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Legge

L.R. FVG 13/2005

Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).

Normativa regionaleL.R. FVG 13/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Friuli Venezia Giulia la suddivisione in ambiti territoriali ottimali, la costituzione e le funzioni delle Autorità d’ambito, le modalità di affidamento e tariffazione del servizio idrico integrato, la vigilanza sui servizi, i fondi regionali e alcune norme transitorie e finanziarie. Molte disposizioni hanno efficacia legata alla fase iniziale di attuazione e a termini ormai scaduti.

Organizzazione del servizio idrico integrato in Friuli Venezia Giulia

Organizzazione del servizio idrico integrato in Friuli Venezia Giulia

La legge disciplina l’assetto del servizio idrico integrato nella Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione della legge n. 36/1994, definendo ambiti territoriali, Autorità d’ambito, regole tariffarie, controlli, fondi regionali e disposizioni transitorie per l’avvio del sistema.

Finalità e principi generali

La disciplina regionale tutela le acque superficiali e sotterranee come risorsa pubblica da salvaguardare e utilizzare secondo criteri di solidarietà. Il servizio idrico è impostato secondo precauzione, risparmio, rinnovo della risorsa e priorità dell’uso per consumo umano, con gestione improntata a efficienza, efficacia ed economicità. La legge mira anche a ridurre i consumi e gli sprechi di acqua potabile.

Ambiti territoriali ottimali e loro evoluzione

Il territorio regionale è suddiviso in quattro ambiti territoriali ottimali:

  • Occidentale, corrispondente alla Provincia di Pordenone;
  • Centrale, corrispondente alla Provincia di Udine;
  • Orientale goriziano, corrispondente alla Provincia di Gorizia;
  • Orientale triestino, corrispondente alla Provincia di Trieste.

Le delimitazioni possono essere modificate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e le Autorità di bacino e d’ambito interessate, per esigenze di ottimizzazione gestionale o di armonizzazione con la programmazione regionale. È inoltre prevista la possibilità, a decorrere dal quinto anno successivo all’affidamento della gestione da parte di almeno tre Autorità d’ambito, di costituire un unico ambito territoriale ottimale regionale comprendente tutti gli ambiti provinciali.

Ambito interregionale del Lemene

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, il Presidente della Regione era autorizzato a stipulare un accordo con la Regione Veneto per costituire un ambito territoriale ottimale interregionale relativo ai Comuni compresi nel bacino idrografico interregionale del Lemene. L’accordo richiedeva una deliberazione conforme della Giunta regionale e l’intesa con i Comuni interessati; il mancato accordo con tutti i Comuni non impediva la stipula, perché i Comuni non aderenti sarebbero confluiti nell’ambito “Occidentale”.

Zone territoriali omogenee

All’interno di ciascuna Autorità d’ambito i Comuni possono costituire Zone territoriali omogenee per rappresentare specificità territoriali, in particolare idrogeologiche e montane. Le Zone eleggono un proprio rappresentante nell’Autorità d’ambito; tramite tale figura possono formulare proposte e pareri sulle funzioni di programmazione e organizzazione, oltre a esprimere valutazioni sulla qualità delle acque del territorio. Nei contratti di servizio possono proporre clausole di tutela delle peculiarità territoriali.

Cooperazione tra ambiti e rapporti interregionali

Il trasferimento di risorse idriche tra ambiti è disciplinato dalla Giunta regionale, che definisce gli schemi delle convenzioni obbligatorie tra i gestori interessati, tenendo conto degli aspetti idrologici, ambientali ed economico-finanziari. Restano salve le derivazioni in atto e quelle oggetto di domanda di derivazione, per le quali la gestione rimane al soggetto derivatore senza necessità di convenzione.

La Regione può inoltre concludere intese con enti territoriali di Stati confinanti per la gestione comune delle risorse idriche e degli impianti, anche per supporto in caso di emergenze ambientali, con obbligo di tempestiva comunicazione alle autorità statali competenti.

Costituzione dell’Autorità d’ambito e forme di cooperazione

I Comuni e le Province di ciascun ambito organizzano il servizio tramite convenzione o consorzio di funzioni. La Giunta regionale approva gli schemi degli atti entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge.

Per la costituzione dell’Autorità d’ambito, il sindaco del capoluogo provinciale convoca entro sessanta giorni una conferenza d’ambito composta da presidenti, sindaci o delegati di Province e Comuni dell’ambito. La conferenza individua la forma di cooperazione; se non decide entro novanta giorni, si applica il consorzio di funzioni. Entro i successivi termini sono predisposti e approvati gli atti convenzionali, quindi convocata l’assemblea per eleggere gli organi dell’Autorità.

Se gli enti non adempiono, la Giunta regionale può nominare un commissario sostitutivo, con oneri a carico dell’ente inadempiente.

Assetto e funzionamento dell’Autorità d’ambito

L’Autorità d’ambito è un ente di diritto pubblico con autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale, ma senza funzioni di gestione diretta del servizio. Il suo ordinamento dipende dalla convenzione o dallo statuto adottato in base alla forma di cooperazione prescelta.

Gli organi variano a seconda del modello:

  • nell’ipotesi di convenzione: Assemblea d’ambito, Presidente e Direttore, con possibile Comitato istituzionale;
  • nell’ipotesi di consorzio: Assemblea d’ambito, Presidente, Consiglio di amministrazione, Collegio dei revisori, Direttore.

Sono previste incompatibilità per gli incarichi di vertice rispetto a ruoli di amministrazione o presidenza di soggetti gestori del servizio idrico integrato. L’Autorità si avvale di una struttura tecnico-operativa e può utilizzare uffici e servizi di Comuni, Province e consorzi di bonifica. La gestione contabile deve rispettare il pareggio tra entrate e spese.

Compiti dell’Autorità d’ambito

L’Autorità d’ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo. In particolare:

  • sceglie il modello organizzativo e gestionale;
  • salva, se possibile, gli organismi di gestione esistenti;
  • definisce e approva contratti di servizio e disciplinari;
  • svolge le procedure di affidamento;
  • organizza la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione;
  • approva programma degli interventi, piano finanziario e modello gestionale;
  • aggiorna annualmente tali strumenti;
  • determina la tariffa del servizio.

Le decisioni sono assunte a maggioranza qualificata secondo regole di rappresentanza basate su popolazione e superficie; le Zone territoriali omogenee esprimono il voto dei Comuni ricompresi nella Zona.

L’Autorità deve inoltre:

  • svolgere controlli su standard economici, qualitativi, tariffari e sulla realizzazione degli investimenti;
  • trasmettere una relazione annuale ai consigli comunali e provinciali entro il 31 gennaio dell’anno successivo;
  • promuovere attività culturali ed educative sul bene acqua;
  • può istituire un fondo per progetti di cooperazione internazionale, finanziato con un incremento tariffario fino all’1%.

Programmazione, ricognizione e prima organizzazione del servizio

La Giunta regionale doveva emanare entro centoventi giorni criteri e indirizzi omogenei per ricognizione delle opere e per la predisposizione del programma degli interventi e del piano finanziario.

L’Autorità d’ambito, entro centoventi giorni dalla propria costituzione, deve completare la ricognizione delle opere esistenti; entro dodici mesi deve approvare programma degli interventi, piano finanziario e modello gestionale, individuando le risorse necessarie. Il piano deve contenere misure per ridurre gli sprechi di acqua potabile di almeno il 10% entro il 31 dicembre 2010.

Nella prima attivazione del servizio, l’Autorità individua le gestioni da salvaguardare, supera le gestioni in economia o non conformi, determina la tariffa di riferimento e predispone l’integrazione progressiva degli organismi salvaguardati.

Salvaguardia delle gestioni esistenti

La salvaguardia è riconoscibile solo a gestioni già esistenti alla data di entrata in vigore della legge e solo se caratterizzate da efficienza, efficacia ed economicità. La salvaguardia non può produrre diseconomie di scala, aggravio di costi o forti differenze tariffarie tra le utenze dell’ambito. Le gestioni salvaguardate continuano a operare nei casi individuati dall’Autorità d’ambito.

Vigilanza regionale sui servizi idrici

È istituita un’Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, organo monocratico nominato dal Presidente della Regione su designazione del Consiglio regionale. La carica dura cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. Sono previste stringenti incompatibilità soggettive e un divieto di svolgere attività professionale o di consulenza a favore di Autorità d’ambito e gestori.

L’Autorità di vigilanza:

  • elabora standard di qualità comuni;
  • diffonde informazioni sui servizi;
  • propone indirizzi per la Carta del servizio;
  • valuta comparativamente le attività delle Autorità d’ambito;
  • segnala criticità e inosservanze;
  • definisce indicatori di produttività e parametri tariffari;
  • esprime pareri su richiesta;
  • redige una relazione annuale e una relazione quinquennale;
  • collabora con il Comitato nazionale di vigilanza di cui alla legge n. 36/1994.

La relazione annuale è pubblicata sul BUR e diffusa telematicamente.

Carta del servizio pubblico e tutela degli utenti

Ogni Autorità d’ambito elabora gli schemi di riferimento della Carta del servizio pubblico, con partecipazione dei Comitati consultivi degli utenti. La Carta deve indicare diritti e obblighi dell’utenza ed essere conforme ai principi generali sui servizi pubblici, allo schema generale della Carta del servizio idrico integrato e agli indirizzi dell’Autorità di vigilanza.

È espressamente prevista la tutela della minoranza slovena, compreso il diritto a fatturazione bilingue.

Comitati consultivi degli utenti

Le Autorità d’ambito costituiscono un unico Comitato consultivo degli utenti per ciascun ambito. Il Comitato svolge funzioni di controllo della qualità e di educazione, informazione e responsabilizzazione degli utenti.

Ne fanno parte anche rappresentanti di associazioni dei consumatori, ambientaliste e dei lavoratori dei gestori. Il Comitato può acquisire valutazioni degli utenti, promuovere trasparenza e semplificazione, segnalare clausole vessatorie, trasmettere statistiche sui reclami, esprimere pareri sulla Carta del servizio e formulare quesiti all’Autorità di vigilanza. È garantito l’uso delle lingue minoritarie presenti nel territorio regionale.

Modalità di gestione del servizio e affidamento

La gestione delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali non può essere separata dall’erogazione del servizio.

L’affidamento della gestione avviene, in via ordinaria, nella forma prevista dall’articolo 113, comma 5, lettera c), del TUEL. Le forme di affidamento diverse sono ammesse solo se l’Autorità d’ambito motiva puntualmente l’impossibilità di ricorrere alla forma ordinaria. L’Autorità può anche prevedere più soggetti gestori per ragioni territoriali o amministrative, indicando un soggetto coordinatore.

Per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, il gestore stipula contratti di servizio specifici per assicurare standard omogenei; il mancato rispetto degli standard può comportare revoca dell’affidamento sull’intero ambito.

Contratti di servizio, controllo e obblighi informativi

I rapporti tra Autorità d’ambito e gestori sono regolati da contratto di servizio e disciplinare, basati su una convenzione tipo e relativo disciplinare approvati dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Se entro dodici mesi dalla costituzione dell’Autorità non si arriva alla stipula dei contratti, la Giunta può nominare un commissario. Con la stipula, l’Autorità subentra ai Comuni nei rapporti con le forme di gestione.

Il gestore deve fornire periodicamente dati e informazioni alle Autorità d’ambito; tali dati devono essere validati da organismi di certificazione qualificati scelti dall’Autorità di vigilanza. I bilanci del gestore devono essere certificati da società di revisione se i ricavi caratteristici superano 7 milioni di euro annui.

Tariffa del servizio idrico integrato

La tariffa è fissata dall’Autorità d’ambito secondo la disciplina della legge n. 36/1994 e del metodo normalizzato ministeriale, e costituisce il corrispettivo del servizio con copertura integrale dei costi e delle remunerazioni previste dalla legge statale.

La tariffa può essere articolata per fasce territoriali, tipologie di utenza e fasce progressive di consumo per tutelare esigenze sociali, riequilibrio territoriale e risparmio idrico. Devono essere previste:

  • agevolazioni per i consumi domestici essenziali fino a 6 mc al mese per utenza;
  • maggiorazioni per i consumi superiori a 15 mc al mese.

Per i condomìni con unico contatore il calcolo si basa sul numero delle unità abitative. Sono previste tutele specifiche per le zone montane classificate B e C. Chi utilizza la facoltà di derivazione ex art. 93 del r.d. n. 1775/1933 paga solo fognatura e depurazione, non la captazione. Per utenze domestiche alimentate da pozzi senza contatore, il consumo ai fini di fognatura e depurazione è presunto in 200 litri giornalieri per abitante. È esclusa la doppia tariffazione per fognatura e depurazione.

Fondi regionali per perequazione e investimenti

È istituito il Fondo regionale per il servizio idrico integrato, con funzione perequativa della tariffa e gestione secondo solidarietà. La Regione può concedere contributi alle Autorità d’ambito per coprire gli oneri derivanti dall’applicazione della tariffa, con modalità stabilite da regolamento.

È inoltre istituito il Fondo regionale per lo sviluppo degli investimenti per il servizio idrico integrato, destinato in particolare a fognatura e depurazione. Anche in questo caso la concessione dei contributi avviene secondo regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.

Personale, beni e impianti

La Regione disciplina il trasferimento del personale degli enti pubblici coinvolti nel servizio idrico ai soggetti gestori. L’Autorità d’ambito trasferisce il personale nei limiti dei posti previsti dal modello gestionale; il personale degli enti locali impiegato anche solo in parte nel servizio può optare per il trasferimento o per la permanenza presso l’ente, con successivo reimpiego o riqualificazione.

Il personale trasferito conserva il trattamento economico e normativo del contratto collettivo di settore e degli accordi vigenti al momento del trasferimento.

Le opere e gli impianti di competenza regionale destinati al servizio idrico sono trasferiti agli enti locali nel cui territorio si trovano, con possibilità di subentro nelle concessioni esistenti. Per alcune opere acquedottistiche della Destra Tagliamento è prevista una proroga fino all’11 ottobre 2006 della copertura totale degli oneri di gestione, al netto dei ricavi tariffari.

Disposizioni transitorie, monitoraggio e abrogazioni

Fino alla piena operatività della nuova organizzazione dei servizi, le spese di funzionamento dell’Autorità d’ambito gravano provvisoriamente sugli enti locali dell’ambito, in proporzione alle quote di partecipazione; nella fase iniziale la Regione può concedere contributi per l’avvio.

I Comuni continuano provvisoriamente a svolgere le attività ordinarie, fino al trasferimento all’Autorità d’ambito. Sono fatti salvi gli effetti degli atti già adottati nell’ambito “Orientale goriziano”.

La Regione emanerà ulteriori norme sulle derivazioni da pozzi privati per uso domestico dopo l’adozione del Piano di tutela delle acque. Il Piano regolatore generale degli acquedotti è aggiornato con atto regionale, con possibilità di direttive provvisorie in attesa dell’aggiornamento. ARPA deve svolgere monitoraggi periodici sui corpi idrici usati per uso potabile.

La legge abroga una serie di precedenti disposizioni regionali in materia di acquedotti, fognature, depurazione e tutela delle acque; tali norme abrogate continuano comunque ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti amministrativi già in corso fino al loro esaurimento.

Disposizioni finanziarie

Per l’avvio della disciplina sono autorizzati, per l’anno 2005, stanziamenti specifici per:

  • spese di funzionamento delle Autorità d’ambito;
  • istituzione e funzionamento dell’Autorità di vigilanza;
  • Fondo regionale per il servizio idrico integrato;
  • Fondo per lo sviluppo degli investimenti;
  • interventi connessi alla proroga per le opere acquedottistiche della Destra Tagliamento.

La copertura avviene tramite prelievi e storni da altre unità previsionali di bilancio indicati dalla legge.

Rinvio alla disciplina statale

Per quanto non previsto dalla legge regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 36/1994.

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