L.R. Campania 22/2012
Norme per l'integrazione della rete dei servizi territoriali per l'accoglienza e l'assistenza alle vittime di violenza di genere e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2012) [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge integra i servizi territoriali campani per l’accoglienza, l’assistenza e la cura delle vittime di violenza di genere, istituisce un Centro regionale di coordinamento e un Osservatorio regionale della rete antiviolenza, disciplina monitoraggio, formazione e raccolta dati, senza nuovi oneri per il bilancio regionale. Contiene anche una modifica puntuale alla legge finanziaria regionale 2012.
Rete antiviolenza e Osservatorio regionale Campania
Norme per l’integrazione della rete dei servizi antiviolenza in Campania
La legge disciplina, per la Regione Campania, l’integrazione tra servizi sociali, ospedalieri e territoriali per la prevenzione, l’accoglienza, l’assistenza e la cura delle vittime di violenza di genere. Introduce inoltre strumenti di coordinamento, monitoraggio e valutazione dell’attuazione delle politiche regionali in materia.
Principi e finalità
La Regione riconosce la violenza di genere come una violazione dei diritti umani fondamentali e come una minaccia per la salute e la sicurezza della donna. La disciplina regionale si muove in attuazione dello Statuto e delle norme regionali già vigenti in materia di dignità e cittadinanza sociale e di contrasto alla violenza di genere, con l’obiettivo di promuovere una rete integrata di servizi sociali e sanitari.
Integrazione dei servizi territoriali antiviolenza
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Presidente della Giunta regionale, d’intesa con l’assessore alla sanità e alle politiche sociali, individua il Centro regionale di coordinamento dei servizi territoriali.
Il Centro ha il compito di:
- favorire interazioni e cooperazione tra i soggetti della rete;
- ottimizzare la presa in carico delle donne vittime di violenza di genere;
- sviluppare rapporti di collaborazione con altre istituzioni, enti pubblici e associazioni territoriali.
Nella fase di prima applicazione, le funzioni di Centro regionale di coordinamento restano affidate al Presidio ospedaliero San Paolo e alla Unità operativa complessa di psicologia clinica del distretto 26 dell’ASL NA1.
Trattamento dei dati personali
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore, la Regione deve adottare un regolamento sui criteri di utilizzo dei dati personali a fini statistici e di ricerca scientifica, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali e dei provvedimenti del Garante. La disciplina deve tutelare riservatezza, identità personale e protezione dei dati delle vittime.
Osservatorio regionale della rete antiviolenza
Presso la struttura amministrativa regionale competente è istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, l’Osservatorio regionale della rete antiviolenza.
L’Osservatorio svolge funzioni di monitoraggio, raccolta, elaborazione e analisi dei dati relativi alle strutture antiviolenza e al fenomeno della violenza di genere, con l’obiettivo di armonizzare le metodologie di intervento sul territorio.
Supporta in particolare l’assessorato competente:
- nella predisposizione di procedure e linee guida operative condivise;
- nella formazione degli operatori sanitari, inclusi i medici di base;
- nella definizione di linee guida e protocolli sanitari per prevenzione, cura e diagnosi precoce.
Inoltre promuove campagne informative e di sensibilizzazione, sistemi di monitoraggio e raccolta dati, la realizzazione di una banca dati informatizzata e protocolli d’intesa con istituzioni, distretti scolastici e associazioni femminili impegnate nel sostegno alle vittime.
I dati raccolti sono pubblicati sul sito della Regione con cadenza biennale.
Composizione, durata e funzionamento dell’Osservatorio
L’Osservatorio è composto da rappresentanti istituzionali regionali e del sistema sanitario, dal responsabile del Centro di coordinamento, da sei esperti designati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e da cinque rappresentanti delle associazioni di volontariato femminile operanti nelle province campane.
Il Presidente della Giunta regionale, sentiti l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e le associazioni indicate, nomina i componenti entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
L’Osservatorio:
- approva un regolamento interno a maggioranza dei componenti;
- dura in carica 5 anni e comunque non oltre la legislatura;
- si avvale di un funzionario regionale come segretario;
- è presieduto dal componente che ricopre la funzione di responsabile del Centro di coordinamento.
La partecipazione è onorifica e non dà diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità.
Clausola valutativa
A partire dall’entrata in vigore della legge, l’Osservatorio trasmette ogni biennio alla Commissione consiliare competente in materia di sanità una relazione sull’attuazione della legge e sui risultati conseguiti dalle strutture territoriali, dal Centro di coordinamento e dall’Osservatorio stesso.
Profili finanziari
L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili. È espressamente escluso l’insorgere di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, e non sono previsti compensi per responsabile, referenti, componenti ed esperti degli organismi istituiti.
Modifica della legge finanziaria regionale 2012
La legge abroga il comma 10 dell’articolo 44 della legge regionale n. 1 del 2012 e fa rivivere l’articolo 5-bis della legge regionale n. 28 del 2003, relativo a ulteriori disposizioni per la copertura dei disavanzi del sistema sanitario regionale.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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