Sentenza del 07/10/2015 n. 20049 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, lamentando principalmente l'irritualità della riassunzione del giudizio di rinvio. L'Agenzia delle Entrate aveva notificato l'atto di riassunzione presso i domicili eletti dai contribuenti nei precedenti giudizi, anziché personalmente alle parti, e il giudizio era proseguito in loro contumacia. Sono stati inoltre dedotti l'obbligo di dichiarare l'estinzione del processo e il difetto di motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la prima censura. La notificazione dell'atto di riassunzione presso il procuratore o domiciliatario del precedente giudizio, anziché personalmente alla parte, è nulla ma non inesistente. Il giudice del rinvio avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; non avrebbe potuto proseguire il giudizio in contumacia dei contribuenti. La Corte ha quindi dichiarato la nullità del giudizio di rinvio, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, demandandole anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 291 c.p.c.
Il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione nulla.
Quando la notificazione è nulla, ma consente comunque di collegare il destinatario al soggetto indicato nell'atto, il vizio è sanabile mediante costituzione della parte o rinnovazione della notificazione. Il giudice non può dichiarare automaticamente l'estinzione del processo.
Art. 392 c.p.c.
La riassunzione davanti al giudice di rinvio deve essere notificata personalmente alla parte.
La riassunzione del processo dopo la cassazione richiede la notificazione personale alla parte, non essendo sufficiente la notificazione presso il precedente domiciliatario o difensore.
Art. 393 c.p.c.
La disciplina dell'estinzione del processo per mancata riassunzione non può essere applicata quando la riassunzione è stata effettuata con una notificazione nulla ma sanabile e il giudice avrebbe dovuto ordinarne la rinnovazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63
Nel processo tributario, la riassunzione davanti al giudice di rinvio deve rispettare le forme previste per la notificazione personale alla parte.
Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e la nullità della sentenza o del procedimento.
Art. 383 c.p.c., comma 1
Quando la Corte di cassazione accerta la nullità del procedimento o della sentenza per violazione del contraddittorio, cassa la decisione e rinvia la causa a un giudice di pari grado.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, l'atto di riassunzione deve essere notificato personalmente alla parte; la notificazione presso il precedente difensore o domiciliatario non è sufficiente.
- La notificazione eseguita presso un soggetto collegato alla parte, come il precedente difensore o domiciliatario, è generalmente nulla ma non inesistente: il vizio può essere sanato con la costituzione della parte o con la rinnovazione ordinata dal giudice.
- Se la parte non si costituisce e il giudice non dispone la rinnovazione della notifica, la prosecuzione del giudizio in sua contumacia viola il contraddittorio e rende nullo il procedimento e la sentenza.
- La nullità della notificazione non comporta automaticamente l'estinzione del processo per mancata riassunzione: prima deve essere consentita la regolarizzazione dell'atto.
- In presenza di una notificazione nulla dell'atto di riassunzione, la Corte di cassazione deve cassare la sentenza e rinviare la causa, anche se nel frattempo è scaduto il termine per la riassunzione, quando la nullità può essere sanata con una successiva riassunzione rituale.
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