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Sentenza

Sentenza del 13/01/2015 n. 48 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Tributi locali - Ici - Esenzioni - Art. 7, c. 1, lett. a), d.lgs. 504/92 - Agenzia facente capo ad ente pubblico territoriale - Ente pubblico economico - Applicazione dell'esenzione - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità dell'esenzione ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lettera a), del d.lgs. 504/1992 agli immobili posseduti da un'agenzia collegata a un ente pubblico territoriale e destinati allo svolgimento delle sue funzioni istituzionali. L'agenzia, pur perseguendo finalità pubbliche e contribuendo all'attuazione delle attribuzioni dell'ente territoriale, disponeva di autonoma personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica, nonché di proprio personale. La questione centrale era stabilire se tale soggetto potesse essere equiparato agli enti pubblici espressamente contemplati dalla norma agevolativa.

La decisione

L'esenzione è stata esclusa. La norma non ricomprende gli enti pubblici economici tra i soggetti beneficiari e l'agenzia presentava una struttura autonoma e una gestione improntata a criteri di economicità, caratteristiche tipiche degli enti commerciali. Non è quindi sufficiente il collegamento con un ente pubblico territoriale né la destinazione dell'immobile allo svolgimento di compiti di interesse pubblico: occorre anche che il soggetto rientri tra quelli tassativamente individuati dalla disposizione agevolativa.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, lettera a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Esenzione ICI per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

    L'esenzione è di stretta interpretazione e non può essere estesa agli enti pubblici economici o a soggetti autonomi non espressamente inclusi, anche quando perseguano finalità pubbliche o svolgano attività funzionali a un ente territoriale.

Massime di principio

  • Le agevolazioni tributarie, comprese le esenzioni ICI, sono normalmente soggette a interpretazione restrittiva: non è possibile estenderle per analogia a soggetti non indicati espressamente dalla legge.
  • Il mero collegamento istituzionale con un ente pubblico territoriale non basta a trasferire il beneficio fiscale all'agenzia autonoma o all'ente da esso partecipato o controllato.
  • Per ottenere l'esenzione devono ricorrere sia il requisito soggettivo, relativo all'appartenenza del possessore alle categorie indicate dalla norma, sia il requisito oggettivo della destinazione esclusiva dell'immobile ai compiti istituzionali.
  • Autonomia giuridica, organizzativa, patrimoniale e contabile, presenza di personale proprio e gestione secondo criteri di economicità possono escludere l'assimilazione dell'ente a un'amministrazione pubblica tradizionale.
  • La destinazione dell'immobile a una finalità pubblica non è, da sola, sufficiente quando il soggetto possessore opera come ente pubblico economico o secondo modalità tipiche degli enti commerciali.

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