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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12313/2026 del 02/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 sulla dichiarazione IVA 2010 per l’anno d’imposta 2009, con cui l’Ufficio ha recuperato un minor credito IVA indicato dalla società per euro 155.583,00. La società ha sostenuto che il credito fosse effettivamente esistente e riportato sin dal 2005, producendo dichiarazioni IVA di più annualità, e ha contestato: l’omessa pronuncia della CTR su vari motivi d’appello (omesso esame dei documenti, violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell’art. 112 c.p.c.); l’adeguatezza della motivazione della cartella; la pretesa illegittimità dell’iscrizione a ruolo senza previo avviso di accertamento; e la novità della difesa dell’Ufficio in appello circa l’omessa presentazione della dichiarazione IVA per il 2008. L’Agenzia delle entrate ha resistito sostenendo la correttezza della decisione di merito e la legittimità della cartella, mentre ADER è rimasta intimata.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara infondati o inammissibili i motivi dedotti: il primo è inammissibile perché formalmente incardinato come omesso esame di fatto storico ma in realtà diretto a censurare un’omessa pronuncia; il secondo e il terzo sono infondati perché la CTR ha comunque esaminato e respinto le censure sulla prova del credito IVA e sul riparto dell’onere probatorio; il quarto è inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato, poiché la cartella emessa all’esito di controllo automatizzato può essere motivata con il richiamo alla dichiarazione e ai dati in essa contenuti; il quinto è infondato perché, in caso di omessa dichiarazione IVA, è legittima l’iscrizione a ruolo e la cartella senza previo avviso di accertamento; il sesto è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza. La ricorrente è condannata alle spese in favore dell’Agenzia delle entrate, con atto di debenza del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972

    consente il controllo automatizzato della dichiarazione IVA e, nei casi presi in esame, la conseguente iscrizione a ruolo o emissione della cartella sulla base dei dati dichiarati o del rilievo dell’omessa dichiarazione.

  • art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973

    è richiamato in relazione ai controlli automatizzati/formali sui dati dichiarati dal contribuente.

  • art. 25 del d.P.R. n. 602/1973

    la cartella è considerata legittimamente motivata secondo i requisiti richiesti dalla disciplina della riscossione.

  • art. 7 della L. n. 212/2000

    l’obbligo di motivazione dell’atto tributario è ritenuto assolto, nei controlli automatizzati, mediante il richiamo alla dichiarazione e al tipo di controllo effettuato.

  • art. 3 della L. n. 241/1990

    l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche può essere soddisfatta, nel caso concreto, dal contenuto della cartella e dal richiamo agli esiti del controllo.

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia su specifiche domande o eccezioni integra un vizio deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c.; tuttavia il motivo deve essere specifico e autosufficiente.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il giudice di merito avrebbe ignorato prove non contestate.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per lamentare una errata valutazione delle prove documentali.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la dedotta errata distribuzione dell’onere della prova sull’esistenza del credito IVA.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per i motivi di violazione di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    utilizzato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la censura è limitata all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla mancata valutazione di deduzioni difensive o elementi istruttori.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    la doppia conforme di merito preclude il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. se non sono indicate specifiche divergenze tra le due decisioni.

  • art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018

    «Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonche' per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto [24.10.2018] e il 31 luglio 2019»

    la Corte lo applica per ritenere tempestivo il controricorso dell’Agenzia delle entrate, prorogandone il termine di notifica.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la determinazione del termine per il controricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia va dedotta come nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., e non può essere impropriamente veicolata come omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico principale o secondario decisivo e discusso tra le parti; non riguarda la mera critica alla valutazione di deduzioni difensive o di elementi istruttori.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specifiche divergenze tra le ragioni poste a base delle due decisioni.
  • La cartella di pagamento emessa all’esito di controllo automatizzato o formale può essere motivata mediante il richiamo alla dichiarazione del contribuente e agli esiti del controllo, perché il destinatario conosce già i dati e i presupposti della pretesa.
  • Quando l’Amministrazione recupera un credito IVA asseritamente non spettante o riferito a un’annualità non dichiarata, il contribuente che contesta la pretesa deve fornire prova adeguata dell’esistenza e della spettanza del credito.
  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è legittima l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la successiva cartella di pagamento senza previo avviso di accertamento, se il controllo resta automatizzato e non comporta valutazioni ulteriori.
  • Chi deduce in cassazione un error in procedendo per omessa pronuncia deve riportare nel ricorso, in modo specifico e autosufficiente, i passaggi degli atti processuali necessari a consentire il controllo del vizio denunciato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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