Cassazione Penale, Sentenza n. 22534/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta del 06/03/2025 che ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra reati in materia di stupefacenti (condanne del 07/10/2008 e 30/03/2010) e reati di associazione di stampo mafioso ed estorsione (sentenze del 18/05/2011 e 11/07/2014). Il ricorrente ha articolato due motivi: (i) violazione delle norme sull'astensione (artt. 34, comma 1 e 623, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.) sostenendo che il giudice avrebbe dovuto astenersi in base alla giurisprudenza costituzionale (sent. n.183/2013); (ii) violazione di legge e vizio di motivazione (art. 81 cod. pen., artt. 671 e 125, comma 3 cod. proc. pen.) per aver respinto il riconoscimento della continuazione fondandosi essenzialmente sulla distanza temporale tra le fattispecie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo punto ha ritenuto infondato il motivo perché non sussisteva obbligo di astensione: non si trattava della stessa persona fisica che aveva pronunciato il precedente provvedimento annullato dalla Corte (quindi la sentenza della Corte costituzionale n.183/2013 non era applicabile). Sul secondo punto ha confermato il principio consolidato secondo cui la continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. richiede la dimostrazione di un programma criminoso unitario, originariamente progettato, e non può essere desunta da meri indici presuntivi o dalla serialità delle condotte; la valutazione del giudice dell'esecuzione, che ha dato rilievo alla distanza temporale e alla mancata allegazione di elementi specifici a conferma dell'unicità del disegno criminoso, è risultata logica e non viziata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
La continuazione può essere riconosciuta solo se i reati costituiscono parte integrante di un unico programma criminoso originariamente progettato; è necessario dimostrare l'unità del disegno criminoso oltre i meri indizi o la serialità delle condotte.
art. 81 cod. pen.
Norma sulla concorso di reati; la Corte ha evidenziato la distinzione tra concorso/serialità (rilevanti per recidiva, abitualità) e l'istituto della continuazione, che è favorevole all'imputato e richiede diverso parametro valutativo.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ha rilevato alcuna violazione di quanto previsto da tale norma nella valutazione della continuazione operata dal giudice dell'esecuzione.
art. 34, comma 1, cod. proc. pen.
Regola l'obbligo di astensione del giudice. La Corte ha stabilito che l'obbligo non sussisteva perché non era la stessa persona fisica che aveva adottato il provvedimento poi annullato.
art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Richiamata nella doglianza sull'astensione; la Corte ha ritenuto infondato il vizio denunciato in quanto non ricorrevano i presupposti per l'astensione invocata.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che definiscono i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto i motivi proposti dal ricorrente infondati.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; applicata a carico del ricorrente.
art. 7 legge 203/1991
Richiamo all'aggravante per reati di stampo mafioso; la presenza dell'aggravante non basta, di per sé, a determinare la continuazione se manca la prova dell'unità di disegno criminoso.
Sentenza Corte costituzionale n.183/2013
La pronuncia costituzionale delimita i casi di obbligo di astensione; la Corte di Cassazione ha precisato che quella pronuncia è applicabile solo se si tratta della medesima persona fisica che ha emesso il provvedimento oggetto di annullamento.
Massime di principio
- La continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. richiede la prova di un programma criminoso unitario e originariamente progettato: non è sufficiente la mera ripetizione di reati o la serialità.
- La distanza temporale tra reati è un elemento valutabile e può ostare al riconoscimento della continuazione se non accompagnata da elementi che dimostrino l'unità del disegno criminoso.
- La continuazione è distinta da istituti come recidiva, abitualità o professionalità: mentre questi sanzionano la serialità, la continuazione è un istituto di favore che presuppone una progettualità unitaria.
- L'obbligo di astensione del giudice sussiste solo nei casi tassativamente previsti; la sentenza della Corte costituzionale n.183/2013 opera solo se si tratta della stessa persona fisica che aveva pronunciato il precedente provvedimento rilevante.
- In sede di cassazione, la Corte non sostituisce la valutazione logica e motivata del giudice dell'esecuzione con letture alternative degli elementi di fatto: è necessario dimostrare vizi logici o illegittimità nella motivazione.
- Il rigetto del ricorso può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in Cassazione.
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