Regolamento (UE) 2018/1295
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1295 della Commissione, del 26 settembre 2018, che approva la sostanza di base olio di cipolla conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva l’olio di cipolla come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, a seguito della domanda presentata da Bionext e della valutazione scientifica dell’EFSA. L’approvazione è subordinata al rispetto di condizioni specifiche richiamate nella relazione di esame SANTE/10615/2018, in particolare nelle appendici I e II. Il testo modifica inoltre l’elenco delle sostanze attive approvate contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Approva l'olio di cipolla come sostanza di base ai fini fitosanitari e aggiorna l'elenco delle sostanze approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza di base "olio di cipolla" (N. CAS 8002-72-0), qualificata come prodotto alimentare di qualità alimentare, per il suo impiego in prodotti fitosanitari nell'Unione europea. Riguarda gli operatori che intendano utilizzare tale sostanza conformemente alle condizioni specifiche stabilite nell'allegato I e nella relazione di esame SANTE/10615/2018. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; l'efficacia decorre dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con data di approvazione indicata al 17 ottobre 2018.
Approvazione dell’olio di cipolla come sostanza di base
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1295 approva l’olio di cipolla come sostanza di base nell’ambito della disciplina sui prodotti fitosanitari del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione adotta il provvedimento all’esito della procedura avviata dalla domanda presentata da Bionext il 12 dicembre 2016 e della successiva valutazione scientifica resa disponibile dall’EFSA.
Contesto e presupposti dell’approvazione
Dai considerando emerge che la Commissione ha chiesto assistenza scientifica all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che il 31 ottobre 2017 ha trasmesso una relazione tecnica sull’olio di cipolla. La Commissione ha inoltre predisposto il progetto di relazione di esame e il progetto di regolamento, sottoponendoli al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
La documentazione del richiedente ha dimostrato che l’olio di cipolla soddisfa i criteri di "prodotto alimentare" ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002. Pur non essendo utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari, il testo riconosce che esso è utile a tali fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame; per questo motivo può essere qualificato come sostanza di base.
Verifica dei requisiti sostanziali
La Commissione afferma che, dagli esami effettuati, l’olio di cipolla può in generale considerarsi conforme ai requisiti dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, con particolare riferimento agli impieghi esaminati e indicati nella relazione di esame. L’approvazione è quindi concessa, ma con condizioni specifiche: l’articolo 1 rinvia all’allegato I, che impone il rispetto delle condizioni riportate nelle conclusioni della relazione SANTE/10615/2018, soprattutto nelle appendici I e II.
Disposizioni operative principali
L’olio di cipolla è approvato con identificazione precisa: N. CAS 8002-72-0, denominazione IUPAC non pertinente, purezza indicata come "di qualità alimentare". L’allegato I riporta come data di approvazione il 17 ottobre 2018. Il regolamento non introduce importi, divieti o regimi sanzionatori autonomi, ma stabilisce un quadro di approvazione condizionata per l’impiego della sostanza.
Modifica dell’elenco delle sostanze approvate
In coerenza con l’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il regolamento modifica anche il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’allegato II aggiunge nell’allegato, parte C, una nuova voce n. 20 relativa all’olio di cipolla, con i medesimi dati identificativi e le stesse condizioni specifiche di utilizzo.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, quindi non richiede misure nazionali di recepimento per produrre effetti giuridici.
Disposizioni principali
Approvazione dell’olio di cipolla come sostanza di base
L’olio di cipolla è approvato come sostanza di base ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, alle condizioni specifiche stabilite nell’allegato I. La sostanza è identificata con N. CAS 8002-72-0 e con purezza/qualità indicata come "di qualità alimentare".
Condizioni specifiche di impiego
L’impiego della sostanza deve avvenire conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sull’olio di cipolla (SANTE/10615/2018), in particolare nelle relative appendici I e II. La decisione richiama la necessità di tenere conto delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte C, è integrato con una nuova voce relativa all’olio di cipolla, numerata 20, recante gli stessi dati identificativi e le medesime condizioni specifiche di approvazione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’allegato indica come data di approvazione il 17 ottobre 2018.
Base procedurale e motivazione scientifica
La Commissione ha ricevuto la domanda il 12 dicembre 2016, ha richiesto il supporto scientifico dell’EFSA e ha considerato la relazione tecnica del 31 ottobre 2017. La valutazione ha concluso che l’olio di cipolla soddisfa i criteri di "prodotto alimentare" del regolamento (CE) n. 178/2002 e può essere considerato sostanza di base.
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