Cassazione Penale, Sentenza n. 21848/2025 del 10/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva riconosciuto l'indennizzo per ingiusta detenzione solo per il primo periodo cautelare (misura disposta il 12/06/2017 e poi annullata dal Tribunale del Riesame) e lo aveva invece escluso con riferimento al secondo periodo cautelare (disposto il 02/02/2019 in seguito alla condanna di primo grado), ritenendo per quest'ultimo sussistenti profili di colpa grave/dolo ostativi alla riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. Il ricorrente deduceva la violazione di legge e vizio motivazionale in quanto la pronuncia assolutoria era fondata sul medesimo materiale probatorio che aveva giustificato la misura iniziale e la successiva condanna di primo grado, per cui non sarebbe stato logico utilizzare gli stessi fatti per escludere l'indennizzo relativo al secondo periodo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la distinzione operata dal giudice della riparazione: indennizzo riconosciuto per il primo periodo in quanto sussisteva ingiustizia formale (misura annullata per carenza di gravi indizi) mentre per il secondo periodo è legittima l'esclusione dell'indennizzo poiché il giudice della riparazione ha valutato, ex ante alla data del secondo titolo cautelare (febbraio 2019), la condotta del ricorrente nel contesto della faida tra i clan e ha ritenuto sussistenti profili di colpa grave/contiguità con finalità 'ndranghetistiche tali da escludere il diritto alla riparazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese del Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Comma 1: "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile ... ha diritto a un'equa riparazione ... qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"; richiamato anche il comma 2 sulla ingiustizia formale
La Corte distingue tra ingiustizia formale (comma 2, quando la misura è stata annullata per carenza di gravi indizi e ciò limita l'accertamento della colpa) e ingiustizia sostanziale (quando il giudice della riparazione può valutare ex ante la condotta e rilevare dolo o colpa grave che escludono l'indennizzo). Il giudice della riparazione valuta d'ufficio se l'interessato abbia dato causa alla detenzione per dolo o colpa grave.
art. 616 cod. proc. pen.
previsto per il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di soccombenza non esente da colpa
Norma utilizzata per disporre il pagamento di una somma a carico del ricorrente alla Cassa delle Ammende in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso e della condanna alle spese.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra ingiustizia formale e ingiustizia sostanziale: se la misura è stata annullata "ah origine" per carenza di gravi indizi (ing. formale) il giudice della riparazione non può valutare pienamente profili di colpa che avrebbero inciso sulla efficacia causale della misura; se invece si tratta di ingiustizia sostanziale il giudice può esaminare ex ante la condotta e rilevare dolo o colpa grave.
- Il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma e d'ufficio sulla sussistenza di dolo o colpa grave, diversa dall'accertamento penale: l'assoluzione nel processo penale non impedisce automaticamente che la stessa condotta sia ritenuta, nel procedimento di riparazione, sintomatica di colpa grave o contiguità criminale.
- La riutilizzazione degli stessi fatti valutati nel processo penale non è di per sé illegittima: possono essere considerati ai fini della riparazione se dalle emergenze investigative risultano, secondo il parametro ex ante, elementi che evidenziano contiguità o condotte colpose inescusabili.
- Per escludere l'indennizzo è necessario provare dolo o colpa grave: non basta la mera partecipazione a un contesto criminale, ma comportamenti indicativi di contiguità, prevedibilità delle conseguenze per la vittima o macroscopica imprudenza possono integrare la causa impeditiva.
- Se la riparazione è riconosciuta solo per una parte del periodo detentivo, il giudice deve motivare separatamente la valutazione per ciascun arco temporale, applicando i parametri distinti previsti dalla giurisprudenza per i casi di misura annullata e per i casi di ingiustizia sostanziale.
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