Sentenza del 08/03/2017 n. 415 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Processo tributario - Ricorso -Termine per la proposizione - Perentorietà
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rispetto del termine per proporre ricorso. Il ricorrente sosteneva, o intendeva dimostrare, che il termine fosse stato sospeso per effetto della presentazione di un’istanza di accertamento con adesione. Tuttavia, non aveva prodotto tempestivamente documentazione idonea a provare sia la presentazione dell’istanza sia il suo ricevimento da parte dell’Ufficio. La documentazione disponibile era inoltre priva delle sottoscrizioni delle parti e dei difensori.
La decisione
La mancata dimostrazione documentale del rispetto del termine di impugnazione ha impedito di ritenere provata la sospensione dei termini. Anche ammettendo che tale prova potesse essere prodotta successivamente rispetto al ricorso introduttivo, essa avrebbe dovuto essere depositata almeno nel giudizio di secondo grado. La documentazione non sottoscritta e priva dell’indicazione del ricevimento da parte dell’Ufficio non è stata considerata idonea. Ne è derivata la conferma dell’inammissibilità o comunque della tardività del ricorso.
Norme richiamate
Norme sul termine per la proposizione del ricorso tributario
Il termine per impugnare un atto tributario è perentorio: il ricorrente deve dimostrare di averlo rispettato, non potendosi presumere la tempestività del ricorso.
Disciplina dell’accertamento con adesione
La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione può determinare la sospensione del termine per impugnare, ma tale effetto deve essere provato mediante documentazione attendibile, completa e riferibile al rapporto con l’Ufficio.
Principio dell’onere della prova nel processo tributario
Quando l’Amministrazione contesta la tempestività dell’impugnazione, spetta al ricorrente fornire la prova del rispetto dei termini o dell’esistenza di una causa di sospensione.
Massime di principio
- La tempestività del ricorso tributario deve essere provata dal contribuente quando viene contestata; non è sufficiente affermare di aver rispettato il termine.
- L’istanza di accertamento con adesione sospende il termine solo se ne sono dimostrate con certezza la presentazione, la data e la ricezione da parte dell’Ufficio.
- La documentazione probatoria deve essere formalmente completa: documenti privi di sottoscrizione o della prova di ricevimento possono essere considerati inidonei.
- Anche se la prova non è stata allegata al ricorso introduttivo, è prudente produrla almeno in appello; la mancata produzione nei gradi utili può comportare l’inammissibilità del ricorso per tardività.
- In caso di contestazione dei termini, è essenziale conservare e depositare ricevute di consegna, protocolli, PEC, sottoscrizioni e ogni elemento che consenta di ricostruire con precisione la cronologia degli atti.
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