Cassazione Civile, Ordinanza n. 18261/2026 del 06/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il saldo passivo di un conto corrente acceso presso un istituto di credito, poi revocato in primo grado. In appello la società che si assume cessionaria del credito ha visto dichiarare inammissibile il gravame principale, mentre è stata ritenuta inefficace l’impugnazione incidentale tardiva della controparte. Nel ricorso per cassazione la società cessionaria ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla prova della titolarità del credito ceduto in blocco, sostenendo che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione ex art. 58 t.u.b. fosse sufficiente a dimostrare l’inclusione del credito azionato; 2) violazione delle norme sulla cessione del credito e sul pagamento al creditore apparente; 3) ulteriore violazione delle norme sulla cessione e sulla prova; 4) violazione delle norme processuali e sulla normativa antiusura, lamentando la mancata considerazione di profili ulteriori. La Corte ha ritenuto che i primi motivi fossero inammissibili perché prospettavano questioni non trattate dalla sentenza impugnata e non adeguatamente indicate come già dedotte in appello; inoltre, ha osservato che la Corte territoriale aveva accertato in fatto che il credito di conto corrente non rientrava nel pacchetto ceduto, riferito a crediti da finanziamento ipotecario e/o chirografario. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché investiva questioni assorbite.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condiviso la proposta del consigliere relatore, ritenendo corretta la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione della società ricorrente a far valere il credito, poiché non risultava provata l’inclusione del credito di conto corrente nella cessione in blocco. Sono state poste le spese a carico della ricorrente ed è stata applicata la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ulteriori oneri di legge, incluso l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
La Corte richiama la procedura camerale e le conseguenze in tema di spese e condanna accessoria quando il ricorso è definito con inammissibilità in sede di proposta del consigliere.
art. 58 t.u.b.
Nella cessione in blocco dei crediti bancari, l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può essere sufficiente a provare la titolarità del credito del cessionario solo se gli elementi indicati consentono di individuare senza incertezze i rapporti ceduti; la verifica dell’idoneità dell’avviso è riservata al giudice di merito.
l. n. 130/1999
È richiamata nel quadro normativo relativo alla cessione in blocco dei crediti e alla prova della loro individuazione.
art. 2697 c.c.
È evocato come norma sulla ripartizione dell’onere della prova in ordine alla titolarità del credito azionato e alla sua inclusione nella cessione.
art. 115 c.p.c.
È richiamato con riguardo alla deduzione della violazione del principio di prova e alla contestazione del materiale istruttorio valutato dal giudice di merito.
art. 111 c.p.c.
È richiamato in relazione alla successione a titolo particolare nel diritto controverso, che presuppone la prova del trasferimento del credito azionato.
art. 1189 c.c.
È invocato dalla ricorrente ma la censura è ritenuta estranea al decisum e quindi inammissibile.
art. 1260 c.c.
È richiamato sulla cessione del credito, ma la doglianza è dichiarata inammissibile perché nuova o comunque estranea alla decisione impugnata.
art. 1262 c.c.
È richiamato dalla ricorrente in tema di cessione del credito, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
art. 132 c.p.c.
È invocato per denunciare un vizio di motivazione apparente o mancante, ma la Corte reputa il motivo inammissibile perché attiene a questioni assorbite.
art. 117 t.u.b.
È richiamato nel quarto motivo, che viene dichiarato inammissibile.
l. n. 108 del 1996
È richiamata nel quarto motivo, ritenuto inammissibile, in tema di usura.
art. 96 c.p.c.
La Corte applica la condanna per responsabilità aggravata e le correlate statuizioni accessorie in caso di ricorso inammissibile.
d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per il raddoppio/ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
l. n. 228 del 2012
È richiamata quale norma di modifica del regime del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nella cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 t.u.b., la prova della titolarità del credito può essere fornita anche mediante l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma solo se la descrizione per categorie consente di individuare con certezza il singolo rapporto; in mancanza, la questione resta rimessa al giudice di merito.
- In cassazione non è consentito introdurre questioni nuove o non trattate nella sentenza impugnata senza indicare specificamente dove esse siano state dedotte nei gradi di merito; in difetto, la censura è inammissibile per novità.
- Il ricorso per cassazione non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o per sostituire alla ricostruzione fattuale del giudice di merito una diversa lettura delle prove.
- Le censure che colpiscono capi di decisione già assorbiti sono inammissibili, perché la Corte di cassazione non è chiamata a pronunciarsi su questioni non esaminate nel merito dalla sentenza impugnata.
- La successione a titolo particolare nel diritto controverso presuppone la prova dell’effettivo trasferimento del credito azionato; se tale prova manca o, anzi, risulta esclusa dal giudice di merito, difetta la legittimazione del preteso cessionario a proseguire il giudizio.
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