Circolare numero 227 del 12-10-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per le comunità montane, i consorzi dei comuni e i consorzi di comuni e province, non devono essere richiesti i contributi per l'assicurazione contro la tubercolosi neppure per i periodi precedenti l'entrata in vigore della legge n. 440/1987. Il Ministero del Lavoro ha confermato che la norma ha natura di interpretazione autentica e recepisce l'indirizzo della Cassazione, equiparando tali enti ai Comuni ai fini assicurativi, assistenziali e previdenziali. Le sedi INPS devono quindi cessare definitivamente le azioni di recupero e non proporre atti interruttivi della prescrizione.
Abbandono delle pretese contributive per l'assicurazione TBC verso determinati enti anche per i periodi anteriori alla legge n. 440/1987
Assoggettamento contributivo per l'assicurazione TBC degli enti equiparati ai Comuni
La circolare interviene per modificare le istruzioni già impartite con la circolare n. 175 del 27.6.91 in materia di contributi dovuti per l'assicurazione contro la tubercolosi (TBC) da parte dei dipendenti di specifici enti locali o assimilati. Il chiarimento riguarda, in particolare, i periodi anteriori all'entrata in vigore del D.L. 31.8.1987, n. 359, convertito con modificazioni nella legge 29.10.1987, n. 440.
Ambito soggettivo e principio di equiparazione
La disposizione richiamata dall'art. 7, comma 4, della legge n. 440/1987 stabilisce che le comunità montane, i consorzi dei comuni e i consorzi di comuni e province devono essere considerati, ai fini assicurativi, assistenziali e previdenziali, equiparati ai Comuni. La circolare richiama tale principio per fondare il superamento delle precedenti richieste contributive.
Chiarimento ministeriale e natura della norma
Viene comunicato che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha ribadito il parere già espresso in precedenza, secondo cui il legislatore avrebbe recepito l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione tramite una norma di interpretazione autentica. Tale intervento è stato concepito per eliminare ogni residuo dubbio interpretativo sull'obbligo contributivo in questione.
Effetti operativi per le sedi INPS
Alla luce del chiarimento ministeriale, l'Istituto è stato invitato a desistere dal richiedere agli enti interessati il versamento dei contributi per l'assicurazione contro la tubercolosi anche con riferimento ai periodi antecedenti la legge n. 440/1987. In conseguenza di ciò, le Sedi devono abbandonare definitivamente le pretese contributive per il titolo indicato e non devono più proporre atti interruttivi dei termini prescrizionali.
Conclusione operativa
Il contenuto della circolare si risolve quindi in un definitivo arretramento dell'azione contributiva per la TBC nei confronti degli enti equiparati ai Comuni, con applicazione estesa anche al passato e con conseguente cessazione delle iniziative di recupero e di tutela della prescrizione.
Punti principali
Oggetto della precedente circolare n. 175 del 27.6.91
La circolare richiama la precedente istruzione relativa all'assoggettamento all'obbligo contributivo per l'assicurazione contro la TBC dei dipendenti degli enti interessati, con riferimento ai periodi anteriori al D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440.
Equiparazione degli enti ai Comuni
Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge n. 440/1987, le comunità montane, i consorzi dei comuni e i consorzi di comuni e province devono essere considerati equiparati ai Comuni, ai fini assicurativi, assistenziali e previdenziali.
Parere del Ministero del Lavoro e interpretazione autentica
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha confermato il proprio orientamento, precisando che il legislatore, con le disposizioni richiamate, ha voluto recepire l'indirizzo della Suprema Corte di Cassazione mediante una norma di interpretazione autentica, al fine di eliminare ogni dubbio interpretativo sulla questione.
Cessazione delle pretese contributive e degli atti interruttivi
L'Istituto è stato invitato a rinunciare alla richiesta dei contributi TBC anche per i periodi precedenti l'entrata in vigore della legge n. 440/1987. Di conseguenza, le Sedi devono abbandonare definitivamente le pretese contributive relative a tale titolo e astenersi dal proporre atti interruttivi dei termini prescrizionali.
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