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Sentenza

Sentenza del 11/02/2015 n. 1200 - Comm. Trib. Prov. Milano

IRES - Accantonamenti indennità di fine rapporto - Deducibilità - Requisiti - Atto anteriore all'inizio del rapporto - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La deducibilità degli accantonamenti è stata riconosciuta, purché risulti che l'obbligo di corrispondere l'indennità fosse previsto contrattualmente prima della maturazione del primo accantonamento. La sentenza esclude quindi che la normativa imponga necessariamente un documento separato, specifico e munito di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità ai fini IRES degli accantonamenti per indennità di fine rapporto ai sensi dell'art. 105 del d.P.R. 917/1986. La questione è se, per poter dedurre tali accantonamenti, sia necessario dimostrare l'esistenza di uno specifico atto contrattuale avente data certa anteriore all'inizio del rapporto di lavoro. Il principio affermato è che l'indennità deve essere prevista da un contratto stipulato prima dell'inizio del rapporto o in prossimità di esso e comunque prima della maturazione del primo accantonamento, ma non è indispensabile un atto autonomo e specifico con data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Norme richiamate

  • Art. 105 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Ai fini della deducibilità degli accantonamenti delle indennità di fine rapporto

    La norma richiede che l'obbligo relativo all'indennità risulti da un contratto stipulato prima dell'inizio del rapporto o in prossimità di tale momento e, comunque, prima che maturi il primo accantonamento. Non impone tuttavia necessariamente l'esistenza di un atto specifico e autonomo con data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Massime di principio

  • Per dedurre fiscalmente gli accantonamenti per indennità di fine rapporto, è essenziale che l'obbligo di corrisponderli sia previsto da un accordo contrattuale anteriore alla maturazione del primo accantonamento.
  • La prova dell'accordo non deve necessariamente consistere in un documento autonomo con data certa anteriore all'assunzione; possono essere rilevanti anche altri elementi idonei a dimostrare la tempestiva previsione contrattuale dell'indennità.
  • Un atto stipulato dopo la maturazione dei primi accantonamenti può non essere sufficiente a fondare retroattivamente la deducibilità, se non viene dimostrato che l'obbligo esisteva già in precedenza.
  • In situazioni analoghe, occorre verificare la data e il contenuto del contratto, la prossimità temporale all'inizio del rapporto e l'assenza di accantonamenti anteriori alla previsione dell'obbligo.

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