Regolamento (UE) 2018/1294
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1294 della Commissione, del 26 settembre 2018, relativo alla non approvazione del catrame di pino delle Landes come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione europea respinge la richiesta di approvazione del catrame di pino delle Landes come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione si fonda sull’insufficienza della documentazione del richiedente e sulle criticità emerse nella valutazione scientifica, che non consentono di escludere rischi per operatori, lavoratori, astanti e consumatori. Il regolamento chiarisce inoltre che resta possibile una nuova domanda di approvazione in futuro.
Non approvazione del catrame di pino delle Landes come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla specifica sostanza "catrame di pino delle Landes" nell’ambito della procedura UE di approvazione delle sostanze di base per prodotti fitosanitari prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti vincolanti in tutti gli Stati membri e si applica direttamente dalla sua entrata in vigore. Non disciplina in generale altre sostanze di base né pregiudica la possibilità di presentare una nuova domanda per la medesima sostanza in futuro, secondo la procedura dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Non approvazione del catrame di pino delle Landes come sostanza di base
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1294 della Commissione conclude il procedimento avviato su domanda di Progarein France SAS per l’approvazione del catrame di pino delle Landes come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione adotta la decisione di non approvazione dopo aver acquisito la relazione tecnica dell’EFSA e aver esaminato la relazione di esame interna, rilevando che non risultano soddisfatti i presupposti richiesti dall’articolo 23 del regolamento sui prodotti fitosanitari.
Contesto procedurale e base giuridica
La Commissione richiama l’articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La domanda è stata presentata il 22 dicembre 2015 ed era formalmente corredata degli elementi richiesti dall’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma. La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all’EFSA, che il 30 ottobre 2017 ha trasmesso una relazione tecnica; successivamente il 24 maggio 2018 la Commissione ha presentato al comitato permanente competente la propria relazione di esame e il progetto di regolamento.
Valutazione sostanziale della domanda
Secondo i considerando, la documentazione del richiedente non ha dimostrato che il catrame di pino delle Landes soddisfi i criteri di "prodotto alimentare" definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002. Inoltre, la relazione tecnica dell’EFSA evidenzia che la sostanza è una miscela complessa di composizione esatta non nota e che può essere potenzialmente pericolosa, anche per la possibile presenza di furfurali, fenoli e sostanze estremamente preoccupanti come gli idrocarburi policiclici aromatici. Non è stato possibile completare la valutazione del rischio per operatori, lavoratori, astanti e consumatori sulla base dei dati forniti.
Mancanza di una valutazione alternativa ai sensi del diritto UE
La Commissione sottolinea che non era disponibile alcuna valutazione pertinente effettuata conformemente ad altri atti normativi dell’Unione, circostanza prevista dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Questo elemento rafforza la conclusione secondo cui non è stato possibile dimostrare il rispetto delle condizioni normative per l’approvazione come sostanza di base.
Esito del contraddittorio con il richiedente
La Commissione ha invitato il richiedente a formulare osservazioni sulla relazione tecnica dell’EFSA e sul progetto di relazione di esame. Pur avendo ricevuto osservazioni, la Commissione afferma che le argomentazioni presentate non sono state sufficienti a dissipare le preoccupazioni emerse in relazione alla sostanza.
Effetti della decisione e possibilità di ripresentare domanda
L’effetto giuridico principale è la non approvazione del catrame di pino delle Landes come sostanza di base. Il regolamento precisa espressamente che tale esito non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, qualora il richiedente disponga di elementi nuovi o più completi.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Decisione di non approvazione
L’articolo 1 dispone che la sostanza catrame di pino delle Landes non è approvata come sostanza di base.
Presupposti della decisione
Dai considerando emerge che la domanda presentata il 22 dicembre 2015 non ha dimostrato che la sostanza soddisfi i criteri di "prodotto alimentare" di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002; inoltre la valutazione scientifica EFSA ha evidenziato possibili sostanze pericolose e l’impossibilità di completare la valutazione dei rischi sulla base dei dati disponibili.
Assenza di valutazioni equivalenti e consultazione del richiedente
La Commissione rileva che non era disponibile alcuna valutazione pertinente effettuata conformemente ad altri atti dell’Unione, come richiesto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il richiedente è stato invitato a presentare osservazioni sulla relazione tecnica EFSA e sul progetto di relazione di esame della Commissione, ma tali osservazioni non hanno eliminato le preoccupazioni espresse.
Possibilità di nuova domanda
Il regolamento precisa che la non approvazione non pregiudica la presentazione di un’ulteriore domanda di approvazione del catrame di pino delle Landes come sostanza di base conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 26 set 2018Regolamento (UE) 2018/1293
- Regolamento · 26 set 2018Regolamento (UE) 2018/1295
- Regolamento · 26 set 2018Regolamento (UE) 2018/1299
- Regolamento · 25 set 2018Regolamento (UE) 2018/1292
- Regolamento · 27 set 2018Regolamento (UE) 2018/1302
- Regolamento · 27 set 2018Regolamento (UE) 2018/1301
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →