Ordinanza n. 2743/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti, della sentenza del TAR Lazio - Roma, sez. II ter, n. -OMISSIS-/2024 (R.G. n. 2629/2024) pubblicata il 18 novembre 2024 e non notificata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva deciso il ricorso contro gli atti della procedura concorsuale, inclusa la graduatoria dell’11 gennaio 2024
Esito
La controversia
L’appello riguarda la legittimità della rivalutazione dei titoli effettuata dalla nuova Commissione nominata nel settembre 2023, che, nella riunione del 4 ottobre 2023, ha individuato i criteri per la fissazione dei nuovi valori di punteggio. Le censure dedotte sono ritenute potenzialmente idonee a travolgere gli atti della procedura a partire dal verbale del 4 ottobre 2023 e, conseguentemente, la graduatoria dell’11 gennaio 2024. Il Collegio ha rilevato la necessità di verificare: se il moltiplicatore 8,5 sia stato applicato al punteggio complessivo per titoli o a ciascun singolo titolo; se la nuova Commissione abbia nuovamente verificato l’ammissibilità dei titoli già valutati dalla precedente Commissione; per quali ragioni la rivalutazione abbia determinato il sovvertimento della graduatoria, considerato che l’applicazione del medesimo moltiplicatore agli stessi titoli avrebbe dovuto lasciare invariato l’ordine dei candidati. È stata inoltre ritenuta necessaria l’acquisizione di chiarimenti sull’esecuzione delle graduatorie del 30 giugno 2021 e dell’11 gennaio 2024, con particolare riferimento all’assunzione, all’immissione nelle funzioni dirigenziali e all’eventuale rimozione dei dirigenti risultati vincitori.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito l’appello nel merito. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura concorsuale non esclusi, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate degli estremi dell’ordinanza, del ricorso di primo grado, della sentenza appellata, dell’atto d’appello e dell’elenco dei controinteressati. L’appellante dovrà provvedere entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, a pena di improcedibilità del gravame, e depositare la prova degli adempimenti entro 15 giorni dalla pubblicazione, a pena di decadenza. L’Agenzia delle Entrate dovrà pubblicare integralmente gli atti, mantenerli online sino alla sentenza definitiva, creare sulla home page il collegamento “Atti di notifica” e rilasciare un attestato della pubblicazione. Il Collegio ha inoltre disposto un’istruttoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà depositare entro 60 giorni una relazione documentata sui criteri e sulle modalità della rivalutazione dei titoli e sull’esecuzione delle graduatorie del 30 giugno 2021 e dell’11 gennaio 2024. Il fascicolo è stato trasmesso al Presidente titolare della Sezione per la fissazione dell’udienza pubblica di prosecuzione, possibilmente contestuale agli altri appelli relativi alla medesima procedura.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la notificazione per pubblici proclami nell’ambito dell’integrazione del contraddittorio.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Richiamato, in combinato disposto con l’art. 41, comma 4, c.p.a., per autorizzare la notificazione per pubblici proclami.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Richiamato per le modalità di pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell’amministrazione ai fini della notificazione per pubblici proclami.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando le censure d’appello possono determinare l’annullamento degli atti di una procedura concorsuale e della graduatoria finale, il giudice d’appello deve assicurare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti non esclusi che siano potenziali controinteressati, anche mediante notificazione per pubblici proclami quando il numero dei destinatari lo renda necessario.
- La notificazione per pubblici proclami autorizzata dal giudice amministrativo può essere eseguita mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, con pubblicazione integrale degli atti indicati nel provvedimento giudiziale, dell’elenco dei controinteressati e con modalità idonee a garantire la reperibilità e la permanenza online della documentazione.
- L’omesso adempimento, entro i termini assegnati, degli incombenti necessari per l’integrazione del contraddittorio può comportare l’improcedibilità del gravame; la mancata tempestiva produzione della prova degli adempimenti può comportare la decadenza dall’attività processuale richiesta.
- Quando la rivalutazione dei titoli è effettuata applicando un identico moltiplicatore ai medesimi punteggi già attribuiti, l’ordine della graduatoria basata sulla valutazione dei titoli dovrebbe rimanere invariato; un sovvertimento della graduatoria richiede quindi chiarimenti sulle concrete modalità di applicazione dei criteri e sulla nuova verifica dell’ammissibilità dei titoli.
- Prima della decisione di merito, il giudice amministrativo può acquisire dall’amministrazione una relazione documentata sulle modalità di esercizio del potere contestato e sugli effetti già prodotti dagli atti impugnati, quando tali elementi siano necessari per valutare la fondatezza delle censure e le conseguenze di un eventuale annullamento.
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