Sentenza n. 1151/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona Sezione Lavoro, 28.03.2024, n. 100.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, del 28 marzo 2024, n. 100, di condanna al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, del 28 marzo 2024, n. 100, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 803,16 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per il servizio svolto con contratti a tempo determinato. Ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è stato accolto. Rilevata l'assenza di contestazioni nel merito da parte del Ministero e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, il TAR ha ordinato all'amministrazione di eseguire la sentenza mediante accredito della somma dovuta entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, che dovrà provvedere in sostituzione entro i successivi 30 giorni. Il Ministero è stato condannato a pagare le spese di lite, liquidate in euro 500, oltre spese generali, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996, conv. dalla l. 30/1997
Constatati l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronuncia, mediante la corresponsione alla ricorrente della retribuzione professionale docenti, con l’accredito della somma corrispondente.
Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere al giudicato entro il termine fissato nella pronuncia.
Massime di principio
- Accertata l'inottemperanza dell'amministrazione a una sentenza di condanna pecuniaria e decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inottemperanza all'ordine di esecuzione del giudicato, il giudice può nominare un commissario ad acta, stabilendo un successivo termine per l'adempimento sostitutivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5796/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5797/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5799/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5794/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5795/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5798/2026 - Napoli, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →