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Sentenza

Sentenza n. 16094/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -del Decreto Ministeriale prot. n. 119 del 15/6/2023, pubblicato in data 12/07/2023 sul sito internet istituzionale del MIM, nella parte in cui all''art. 9, comma 1, dispone testualmente che “In applicazione dell''articolo 5, comma 13 e seguenti del decreto-legge, prima di procedere alle operazioni di cui all''articolo 3, i dirigenti degli uffici territorialmente competenti provvedono ad inserire in un secondo elenco aggiuntivo alla prima fascia delle GPS coloro che sono inclusi nella prima fascia con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all''estero. Sono altresì inclusi nel secondo elenco aggiuntivo, anche coloro che abbiano presentato istanza di inserimento nel primo elenco aggiuntivo, di cui al Decreto del Ministro dell''istruzione e del merito 17 marzo 2023, n. 51, con riserva di riconoscimento del titolo estero di abilitazione o di specializzazione sul sostegno. Gli aspiranti di cui ai periodi precedenti sono inseriti nel secondo elenco aggiuntivo sulla base dell''ordine di priorità spettante in graduatoria previsto dalla disciplina delle GPS. Vengono conseguentemente rideterminate le posizioni nella seconda fascia delle graduatorie di istituto; - di ogni altro atto e/o provvedimento connesso preordinato e conseguenziale; OVE OCCORRA PREVIA RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA'' COSTITUZIONALE DELL''ART. 5, COMMA 13 e 14 DEL D.L. N. 22 APRILE 2023, N. 44, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 74 DEL 21.06.2023 PUBBLICATA NELLA SERIE GENERALE - N. 95 DEL 22 APRILE 2023; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bonavoglia Michele il 19/9/2023: PER L'ANNULLAMENTO NEI LIMITI DI INTERESSE PREVIA SOSPENSIONE CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI EX ART. 56 CPA: - Del Decreto Ministeriale prot. n. 119 del 15/6/2023, pubblicato in data 12/07/2023 sul sito internet istituzionale del MIM, nella parte in cui all'art. 9, comma 1, dispone testualmente che “In applicazione dell'articolo 5, comma 13 e seguenti del decreto-legge, prima di procedere alle operazioni di cui all'articolo 3, i dirigenti degli uffici territorialmente competenti provvedono ad inserire in un secondo elenco aggiuntivo alla prima fascia delle GPS coloro che sono inclusi nella prima fascia con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero. Sono altresì inclusi nel secondo elenco aggiuntivo, anche coloro che abbiano presentato istanza di inserimento nel primo elenco aggiuntivo, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 marzo 2023, n. 51, con riserva di riconoscimento del titolo estero di abilitazione o di specializzazione sul sostegno. Gli aspiranti di cui ai periodi precedenti sono inseriti nel secondo elenco aggiuntivo sulla base dell'ordine di priorità spettante in graduatoria previsto dalla disciplina delle GPS. Vengono conseguentemente rideterminate le posizioni nella seconda fascia delle graduatorie di istituto; - di ogni altro atto e/o provvedimento connesso preordinato e conseguenziale; NONCHÉ ORA PER L'ANNULLAMENTO, NEI LIMITI DI INTERESSE, - delle graduatorie ADSS, pubblicate dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Ufficio VI – Ambito Territoriale di Treviso con decreto prot. n. 11046 del 31/8/2023, nella parte in cui il ricorrente viene inserito in coda rispetto ai candidati con titolo specifico sul sostegno conseguito in Italia (inseriti per primi) e quelli che hanno inserito quest'anno il titolo conseguito in Italia – (inseriti nei cd Elenchi Aggiuntivi); -di ogni altro atto e/o provvedimento connesso preordinato e conseguenziale, ivi compreso, in parte qua, l'art. 9 co 2 del DM 119/23 e il decreto prot. n. 11046 del 31/8/2023 dell'USR Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Ufficio VI – Ambito Territoriale di Treviso; E, SEMPRE OVE OCCORRA, PREVIA RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 5, COMMA 13 e 14 DEL D.L. N. 22 APRILE 2023, N. 44, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 74 DEL 21.06.2023 PUBBLICATA NELLA SERIE GENERALE - N. 95 DEL 22 APRILE 2023;

Giustizia amministrativa202310044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto che, con memoria depositata il 24 luglio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. e ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito le censure e senza pronunciarsi sulla richiesta di rimessione alla Corte costituzionale. Le spese di lite sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023, nella parte relativa all'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS dei candidati con titolo estero di abilitazione o specializzazione sul sostegno con riserva di riconoscimento, nonché graduatoria ADSS dell'Ambito territoriale di Treviso che collocava il ricorrente dopo candidati con titolo conseguito in Italia

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023, contestando la disciplina dell'art. 9, comma 1, che disponeva l'inserimento in un secondo elenco aggiuntivo alla prima fascia delle GPS degli aspiranti con titolo estero di abilitazione o specializzazione sul sostegno in attesa di riconoscimento, con rideterminazione delle posizioni nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria ADSS pubblicata dall'Ufficio scolastico regionale per il Veneto - Ambito territoriale di Treviso, nella parte in cui lo collocava in coda rispetto ai candidati con titolo specifico conseguito in Italia e a quelli inseriti negli elenchi aggiuntivi sulla base di un titolo italiano. Ha inoltre chiesto, ove necessario, la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 5, commi 13 e 14, del d.l. n. 44/2023, convertito dalla l. n. 74/2023. La sentenza non riporta ulteriori specifici vizi di legittimità articolati dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Rilevato che con memoria depositata il 24 luglio 2026, la ricorrente ha dato atto della cessazione della materia del contendere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;

    La presa d'atto della cessazione della materia del contendere, dichiarata dalla parte ricorrente, consente al giudice di definire il giudizio con tale pronuncia.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolastico
RamiIstruzione e università
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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