Sentenza n. 5801/2026 - Napoli, Sezione 6
per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento sulla richiesta (assunta al prot. dell’ente con il n. 5160 del 13.2.2026) per il rilascio della attestazione del silenzio-assenso formatosi, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis della legge n. 241 del 1990, sull’istanza per il rilascio di un permesso di costruire presentata in data 6.11.2024 e assunta al protocollo n. 2240, per “l’ampliamento volumetrico, inferiore al 10% della volumetria esistente, modifica prospetti interni ed esterni” di un’unità immobiliare in Bacoli alla via P.P. Pasolini, distinta al N.C.E.U. di codesto Comune al F.14 P.lla 478 Sub. 34-35 e 109 nonché per l’accertamento del diritto ad ottenere, ai sensi della L. 241/90, l'attestazione del decorso dei termini e dell'avvenuta formazione del silenzio-assenso e la conclusione del procedimento per la richiesta attestazione entro un termine non superiore a trenta giorni, con contestuale nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune sulla richiesta di attestazione della formazione del silenzio-assenso su un'istanza di permesso di costruire; nelle more del giudizio è stato rilasciato il permesso di costruire espresso n. 6/2026
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato il 6 novembre 2024 un'istanza di permesso di costruire per un ampliamento volumetrico inferiore al 10% e la modifica dei prospetti di un'unità immobiliare, intervento già munito di autorizzazione paesaggistica del 21 novembre 2019. Dopo una richiesta comunale di integrazioni del 27 dicembre 2024, riscontrata il 16 febbraio 2025, il 13 febbraio 2026 aveva chiesto l'attestazione del decorso dei termini e della formazione del silenzio-assenso, senza ricevere risposta. Con il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 2 e 20, comma 2-bis, l. 241/1990 e dell'art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001, nonché sviamento e carenza istruttoria: sosteneva che il rilascio dell'attestazione fosse vincolato e dovuto in presenza del decorso dei termini, anche a prescindere dalla conformità sostanziale dell'intervento. Con il secondo motivo denunciava la violazione delle medesime norme e dei principi di certezza del diritto, buona fede e leale collaborazione, sostenendo che la possibilità di produrre una dichiarazione sostitutiva non eliminasse l'obbligo comunale di rilasciare l'attestazione, anche in ragione della disciplina speciale edilizia. Chiedeva la declaratoria di illegittimità del silenzio, l'ordine di provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune aveva eccepito genericamente inammissibilità, improcedibilità e infondatezza; in corso di causa ha poi chiesto ulteriori integrazioni e rilasciato il permesso di costruire espresso n. 6/2026 per le opere richieste.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito i due motivi di ricorso: nel corso del giudizio il Comune ha rilasciato il permesso di costruire espresso n. 6/2026 per le medesime opere, attribuendo al ricorrente il bene della vita perseguito e definendo il procedimento edilizio. Tale provvedimento ha rimosso l'inerzia e ha soddisfatto l'interesse sostanziale in misura superiore rispetto alla richiesta di attestazione, che aveva funzione ricognitiva e strumentale a conseguire certezza circa la possibilità di eseguire l'intervento. Poiché le parti hanno concordemente riconosciuto la piena soddisfazione della pretesa e chiesto la cessazione della materia del contendere, il Collegio l'ha dichiarata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La norma prevede che, «qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere».
La cessazione della materia del contendere richiede la piena soddisfazione della pretesa del ricorrente, ossia il conseguimento del bene della vita perseguito; nel giudizio contro il silenzio ciò ricorre quando l'Amministrazione adotta in corso di causa un provvedimento che definisce il procedimento e soddisfa integralmente l'interesse sostanziale.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Secondo un consolidato indirizzo, l'istituto si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. per il grado di soddisfazione dell'interesse leso poiché, mentre la sopravvenuta carenza di interesse opera quando la sopravvenienza non soddisfa integralmente il ricorrente, ma determina comunque l'inutilità della pronuncia, la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo dell'Amministrazione si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato.
La sopravvenuta carenza di interesse presuppone che la sopravvenienza renda inutile la pronuncia senza soddisfare integralmente il ricorrente; la cessazione della materia del contendere presuppone invece il conseguimento pieno dell'utilità sostanziale domandata.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la cessazione della materia del contendere ricorre quando l'Amministrazione adotta in corso di causa un provvedimento che definisce il procedimento e soddisfa integralmente l'interesse sostanziale azionato, attribuendo il bene della vita perseguito.
- La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse perché presuppone la piena soddisfazione della pretesa; la mera inutilità della pronuncia, senza integrale soddisfazione dell'interesse leso, comporta invece la sopravvenuta carenza di interesse.
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