Cassazione Penale, Sentenza n. 20455/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la condanna per ricettazione, denunciando in particolare la nullità per violazione dell'art. 601 cod. proc. pen.: il decreto di citazione per il giudizio di appello, fissato per il 7 aprile 2025, era stato notificato al difensore solo il 27 marzo 2025, quindi con un termine inferiore ai quaranta giorni previsti. Il difensore ha altresì rilevato che l'avviso relativo alla richiesta di discussione orale formulata dal Procuratore generale il 14 marzo 2025 non era stato inviato al suo indirizzo PEC, configurando ulteriore vizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la notifica del decreto di citazione era avvenuta in violazione dell'art. 601 cod. proc. pen. (termine dei 40 giorni), e, considerata la natura processuale dell'eccezione e la tempestività dell'eccezione, ha qualificato il vizio come nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. Conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. La decisione è stata resa il 05/05/2026.
Norme richiamate
art. 601 cod. proc. pen.
almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori (comma 5)
La Corte ha ritenuto che la mancata notifica almeno 40 giorni prima costituisce vizio tale da determinare nullità a regime intermedio; la normativa sul termine dei 40 giorni è applicabile al caso concreto in quanto riferita alle impugnazioni proposte dopo il 1° luglio 2024.
art. 178 cod. proc. pen., lett. c)
nullità a regime intermedio
La Corte ha qualificato il vizio come nullità a regime intermedio e, ai sensi della disciplina, ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamata dal difensore come norma violata per omissione di valutazione dell'istanza di rinvio; la Corte ha comunque fondato la decisione sulla violazione dell'art. 601 e sulla tempestiva eccezione del difensore.
art. 34, comma 1, lett. g) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La modifica normativa ha introdotto il termine di 40 giorni per la comparizione nei giudizi di appello; la Corte ha rilevato che tale disciplina è applicabile alle impugnazioni proposte dopo il 1° luglio 2024 e quindi al caso di specie.
Massime di principio
- La notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello deve avvenire almeno 40 giorni prima della data fissata: la violazione di tale termine può costituire nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p.
- La nullità a regime intermedio, quando tempestivamente eccepita, può comportare l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio e la trasmissione degli atti ad altra sezione del giudice d'appello.
- L'eccezione di nullità per irregolarità di notifica deve essere sollevata tempestivamente dal difensore; la prova delle notifiche (PEC, ricevute) è fondamentale per difendere i diritti dell'imputato.
- Occorre verificare sempre l'applicabilità delle modifiche legislative (es. d.lgs. 150/2022): alcune disposizioni possono trovare applicazione solo per impugnazioni proposte dopo una certa data (qui: 1° luglio 2024).
- La mancata comunicazione di atti o avvisi rilevanti (ad es. richiesta di discussione orale) al difensore via PEC può costituire ulteriore motivo di nullità da valutare insieme alla tempestività delle eccezioni.
- Se il Pubblico Ministero in Cassazione chiede l'annullamento senza rinvio, la Corte di Cassazione può accogliere tale richiesta se riscontrata la nullità e i presupposti per l'annullamento senza rinvio sono presenti.
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