Ordinanza n. 15766/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Interno sulla conclusione della procedura di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS- e per l’accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Interno di provvedere mediante adozione di un provvedimento espresso sulla domanda predetta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell'Interno sulla conclusione della procedura di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Interno sulla conclusione della procedura di concessione della cittadinanza italiana e dell'obbligo ministeriale di adottare un provvedimento espresso. Il TAR ha rilevato dubbi preliminari circa l'ammissibilità del ricorso, poiché esso potrebbe riguardare sostanzialmente l'esecuzione di una pronuncia resa da un altro TAR e/o sussistere l'incompetenza territoriale del TAR Lazio; non risulta ancora definita la questione.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda principale. Rilevata l'impossibilità di preavvisare in udienza, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., i seri dubbi di ammissibilità, ha assegnato alle parti 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitate alla questione dell'eventuale natura di giudizio di ottemperanza rispetto a una pronuncia di altro TAR e/o dell'incompetenza territoriale. Ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio indicata nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
Considerato che all’udienza camerale odierna non è stato possibile, stante l’assenza del difensore della parte ricorrente, dare preavviso, ai sensi dell’art. 73 CPA, dell’esistenza di seri dubbi in ordine alla ammissibilità del ricorso che, sostanzialmente, concerne l’esecuzione di pronuncia di altro TAR e/o all’incompetenza territoriale di questo TAR a pronunciarsi sulla vicenda contenziosa,
Quando emergono d'ufficio seri dubbi di ammissibilità, il giudice deve sottoporli al contraddittorio; se non è possibile farlo in udienza, può assegnare alle parti un termine per memorie prima di decidere.
Massime di principio
- Se il giudice rileva seri dubbi d'ufficio sull'ammissibilità del ricorso e non può darne avviso alle parti in udienza, può assegnare un termine per memorie sulla specifica questione prima di procedere alla decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 8 ott 2026Ordinanza n. 1022/2026 - Latina, Sezione 2
- Ordinanza · 8 ott 2026Ordinanza n. 399/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 8 ott 2026Ordinanza n. 139/2026 - Potenza, Sezione 1
- Ordinanza · 8 ott 2026Ordinanza n. 4500/2026 - Milano, Sezione 3
- Ordinanza · 8 ott 2026Ordinanza n. 1331/2026 - Brescia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 ott 2026Ordinanza n. 1333/2026 - Brescia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →