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Ordinanza

Ordinanza n. 426/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: note dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia che qualificano la frequenza di scuole straniere autorizzate come irrilevante ai fini dell’adempimento dell’obbligo di istruzione italiano e impongono agli alunni esami annuali di idoneità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (istituto scolastico)

Prevale il privato

La controversia

L’istituto ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, due note dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, la prima recante l’affermazione secondo cui la frequenza di scuole straniere autorizzate non costituirebbe in alcun modo adempimento dell’obbligo di istruzione italiano e comporterebbe l’obbligo di sostenere annualmente esami di idoneità presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, la seconda confermativa della prima. Sono stati inoltre contestati, ove occorrenti, l’atto generale richiamato dall’amministrazione e gli eventuali atti consequenziali, comprese segnalazioni di inadempimento dell’obbligo di istruzione. Il giudice dà atto della presenza del fumus boni iuris con riguardo ai primi due ordini di censure, in ragione dell’art. 10, comma 7, del d.lgs. n. 62/2017 e dell’art. 2, comma 8, del D.M. n. 218/2025. Secondo la valutazione sommaria propria della fase cautelare, tali disposizioni sembrano prevedere l’esame di idoneità soltanto per gli alunni frequentanti il primo ciclo di una scuola straniera riconosciuta all’estero e solo nell’eventualità del passaggio presso una scuola statale o paritaria italiana, non invece come obbligo annuale generalizzato durante la frequenza della scuola straniera.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti entrambi i presupposti cautelari. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che la disciplina normativa richiamata appare incompatibile con l’interpretazione posta a fondamento delle note impugnate: l’esame di idoneità parrebbe richiesto esclusivamente in caso di successivo passaggio dell’alunno a una scuola statale o paritaria italiana, e non annualmente per tutti gli alunni di una scuola straniera riconosciuta all’estero. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio è stato individuato nella necessità di sottoporre in tempi brevi gli alunni a prove d’esame non programmate e senza adeguata preparazione, soprattutto rispetto alla lingua italiana. L’istanza cautelare è stata pertanto accolta e sono state sospese le due note dell’U.S.R. Puglia. Il giudizio di merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 24 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata esaminata verificando la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 10, comma 7, d.lgs. n. 62/2017

    Nella valutazione cautelare del TAR, impone l’esame di idoneità agli alunni del primo ciclo che frequentano una scuola straniera riconosciuta all’estero soltanto nell’ipotesi di passaggio successivo presso una scuola statale o paritaria italiana.

  • art. 2, comma 8, D.M. n. 218/2025

    È richiamato dal TAR come ulteriore disposizione coerente con la tesi secondo cui l’esame di idoneità non costituisce un obbligo annuale generalizzato, ma opera in caso di passaggio a una scuola italiana statale o paritaria.

  • art. 3 del decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Puglia n. 63739 del 16 ottobre 2025

    È richiamato quale atto che rinvia alla disciplina dell’art. 10, comma 7, del d.lgs. n. 62/2017.

Massime di principio

  • In base alla valutazione cautelare resa sulla disciplina richiamata, la frequenza di una scuola straniera riconosciuta all’estero non determina automaticamente l’obbligo di sostenere annualmente esami di idoneità presso una scuola statale o paritaria italiana.
  • L’esame di idoneità previsto per gli alunni del primo ciclo che frequentano una scuola straniera riconosciuta all’estero appare richiesto, secondo l’interpretazione adottata in sede cautelare, esclusivamente quando l’alunno intenda passare a una scuola statale o paritaria italiana.
  • Sussiste il periculum in mora quando l’applicazione immediata di un’interpretazione amministrativa impone agli studenti, in tempi ravvicinati, prove d’esame non programmate e non adeguatamente preparate, anche sotto il profilo linguistico.
  • In sede cautelare, la sospensione di note amministrative è giustificata dalla combinazione di un plausibile contrasto dell’interpretazione amministrativa con la disciplina normativa applicabile e di un pregiudizio concreto e imminente derivante dall’imposizione delle prove d’esame.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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