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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4277/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso che aveva respinto l'opposizione a precetto promossa dalla società ricorrente contro intimazione per euro 222.976,00. Il ricorso articolava nove motivi tra cui: nullità della sentenza per violazione dell'art. 281‑quinquies c.p.c. e violazione del diritto di difesa (per la trattazione mista e la produzione documentale tardiva), erronea individuazione del titolo esecutivo azionato (contestando che fosse la sentenza di rinvio invece del decreto ingiuntivo originario), eccezioni di prescrizione del credito, carenza di prova della legittimazione a agire della S.G.A./AMCO (mancata prova della cessione del credito), illegittima notifica del titolo esecutivo e utilizzabilità di ordinanze depositate tardivamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha pronunciato una decisione mista: ha dichiarato inammissibile il primo motivo e ha rigettato molti dei restanti motivi ritenendoli infondati; ha però cassato senza rinvio, per motivi procedurali, i passaggi della sentenza impugnata relativi ai profili qualificabili come opposizione agli atti esecutivi (ossia questioni sulla ritualità della notificazione del titolo e sulla spedizione in forma esecutiva a favore di soggetti diversi), perché su tali questioni l'appello in sede di merito era inammissibile (regime di impugnazione diverso per opposizioni agli atti esecutivi). Sostanzialmente la Cassazione ha confermato che il decreto ingiuntivo originario del 1985 (poi contestato in opposizione) ha mantenuto efficacia di titolo esecutivo fino alla sentenza di rinvio e che la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 1998 ha formato titolo esecutivo per l'intera pretesa come intimata; ha inoltre ritenuto corretta la prova della cessione in blocco tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e ha escluso la prescrizione, ritenendo che il dies a quo fosse il passaggio in giudicato (24/11/1998) e che, comunque, l'intervento in altra procedura esecutiva interrompe la prescrizione. Le spese di cassazione sono poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 281‑quinquies c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che la trattazione mista (decisone anche su atti e memorie prodotte) non comporti nullità quando non sia dimostrato un concreto pregiudizio alla difesa; ha considerato equipollenti i modelli a trattazione scritta e mista ove il giudice motivi adeguatamente.

  • art. 653 c.p.c.

    Principio applicato: se l'opposizione a decreto ingiuntivo è integralmente respinta, il decreto (unitamente alla sentenza di rigetto) costituisce il titolo esecutivo per capitale, accessori e spese; il decreto mantiene natura di titolo esecutivo anche nel corso dei successivi gradi fino alla revoca espressa.

  • art. 58 d.lgs. 385/1993

    In caso di cessione in blocco di crediti da banca, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è idonea, se avente contenuto individuante le categorie cedute, a dimostrare la titolarità del credito da parte del cessionario senza necessità di elencare ogni singolo credito.

  • art. 2953 c.c.

    L'azione esecutiva di provvedimenti giudiziali si prescrive in dieci anni dal passaggio in giudicato del provvedimento: la Corte ha richiamato tale principio per escludere la prescrizione quando il dies a quo è il passaggio in giudicato (24/11/1998).

  • art. 2943 c.c.

    La Corte ha ricordato che l'atto equiparabile a 'domanda proposta nel corso di un giudizio' (es. ricorso per intervento in espropriazione) interrompe la prescrizione dal giorno del deposito e ne sospende il corso fino all'approvazione del progetto di distribuzione.

  • art. 615 c.p.c.

    L'ordinanza resa sulla istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva (art. 615) è atto processuale interno al fascicolo dell'opposizione e può essere utilizzata nel giudizio, essendo parte integrante del procedimento di opposizione all'esecuzione minacciata.

  • art. 617 c.p.c.

    La Corte ha richiamato che la contestazione sulla validità della notificazione del titolo rientra nell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617) e che le decisioni su tale materia seguono un diverso regime di impugnazione; l'appello in materia esecutiva può essere inammissibile se non sia stato esperito il corretto rimedio.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma quadro dei motivi di cassazione: la Corte ha esaminato i motivi invocati ai sensi dell'art. 360 rilevando l'inammissibilità o l'infondatezza di molte delle censure sollevate dal ricorrente.

  • art. 382 c.p.c.

    La Corte ha disposto la cassazione senza rinvio (art. 382) per i capi relativi a questioni già inammissibili in appello (opposizione agli atti esecutivi), per le quali non era possibile il procedimento di impugnazione seguito.

  • artt. 474 e 480 c.p.c.

    Richiamati nel ricorso in relazione alla contestazione del titolo esecutivo; la Corte ha respinto la tesi che il titolo esecutivo azionato fosse errato, confermando la validità del titolo (sentenza di rinvio del 1998 come titolo attivo per l'intimazione effettuata).

  • art. 345, comma 3 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di inutilizzabilità di documenti prodotti in appello; la Corte ha ritenuto invece che l'ordinanza cautelare (art. 615) faccia parte integrante del fascicolo dell'opposizione e quindi utilizzabile.

Massime di principio

  • Se l'opposizione a un decreto ingiuntivo è integralmente respinta, il decreto (combinato con la sentenza) costituisce il titolo esecutivo per capitale, accessori e spese: la successiva sentenza di rinvio può sostituire o confermare il titolo, ma non crea automaticamente una pluralità di titoli esecutivi separati per le stesse voci.
  • Nelle cessioni in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, se chiara nella descrizione delle categorie di crediti ceduti, è prova idonea della titolarità del cessionario senza necessità di elencare ogni singolo credito.
  • La prescrizione dell'azione esecutiva decorre dal passaggio in giudicato del provvedimento che costituisce il titolo; atti processuali equivalenti (es. ricorso per intervento in espropriazione) interrompono la prescrizione.
  • Occorre qualificare correttamente la natura dell'opposizione: le eccezioni sulla validità della notificazione del titolo configurano opposizione agli atti esecutivi (art. 617) con un diverso regime di impugnazione; tentare l'appello ordinario su tali questioni può rendere l'impugnazione inammissibile.
  • Le ordinanze adottate nel corso della stessa controversia (es. art. 615 c.p.c.) appartengono al fascicolo del giudizio e possono essere utilizzate nella decisione finale; la loro produzione in memoria conclusionale non è automaticamente inammissibile se sono atti interni al giudizio.
  • La trattazione mista (art. 281‑quinquies) non determina di per sé nullità della decisione: rileva l'esistenza di un concreto e specifico pregiudizio per la parte che lamenta la violazione del diritto di difesa.
  • In sede di legittimità la Corte verifica sia la correttezza sostanziale delle decisioni sia la regolarità dell'inquadramento procedurale delle impugnazioni: vizi di inammissibilità rilevabili d'ufficio (es. improprio tipo di impugnazione) possono determinare cassazione senza rinvio per i relativi capi.

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