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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21913/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per rapina aggravata e lesioni personali aggravate (fatti del 24/1/2025). Il difensore deduceva violazione dell'art. 309, commi 5 e 8, cod. proc. pen. per mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame relativa al proprio assistito, lamentando di aver ricevuto la PEC solo con riguardo al coindagato Robles Villavicencio Joel Alexander e non per la posizione di Mauriello

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha accertato che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in relazione a Giuseppe Mauriello è stata regolarmente effettuata il 29/1/2025 alle ore 13:22 a mezzo PEC con esito positivo di consegna e accettazione. Perciò il motivo di nullità era infondato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. È stata altresì disposta la trasmissione di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p., non essendo la decisione idonea a determinare la rimessione in libertà

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la normativa sulla comunicazione/fissazione dell'udienza di riesame sia stata ottemperata mediante PEC e che la regolare notifica esclude la nullità dell'ordinanza impugnata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    comma 1-ter (e richiamo al comma 1-bis)

    Imposto l'obbligo di trasmettere la copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non determina la rimessione in libertà, affinché si provveda agli adempimenti relativi alla detenzione

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri per valutare la sussistenza di profili di colpa ai fini della condanna alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • La notifica via PEC, se risultante con esito positivo di consegna e accettazione, è considerata valida per gli avvisi di fissazione dell'udienza e esclude la nullità per mancata comunicazione
  • Spetta al ricorrente/difensore dimostrare l'inesistenza della notifica; l'allegazione generica di mancata ricezione è insufficiente se gli atti mostrano regolare consegna
  • La dichiarazione di inammissibilità per carenza di fondamento può comportare condanna alle spese e, se emergono profili di colpa, al versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • La posizione difensiva relativa a un coindagato (nomina/ revoca di altro difensore) non esonera dall'obbligo di notificare separatamente o comunque garantire la corretta comunicazione per ciascun assistito
  • Quando la decisione non comporta la scarcerazione, il giudice deve trasmettere copia dell'atto al direttore dell'istituto penitenziario ai fini degli adempimenti previsti dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

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