Sentenza del 16/03/2017 n. 202 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto, per l'anno d'imposta 2007, la deduzione di costi e la detrazione dell'IVA relativa a tre fatture emesse dalla ditta xxx, ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. Secondo l'Ufficio, le indagini della Guardia di Finanza avevano dimostrato che la ditta emittente era priva dei beni e aveva emesso numerose fatture fittizie; pertanto, una volta forniti elementi indiziari sull'inesistenza delle operazioni, sarebbe spettato al contribuente dimostrarne l'effettiva realizzazione. La contribuente sosteneva invece l'infondatezza della pretesa e l'assenza di un proprio coinvolgimento fraudolento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. Ha precisato che una fattura formalmente regolare costituisce, in via generale, titolo per la deduzione del costo e la detrazione dell'IVA, ma che l'Ufficio può contestarne la veridicità anche mediante presunzioni semplici. In tal caso, però, deve prima fornire elementi concreti idonei a dimostrare l'inesistenza dell'operazione; solo dopo tale dimostrazione passa al contribuente l'onere di provare l'effettiva esecuzione della prestazione o cessione. Nel caso concreto, gli elementi dell'Amministrazione erano ritenuti insufficienti perché basati principalmente sulle irregolarità della ditta emittente e non accompagnati da ulteriori prove o indizi specifici nei confronti della contribuente. È stata inoltre valorizzata la documentazione acquisita nel procedimento penale e il decreto di archiviazione favorevole alla contribuente, valutati autonomamente dal giudice tributario. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 116 c.p.c.
Il giudice tributario, nell'esercizio dei propri poteri autonomi di valutazione ex art. 116 c.p.c., è comunque legittimato a valutare il materiale probatorio proveniente dal procedimento penale.
Il giudice tributario può valutare liberamente il materiale probatorio proveniente da un procedimento penale, compresi provvedimenti di archiviazione o proscioglimento, purché ne apprezzi autonomamente la rilevanza ai fini fiscali.
Massime di principio
- In presenza di fatture formalmente regolari, l'Amministrazione deve fornire elementi concreti, anche presuntivi, che dimostrino l'inesistenza oggettiva delle operazioni; non è sufficiente richiamare genericamente le irregolarità o l'inaffidabilità del soggetto emittente.
- Quando l'Ufficio dimostra adeguatamente che le operazioni potrebbero essere fittizie, l'onere passa al contribuente, che deve provare l'effettiva cessione di beni o prestazione di servizi con elementi sostanziali, non limitandosi a fatture, scritture contabili formalmente regolari o pagamenti tracciati.
- La qualifica dell'emittente come possibile società cartiera costituisce un indizio rilevante, ma deve essere collegata da ulteriori elementi alla specifica operazione contestata e al contribuente interessato.
- Se l'operazione è realmente inesistente, non può essere invocata la buona fede del cessionario o committente, poiché questi dovrebbe sapere se ha effettivamente ricevuto il bene o il servizio.
- Le risultanze del procedimento penale non vincolano automaticamente il giudice tributario, ma possono costituire prova o elemento presuntivo se sono esaminate autonomamente nel giudizio fiscale.
- La valutazione dell'onere probatorio deve essere concreta e bilanciata: l'Amministrazione deve prima superare la presunzione derivante dalla fattura, mentre il contribuente deve poi dimostrare la realtà economica dell'operazione con documentazione sostanziale e coerente.
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