Regolamento (UE) 2016/1140
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 della Commissione, dell'8 luglio 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione uniforme, nella nomenclatura combinata, di due prodotti autoriscaldanti per il sollievo dal dolore: un cerotto e una cintura. Entrambi sono ricondotti al codice NC 3824 90 96, in quanto la funzione di generazione di calore dovuta alla reazione esotermica conferisce loro il carattere essenziale di preparazioni della voce 3824. Il regolamento prevede inoltre un periodo transitorio di tre mesi per poter continuare a invocare eventuali informazioni tariffarie vincolanti non conformi.
Classificazione doganale nella nomenclatura combinata di talune merci autoriscaldanti destinate ad alleviare il dolore, con indicazione del codice NC applicabile.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione, ai fini doganali e tariffari nell'Unione europea, delle merci descritte nell'allegato: un cerotto autoriscaldante e una cintura autoriscaldante intesi ad alleviare il dolore. Vincola gli Stati membri quanto alla classificazione delle merci identiche o riconducibili alle descrizioni dell'allegato; non disciplina in generale altri prodotti diversi da quelli espressamente elencati. Rileva inoltre per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) già rilasciate per tali merci, che se non conformi possono essere invocate per un periodo transitorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 della Commissione interviene per garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata nell'Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2658/87 e del codice doganale dell'Unione. Esso riguarda due prodotti autoriscaldanti destinati ad alleviare il dolore e ne fissa la classificazione doganale vincolante.
Contesto e base giuridica
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare dell'articolo 57, paragrafo 4, e dell'articolo 58, paragrafo 2. Nei considerando si precisa che, per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, occorre individuare la corretta classificazione delle merci descritte nell'allegato, in coerenza con le regole generali di interpretazione della nomenclatura.
Ambito materiale della classificazione
L'allegato contempla due prodotti:
- un cerotto autoriscaldante inteso ad alleviare il dolore, adesivo e applicabile sulla pelle;
- una cintura autoriscaldante intesa ad alleviare il dolore, non adesiva ma fissata mediante striscia autoadesiva.
Entrambi sono costituiti da materiale sintetico morbido e contengono dischi che, a contatto con l'aria, generano calore grazie a una reazione esotermica. I dischi contengono polvere di ferro, carbone, sale e acqua.
Regola di classificazione e codice NC applicabile
Per entrambi i prodotti il regolamento indica il codice NC 3824 90 96. La motivazione è che i dischi interni funzionano come fonte di calore mediante reazione esotermica, attribuendo al prodotto il carattere essenziale di preparazione della voce 3824, secondo le regole generali 1, 3 b) e 6 della nomenclatura combinata.
Il testo esclude espressamente la classificazione come benda o prodotto analogo della voce 3005.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Il regolamento tutela il legittimo affidamento dei titolari di informazioni tariffarie vincolanti non conformi: tali informazioni possono continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. La previsione richiama l'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi, con effetto uniforme in ambito doganale su tutto il territorio dell'Unione.
Disposizioni principali
Classificazione delle merci nell'allegato
L'articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata siano classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2. Nell'allegato, sia il cerotto autoriscaldante sia la cintura autoriscaldante sono classificati nel codice NC 3824 90 96.
Motivazione della classificazione
L'allegato richiama l'applicazione delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata. La classificazione deriva dal fatto che i dischi contenuti nei prodotti, reagendo all'aria con reazione esotermica, costituiscono la fonte di calore che conferisce al prodotto il carattere essenziale di preparazione della voce 3824; per questo i prodotti non sono considerati bende o prodotti analoghi della voce 3005.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
L'articolo 2 stabilisce che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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