Regolamento (UE) 2018/1302
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1302 della Commissione, del 27 settembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 in materia di restrizioni economiche e finanziarie nei confronti dell’Iraq. A seguito della decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 24 settembre 2018, la Commissione elimina tre voci dall’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento. L’atto ha natura meramente modificativa e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 per cancellare tre enti iracheni dall’elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche.
Ambito di applicazione
Si applica alle misure restrittive dell’Unione relative all’Iraq previste dal regolamento (CE) n. 1210/2003, e in particolare all’allegato III che elenca enti pubblici, entità giuridiche, agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell’ex governo iracheno soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dall’Iraq il 22 maggio 2003. La modifica ha effetto in tutti gli Stati membri dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non emergono esclusioni ulteriori rispetto alle cancellazioni specifiche disposte nell’allegato del presente atto.
Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 sulle misure restrittive verso l’Iraq
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1302 interviene su un atto sanzionatorio dell’Unione relativo all’Iraq, aggiornando l’elenco dei soggetti cui si applica il congelamento di fondi e risorse economiche situati fuori dall’Iraq al 22 maggio 2003. La modifica è resa necessaria dalla decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 24 settembre 2018, che ha disposto la cancellazione di tre voci.
Contesto normativo
Il regolamento richiama il regolamento (CE) n. 1210/2003, che disciplina talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq e che aveva abrogato il regolamento (CE) n. 2465/1996. In particolare, la base giuridica dell’intervento è l’articolo 11, lettera b), del regolamento del 2003, che consente l’aggiornamento degli elenchi sanzionatori.
Ambito dell’intervento
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca enti pubblici, entità giuridiche, agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell’ex governo iracheno sottoposti a congelamento. Il regolamento di esecuzione non introduce nuove categorie di soggetti, ma si limita a depennare tre posizioni specifiche dall’elenco esistente.
Effetto sostanziale della modifica
Le tre voci cancellate sono:
- Iraqi Fairs Administration, Baghdad International Fair, Al Mansour, P.O. Box 6188, Baghdad, Iraq;
- State Enterprise for Shopping Centres, con gli indirizzi P.O. Box 3095, Al Wahda District, Khalid Bin Al Waleed St., Baghdad, Iraq, e P.O. Box 3095, Andalus Square, Baghdad, Iraq;
- State Trading Company for Construction Materials, con gli indirizzi P.O. Box 602-5720, Baghdad, Iraq, e Al-Karradah Al Sharkiya, P.O. Box 5720, Baghdad, Iraq.
Entrata in vigore e portata applicativa
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella cancellazione di tre voci dall’elenco dei soggetti soggetti al congelamento di fondi e risorse economiche.
Cancellazione di tre enti dall’elenco delle sanzioni
L’allegato elimina le seguenti voci dall’allegato III: 61) Iraqi Fairs Administration; 151) State Enterprise for Shopping Centres; 195) State Trading Company for Construction Materials, con i relativi indirizzi in Iraq.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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