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Ordinanza

Ordinanza n. 15744/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento DEL DM DI RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (-OMISSIS-)/-

Giustizia amministrativa202310837

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Con una precedente ordinanza istruttoria, il TAR aveva disposto l'acquisizione della relazione riservata dei servizi di sicurezza posta a fondamento del diniego.

La decisione

Il TAR ha preso atto che l'amministrazione ha depositato la documentazione richiesta e che il ricorrente l'ha visionata; ha ritenuto quindi non necessario acquisire ulteriori atti. Non ha deciso il merito del ricorso né i motivi di impugnazione. Considerata l'urgente necessità di integrare l'elenco delle cause da trattare nelle prossime udienze di smaltimento, ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR affinché individui l'udienza di merito. Ha incaricato la Segreteria di oscurare le generalità della parte.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    Ricorrendone i presupposti, la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata giustifica l'oscuramento delle generalità nel provvedimento.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità per tutelare i diritti o la dignità della parte.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza

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