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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15058/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato al contribuente due avvisi di accertamento, relativi alle annualità 2006 e 2007, con cui rettificava reddito d'impresa e volume d'affari IVA sulla base di fatture reperite presso clienti non contabilizzate e di movimentazioni bancarie su conti a lui intestati o a lui delegati. Il contribuente aveva impugnato gli atti davanti ai giudici tributari deducendo, tra l'altro, la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento per tardiva notificazione e l'inapplicabilità del raddoppio dei termini, assumendo che la denuncia penale fosse stata presentata solo dopo la scadenza dei termini ordinari e persino dopo la notifica degli avvisi. La CTR aveva accolto l'appello ritenendo assorbente tale censura. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 2 d.lgs. n. 128/2015, dell'art. 1, commi 130 e 131, l. n. 208/2015 e dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, sostenendo che, per gli avvisi notificati prima del 2 settembre 2015, continua ad applicarsi il regime previgente del raddoppio dei termini, fondato sul solo obbligo di denuncia penale e non sulla sua effettiva presentazione entro il termine ordinario.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, per gli avvisi di accertamento notificati prima del 2 settembre 2015, non operano le limitazioni introdotte dal d.lgs. n. 128/2015 e dalla l. n. 208/2015, perché le relative disposizioni transitorie fanno salvi gli effetti degli atti già notificati. Pertanto, nel regime applicabile alla controversia, il raddoppio dei termini presupponeva soltanto l'esistenza dell'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p. per uno dei reati del d.lgs. n. 74/2000, e non anche l'effettiva e tempestiva presentazione della denuncia. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    Nel testo applicabile ratione temporis prevedeva il raddoppio dei termini di accertamento in presenza dell'obbligo di denuncia penale per reati tributari; per gli avvisi notificati prima del 2 settembre 2015 continua ad applicarsi il regime previgente.

  • art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972

    Disciplina analoga a quella dell'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 per l'IVA; per gli atti già notificati prima del 2 settembre 2015 resta operativa la disciplina del raddoppio nei termini previgenti.

  • art. 2 d.lgs. n. 128 del 2015

    Le modifiche introdotte incidono sugli avvisi notificati dopo il 2 settembre 2015; la disposizione transitoria salva gli effetti degli avvisi già notificati a tale data.

  • art. 1, commi 130, 131 e 132, l. n. 208 del 2015

    L'intervento legislativo ha inciso sul raddoppio dei termini, ma le modifiche si applicano solo agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi, non agli avvisi già notificati prima del 1 gennaio 2016.

  • art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la corretta applicazione temporale della nuova disciplina e delle norme transitorie.

  • art. 331 c.p.p.

    L'obbligo di denuncia penale per determinati reati tributari è il presupposto rilevante per il raddoppio dei termini; non è richiesta la prova dell'effettiva presentazione della denuncia nel regime previgente.

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    Individua i reati tributari la cui configurabilità comporta l'obbligo di denuncia penale e, nel regime previgente, il raddoppio dei termini di accertamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro processuale di deduzione della violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel regime previgente al d.lgs. n. 128/2015 e alla l. n. 208/2015, il raddoppio dei termini di accertamento tributario opera quando sussiste l'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p., senza che sia necessaria la prova della sua effettiva presentazione entro il termine ordinario di decadenza.
  • Le modifiche normative che hanno limitato o eliminato il raddoppio dei termini non si applicano agli avvisi di accertamento già notificati alla data di efficacia prevista dalle norme transitorie, dovendosi fare salvo l'effetto degli atti già emessi.
  • Il contribuente che contesti la decadenza dell'Amministrazione per superamento dei termini non può limitarsi a dedurre la tardività della denuncia, ma deve contestare la mancanza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non potendo il giudice tributario sindacare la sussistenza del reato tributario.
  • In materia di accertamento tributario, la corretta individuazione del regime temporale applicabile agli avvisi impugnati è decisiva per stabilire se il raddoppio dei termini operi secondo la disciplina previgente o secondo quella successivamente introdotta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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