Cassazione Penale, Sentenza n. 40733/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato, senza rinvio, la parte della sentenza relativa alla restituzione della merce e ha disposto invece la confisca dei beni sequestrati. Il motivo è che i beni rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 240, comma 2, n.2) c.p. (la natura dei reati accertati, in particolare l'art. 474 c.p. relativo alla contraffazione, rende obbligatoria la confisca anche in assenza di condanna).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la parte della sentenza del Tribunale di Firenze che disponeva la restituzione della merce contraffatta sottoposta a sequestro, sostenendo che tale restituzione violava l'art. 240, comma 2, n. 2) c.p., che impone la confisca di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato anche in assenza di condanna. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato "non doversi procedere" per estinzione del reato in seguito a esito positivo della messa alla prova (artt. 168 ter c.p. e 464 septies c.p.p.) e aveva ordinato la restituzione della merce.
Norme richiamate
art. 168-ter c.p.
Norma richiamata per il meccanismo della messa alla prova e per la dichiarazione di non doversi procedere in caso di esito positivo; ma non preclude l'applicazione della confisca obbligatoria prevista da art. 240, comma 2, n.2) c.p.
art. 464-septies c.p.p.
Richiamata in relazione agli effetti processuali della messa alla prova e alla chiusura del procedimento; non ostativa alla confisca obbligatoria delle cose previste dall'art. 240, comma 2, n.2) c.p.
art. 240, comma 2, n. 2) c.p.
"delle cose, la fabbricazione l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato anche se non è stata pronunciata condanna"
Interpretazione restrittiva/efficace: la disposizione impone la confisca obbligatoria delle cose che hanno attinenza materiale con la commissione del reato anche quando non vi sia stata condanna; pertanto la restituzione della merce contraffatta è illegittima.
art. 474 c.p.
Norma sostanziale rilevante per qualificare i beni sequestrati come merce contraffatta; la Corte ha ritenuto che gli elementi del reato erano stati accertati in modo da rientrare nella previsione di art. 240, comma 2, n.2) c.p.
art. 648 c.p.
Richiamata tra i reati oggetto del procedimento (ricezione/reati connessi); elemento utile a definire la natura penalmente rilevante dei beni sequestrati.
Massime di principio
- La confisca prevista dall'art. 240, comma 2, n.2) c.p. è obbligatoria quando le cose sequestrate hanno attinenza con la commissione di un reato (fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione), anche se non è stata pronunciata una condanna.
- L'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova (o altri istituti che determinino la chiusura del procedimento senza condanna) non impedisce l'applicazione della confisca obbligatoria prevista dall'art. 240, comma 2, n.2) c.p.
- In casi simili il giudice deve verificare se i beni rientrano effettivamente nella fattispecie di cui all'art. 240, comma 2, n.2) c.p. (collegamento materiale con il reato); se il collegamento sussiste, la restituzione all'imputato è illegittima e va disposta la confisca.
- La Cassazione può annullare limitatamente alla statuizione illegittima sulla restituzione e ordinare la confisca anche senza rinvio se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
- Eventuali situazioni di terzi proprietari o di acquirenti di buona fede richiedono un'apposita valutazione: la confisca obbligatoria può essere contemperata con i diritti di terzi solo nel rispetto delle previsioni normative e dei rimedi procedurali (va valutata la posizione di eventuali aventi diritto non coinvolti nel reato).
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