Sentenza del 24/03/2016 n. 5853 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI - "Plafond" - Operazioni di cui all'art. 8, lett. a) e b), del d.P.R. n. 633 del 1972 - Soggetti legittimati a fruirne - Esportatori abituali - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva rettificato la dichiarazione IVA della società per il 2002, contestando l'utilizzo del plafond e la sospensione dell'imposta sugli acquisti. Nell'anno precedente, infatti, la società non aveva effettuato cessioni all'esportazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 633 del 1972, né operazioni intracomunitarie, ma soltanto operazioni non imponibili verso esportatori abituali ai sensi della lettera c). Secondo l'Agenzia, tali operazioni non consentivano alla società di acquisire la qualifica di esportatore abituale né di maturare il plafond.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società, mentre la Commissione regionale lo aveva accolto, ritenendo che anche le operazioni effettuate verso esportatori abituali potessero concorrere alla formazione del plafond. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza regionale e deciso nel merito rigettando l'impugnazione originaria della società. Ha stabilito che il plafond è alimentato esclusivamente dalle cessioni all'esportazione di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b), e che può essere utilizzato soltanto dall'esportatore abituale che abbia maturato il relativo credito, non dal suo fornitore non qualificato come esportatore abituale. La società è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro, mentre sono state compensate le spese dei giudizi di merito.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 1, lettere a) e b)
"cessioni all'esportazione"
Individua le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal territorio dell'Unione europea che, pur rilevanti ai fini IVA, sono qualificate come non imponibili. Tali operazioni alimentano il plafond dell'esportatore abituale.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 1, lettera c), e comma 2
"senza pagamento dell'imposta"
Consente ai fornitori di effettuare cessioni o prestazioni senza applicare l'IVA nei confronti di esportatori abituali che presentino la dichiarazione d'intento, ma non attribuisce al fornitore il diritto di utilizzare il plafond né consente a operazioni meramente interne verso esportatori abituali di alimentarlo.
D.L. n. 746 del 1983, art. 1, convertito dalla L. n. 17 del 1984
Subordina il riconoscimento della qualifica di esportatore abituale e l'utilizzo del plafond al superamento della soglia prevista rispetto al volume d'affari e limita l'utilizzo all'ammontare delle operazioni rilevanti effettuate nel periodo di riferimento.
L. n. 28 del 1997, art. 2
È richiamata nel quadro normativo relativo alla disciplina del plafond e dei soggetti autorizzati ad acquistare o importare senza applicazione dell'IVA.
Sesta direttiva IVA, artt. 15, nn. 1 e 3
Conferma il principio comunitario della non imponibilità delle cessioni di beni esportati fuori dal territorio comunitario, in quanto l'IVA deve gravare sui consumatori dell'Unione e non su quelli di Stati terzi.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 146-165
Riconduce alla disciplina armonizzata le esenzioni e le operazioni relative alle esportazioni e ai rapporti con Paesi terzi.
d.P.R. n. 633 del 1972, artt. 8-bis e 9
Individua ulteriori operazioni assimilate alle esportazioni o relative a servizi internazionali che possono concorrere, secondo la disciplina applicabile, alla formazione del plafond.
D.L. n. 331 del 1993, convertito in legge
Le operazioni intracomunitarie rilevanti possono concorrere alla qualificazione di esportatore abituale e alla formazione del plafond nei limiti previsti dalla legge.
Massime di principio
- Il plafond è un beneficio riservato all'esportatore abituale che ha effettuato operazioni di esportazione o assimilate rilevanti; non è un diritto trasferibile al fornitore che non possieda autonomamente i requisiti.
- Le operazioni effettuate verso un esportatore abituale ai sensi dell'art. 8, lettera c), sono non imponibili per il fornitore, ma non costituiscono esportazioni proprie del fornitore e quindi non alimentano il suo plafond.
- Per utilizzare il plafond occorre verificare sia la tipologia delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, sia il superamento della soglia percentuale prevista, sia i limiti quantitativi del plafond fisso o mobile adottato.
- La dichiarazione d'intento incide principalmente sulla riscossione dell'imposta: l'IVA non viene applicata al momento dell'acquisto, ma il debito fiscale e i requisiti sostanziali del beneficio devono comunque essere correttamente riferibili all'esportatore abituale.
- In assenza di effettive esportazioni, operazioni intracomunitarie o altre operazioni legalmente assimilate rilevanti, il soggetto non può qualificarsi come esportatore abituale soltanto perché vende beni o servizi ad altri esportatori abituali.
- L'utilizzo indebito del plafond può comportare il recupero dell'IVA non applicata e conseguenze sanzionatorie, salvo specifiche cause di non punibilità o regimi di tutela applicabili al caso concreto.
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