Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2071/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della nota della Divisione Gestione Carriere Studenti dell'Università degli Studi della Campania "-OMISSIS-", prot. n. -OMISSIS-, a firma del Dirigente Dott.-OMISSIS- con la quale è stata rigettata l'istanza di trasferimento per gravi motivi di salute presentata, dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 9, comma 3, R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

Giustizia amministrativa202604186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento universitario per gravi motivi di salute

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la nota della Divisione Gestione Carriere Studenti dell’Università con cui è stata rigettata l’istanza di trasferimento presentata ai sensi dell’art. 9, comma 3, R.D. n. 1269/1938. Dal testo emerge che la domanda cautelare era fondata sulla contestazione del diniego e sui gravi motivi di salute posti a base della richiesta di trasferimento. Il TAR ha dato atto di precedenti decisioni della stessa Sezione su casi analoghi e dell’adesione all’orientamento negativo espresso dal Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3737/2025.

La decisione

Il TAR ha ritenuto la propria giurisdizione e competenza, ma ha respinto la domanda cautelare, non concedendo la sospensione dell’efficacia del diniego impugnato. La motivazione è estremamente sintetica e richiama precedenti sentenze della Sezione su casi analoghi e l’orientamento negativo del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3737/2025. Nonostante il passaggio motivazionale secondo cui il ricorso appariva sostenuto da idoneo fumus di fondatezza, il dispositivo ha respinto la domanda cautelare; il testo non chiarisce ulteriormente le ragioni della prevalenza degli elementi ostativi alla sospensione né contiene una decisione definitiva sul merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 3, R.D. 4 giugno 1938, n. 1269

    istanza di trasferimento per gravi motivi di salute

    La disposizione è indicata quale base normativa dell’istanza di trasferimento universitario presentata dalla ricorrente.

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute

    Giustifica l’oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    dati idonei a rivelare lo stato di salute

    Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute

    Concorre a fondare la misura di oscuramento dei dati sanitari.

  • art. 9, comma 3, R.D. 4 giugno 1938, n. 1269

    La norma è richiamata come fondamento sostanziale della richiesta di trasferimento per gravi motivi di salute.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la domanda di sospensione di un diniego di trasferimento universitario per gravi motivi di salute deve essere valutata alla luce dei presupposti cautelari di cui all’art. 55 c.p.a., tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali formatisi su casi analoghi.
  • Il richiamo a precedenti della medesima Sezione e all’orientamento del Consiglio di Stato può costituire, secondo quanto emerge dall’ordinanza, il fondamento sintetico della decisione cautelare in una controversia analoga.
  • Quando il provvedimento contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute, la diffusione deve avvenire con oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi o informativi relativi alla salute, in applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.