitrito massimo 2 mg/kg.
Xilo-oligosaccaridi
Le specifiche degli xilo-oligosaccaridi sono rettificate in modo da includere il parametro "materiale secco" per la forma sotto forma di sciroppo e chiarire la composizione nelle tre forme contemplate: polvere 1, polvere 2 e sciroppo. È indicato che il nuovo alimento è una miscela di XOS ottenuti da pannocchie di mais mediante idrolisi con xilanasi prodotta da Trichoderma reesei e successiva purificazione. Sono riportati i principali limiti per umidità, materiale secco, proteine, ceneri, pH, carboidrati totali, quota di XOS, altri carboidrati, mono-, di- e oligosaccaridi, residui di maltodestrina e contaminanti/metalli pesanti, oltre ai criteri microbiologici (Salmonella, E. coli, lieviti e muffe).
Rettifiche dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1648, 2019/1686 e 2021/96
L’allegato II rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1648 sulle specifiche degli xilo-oligosaccaridi. L’allegato III rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1686 per l’isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino. L’allegato IV rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/96 per il sale sodico di 3’-sialil-lattosio, in modo coerente con le correzioni apportate all’elenco dell’Unione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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