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Ordinanza

Ordinanza n. 2033/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto cat.A 12\Imm.\25 prot. n. 166 adottato il 11.08.2025 dal Questore della Provincia di Caserta e notificato al ricorrente in data 01.05.2026, con il quale è stato disposto il diniego dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in motivi di lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202604382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per motivi di lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Caserta che ha respinto l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in motivi di lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha contestato, per quanto emerge dall’ordinanza, l’erronea esclusione del requisito alloggiativo, dimostrando di aver presentato la domanda quando disponeva di una dichiarazione di ospitalità presso il centro di accoglienza nel quale dimorava. Ha inoltre dedotto la rilevanza della mancata acquisizione del parere della competente Direzione generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e l’illegittimità del diniego per non avere l’Amministrazione procedente esercitato autonomamente il proprio potere valutativo secondo criteri di ragionevolezza e non sproporzione. Ha infine rappresentato il proprio inserimento sociale e lavorativo, fornendo un principio di prova mediante contratto di lavoro, proroga, modello UNILAV e documentazione relativa all’alloggio.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo, all’esito della sommaria cognizione propria della fase cautelare, ravvisabili i presupposti per la tutela richiesta. In particolare, ha ritenuto che il requisito alloggiativo apparisse sussistente al momento della presentazione dell’istanza, sulla base della dichiarazione di ospitalità presso il centro di accoglienza. Ha affermato che la mancata acquisizione del parere della Direzione generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali non può gravare negativamente sul richiedente, trattandosi di un apporto endoprocedimentale la cui acquisizione costituisce compito dell’Amministrazione procedente e non onere dell’istante. La mancata acquisizione del parere, inoltre, non impedisce all’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza mediante un autonomo giudizio fondato sui criteri di ragionevolezza e non sproporzione. Il TAR ha attribuito rilievo lesivo al mancato esercizio di tale autonoma valutazione, anche considerando il principio di prova dell’inserimento sociale e lavorativo del ricorrente. È stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 6 luglio 2027 e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda e della tutela cautelare collegiale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella procedura di conversione del permesso di soggiorno per minore età, il requisito alloggiativo deve essere valutato con riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione dell’istanza; la dichiarazione di ospitalità presso il centro di accoglienza può rilevare ai fini della sua dimostrazione.
  • La mancata acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Direzione generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali non può essere imputata al richiedente né determinare, di per sé, il rigetto dell’istanza, quando l’acquisizione del parere costituisce compito dell’Amministrazione procedente.
  • L’assenza del parere endoprocedimentale non esonera l’Amministrazione dal dovere di esaminare e decidere l’istanza: essa deve esercitare un’autonoma valutazione secondo criteri di ragionevolezza e non sproporzione.
  • Nella valutazione della conversione del permesso di soggiorno per minore età assumono rilievo, almeno in sede cautelare, gli elementi che forniscano un principio di prova dell’inserimento sociale e lavorativo dell’istante, quali il contratto di lavoro, la relativa proroga, il modello UNILAV e la documentazione alloggiativa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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