Accordo 27296 del 14/09/2026
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).Supplemento 5 alla Serie 05 di Emendamenti al Regolamento n.41"Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei motocicli per quanto riguarda il rumore ".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Direzione generale per la Motorizzazione comunica agli uffici competenti e agli operatori del settore che il 2 ottobre 2026 entrerà in vigore il supplemento 5 alla serie 05 di emendamenti al Regolamento n. 41, adottato nell’ambito dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958. Il Regolamento disciplina le prescrizioni uniformi per l’omologazione dei motocicli con riguardo al rumore. Il supplemento non comporta l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione.
Comunicazione dell’entrata in vigore del supplemento 5 alla serie 05 di emendamenti al Regolamento ONU n. 41 sui requisiti acustici per l’omologazione dei motocicli.
Entrata in vigore del supplemento al Regolamento ONU n. 41 sui motocicli
La Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica agli uffici territoriali, agli organismi tecnici, alle amministrazioni interessate di alcune Regioni e Province autonome e alle associazioni rappresentative dei costruttori e degli operatori del settore veicoli l’entrata in vigore di un emendamento adottato nell’ambito dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958. L’atto costituisce una comunicazione amministrativa di aggiornamento in materia di omologazione internazionale dei veicoli, non un accordo bilaterale o un accordo di programma tra amministrazioni.
Parti e destinatari
La comunicazione proviene dalla Direzione generale per la Motorizzazione, Divisione 2 – Normative ed Accordi Internazionali. È indirizzata alle Direzioni generali territoriali, agli uffici della motorizzazione civile, ai centri prova e agli organismi tecnici indicati, nonché alle strutture competenti della Regione Siciliana, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, delle Province autonome di Bolzano e Trento e della Regione Valle d’Aosta. È inoltre trasmessa all’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino e, per conoscenza, agli uffici centrali del MIT e alle principali associazioni di categoria e organizzazioni rappresentative del comparto automobilistico, motociclistico, della componentistica e dei sistemi di alimentazione.
Base normativa e oggetto
Il riferimento è l’Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore, concluso a Ginevra il 20 marzo 1958. Nell’ambito di tale Accordo, la comunicazione riguarda il supplemento 5 alla serie 05 di emendamenti al Regolamento n. 41, intitolato "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei motocicli per quanto riguarda il rumore".
Il testo dell’emendamento è identificato dal documento ECE/TRANS/WP29/2026/4. La Direzione generale precisa che la comunicazione fa seguito alla precedente nota prot. n. 35190 del 1° dicembre 2025.
Decorrenza
Il supplemento 5 alla serie 05 di emendamenti entrerà in vigore il 2 ottobre 2026. La data determina l’applicabilità internazionale del supplemento secondo il quadro dell’Accordo del 1958 e del relativo Regolamento.
Effetti sull’omologazione
La Direzione generale chiarisce che, trattandosi di un supplemento, l’entrata in vigore non comporta l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. Ne consegue che l’informazione amministrativa relativa alla nuova disciplina deve essere distinta dall’eventuale indicazione della serie riportata nei numeri di omologazione già rilasciati o da rilasciare.
Disponibilità del testo
Il testo dell’emendamento ECE/TRANS/WP29/2026/4 è disponibile in lingua inglese sul sito della United Nations Economic Commission for Europe, nella sezione dedicata alle riunioni e ai documenti, con riferimento alla sessione di marzo 2026. La comunicazione non riporta il contenuto tecnico puntuale delle modifiche introdotte dal supplemento, ma ne rende nota la decorrenza e fornisce il riferimento documentale per la consultazione.
Paesi adottanti
La nota aggiorna l’elenco dei Paesi che adottano il Regolamento n. 41. Tra i soggetti indicati figurano l’Italia, contrassegnata con il codice E3, e l’Unione europea, contrassegnata con il codice E42. L’elenco comprende inoltre Stati europei e non europei, tra cui Germania, Francia, Paesi Bassi, Svezia, Belgio, Spagna, Regno Unito, Austria, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Romania, Polonia, Portogallo, Grecia, Irlanda, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Estonia, Repubblica Moldova, Bosnia ed Erzegovina, Lettonia, Bulgaria, Lituania, Turchia, Macedonia del Nord, Giappone, Australia, Uzbekistan, Ucraina, Cipro, Malta, Malesia, Albania, Armenia, Montenegro, Georgia, Egitto, Nigeria, Pakistan, Uganda, Filippine e Kirghizistan.
Implicazioni operative
Gli uffici della motorizzazione e gli organismi coinvolti nei procedimenti di omologazione devono considerare la decorrenza del 2 ottobre 2026 nell’applicazione del Regolamento n. 41. I costruttori, gli importatori, i fabbricanti di motocicli e gli operatori della componentistica devono fare riferimento al testo dell’emendamento per verificare gli eventuali requisiti tecnici applicabili in materia di emissioni sonore. La nota, tuttavia, non specifica procedure nazionali aggiuntive, termini per adeguamenti, regimi transitori o effetti su omologazioni già rilasciate, salvo chiarire che non deve essere aggiornata l’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione.
Punti principali
Base internazionale
La comunicazione riguarda l’Accordo relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore, concluso a Ginevra il 20 marzo 1958.
Entrata in vigore
Il supplemento 5 alla serie 05 di emendamenti al Regolamento n. 41 entrerà in vigore il 2 ottobre 2026.
Oggetto del Regolamento n. 41
Il Regolamento n. 41 stabilisce prescrizioni uniformi per l’omologazione dei motocicli relativamente al rumore.
Effetti sul numero di omologazione
Trattandosi di un supplemento, l’entrata in vigore non implica l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione.
Testo dell’emendamento e Paesi adottanti
Il testo dell’emendamento ECE/TRANS/WP29/2026/4 è disponibile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione relativa alle riunioni e ai documenti della sessione di marzo 2026. La comunicazione riporta inoltre l’elenco aggiornato dei Paesi adottanti il Regolamento n. 41, tra cui l’Italia, l’Unione europea, numerosi Stati europei e altri Stati extraeuropei.
Come è indicizzato
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