Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5650/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la revocazione della sentenza n. 8197 del 2025 del Consiglio di Stato, Sezione Quarta.

Giustizia amministrativa202508457

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto l’appello contro l’annullamento del provvedimento comunale dichiarativo della regolarità di sei SCIA per impianti fotovoltaici

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune e cittadini)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto percettivo nella sentenza del Consiglio di Stato. Secondo la ricorrente, la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l’unitarietà soggettiva e realizzativa dei quattro impianti fotovoltaici, valorizzando la presentazione delle SCIA da parte della società, mentre la documentazione depositata in appello — relativa alla voltura della connessione, agli atti comunali di inizio e fine lavori e ai primi adempimenti GSE ed ENEL — avrebbe dimostrato che uno degli impianti era stato progettato e realizzato da altra società. La ricorrente ha sostenuto che non sussistesse alcun collegamento qualificato tra le società, né controllo, direzione e coordinamento, compagini o amministratori comuni, e che l’omesso esame del contenuto oggettivo dei documenti integrasse un errore revocatorio. Il Comune e i cittadini hanno eccepito l’inammissibilità della revocazione, rilevando che la questione era controversa ed era stata espressamente esaminata nella sentenza impugnata, e che la documentazione confermava, anziché escludere, l’unitarietà del progetto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non denunciasse una svista percettiva relativa all’esistenza o al significato letterale di un documento, ma contestasse la valutazione e l’interpretazione del materiale probatorio compiuta nella sentenza precedente. L’errore revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. riguarda infatti l’attività preliminare di lettura e percezione degli atti, non l’attività valutativa o interpretativa del giudice; diversamente, la revocazione si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio. Inoltre, la questione dell’unicità soggettiva e realizzativa degli impianti costituiva un punto controverso sul quale la sentenza revocanda si era espressamente pronunciata, sicché non poteva integrare errore di fatto revocatorio. Le spese del giudizio sono state poste a carico della società ricorrente e liquidate in complessivi 10.000 euro, oltre accessori, in favore del Comune e dei cittadini resistenti.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

    L’errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione materiale degli atti, decisiva, relativa a un punto non controverso e non espressamente motivato; non può riguardare la valutazione o l’interpretazione delle prove né un errore di giudizio.

  • art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990

    La disposizione è richiamata nel contesto dei precedenti giudizi per individuare la diffida presentata dai cittadini in relazione alle SCIA.

  • art. 2359 c.c.

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente per sostenere l’assenza di rapporti di controllo tra le società coinvolte.

  • art. 2497 c.c.

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente per sostenere l’assenza di attività di direzione e coordinamento.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. riguarda esclusivamente una falsa percezione materiale degli atti processuali, consistente nell’aver ritenuto esistente un documento inesistente o inesistente un documento esistente, ovvero nell’averne travisato il significato letterale; non comprende l’errore di giudizio nella valutazione o interpretazione del materiale probatorio.
  • La revocazione non può essere utilizzata per sottoporre nuovamente al giudice la ricostruzione dei fatti o la ponderazione delle prove, poiché si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio non previsto dall’ordinamento.
  • Non è configurabile errore di fatto revocatorio quando il fatto dedotto come erroneamente percepito costituiva un punto controverso tra le parti ed è stato espressamente esaminato e motivato nella decisione impugnata.
  • Per fondare la revocazione, l’errore di fatto deve riguardare un punto non controverso, risultare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti ed essere decisivo ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzo
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.